Relatore: Michelangelo mirabello

Documenti analoghi
Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

X LEGISLATURA 34 A Seduta Martedì 28 marzo 2017

Al Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via S. Lucia. n. 81 NAPOLI. Ai Presidenti della V e Il. Consiliare Permanente

Al Signor Presidente della Giunta. Via 5. Lucia, n. 81 NAPOLI. Ai Presidenti della V e Il Commissione. Consiliare Permanente. Ai Consiglieri Regionali

Relatore: Michelangelo mirabello

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE CAMPANIA << Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive >>

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo Mirabello

Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata VEZZALI

Relatore: Michelangelo mirabello

Relazione della IV Commissione permanente

Relatore: Michelangelo mirabello

2 a proposta della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Verona Città della Salute e della Qualità della Vita. Facebook:

Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA 22/\ Seduta Martedì 28 giugno 2016

Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

COMUNE di ORISTANO COMUNI de ARISTANIS

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Consiglio Regionale della Puglia

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ISTITUZIONE DELL OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI. Approvata dal Consiglio regionale

PROTOCOLLO D INTESA. MIUR Ministero dell Istruzione Università e Ricerca. AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue

PROMUOVERE L ATTIVITÀ FISICA: OBIETTIVO di SALUTE per TUTTI

PIANO ANNUALE 2016 STATI GENERALI DELLO SPORT. Proposta al Consiglio degli Stati generali

Relatore: Michelangelo mirabello

Carta etica e sostegno al disagio giovanile nello sport. Ufficio Sport REGIONE TOSCANA

Progetto Centro CONI di Orientamento e Avviamento allo Sport. Scuola dello Sport - Roma 19/22 ottobre 2015

~/zd(17/i~,çjf~àzad; dr~ C(f~di7~'ta

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1981, N. 52: Promozione della educazione sanitaria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive. ART.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MIUR. La Lega Italiana Fibrosi Cistica (nel seguito denominata LFC)

DELIBERAZIONE N X / 1868 Seduta del 23/05/2014

PROTOCOLLO D'INTESA tra MINISTERO DELLISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

SCIENZE MOTORIE. Scienze motorie

PRP ,Progetto 4.1:Esercizio fisico e attività sportiva nella popolazione affetta da disabilità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni concernenti l esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 LAUREA TRIENNALE 3 ANNI. Scienze motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CENTEMERO. Istituzione dell Unione nazionale dei centri sportivi scolastici

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2010 IN MATERIA DI SPORT NELLA REGIONE CALABRIA. Approvata dal Consiglio regionale

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 14. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

Relatore: Michelangelo mirabello

23/05/ :56:05 Pagina 1 di 6

Scuola Secondaria di I Grado L. da VINCI - EINSTEIN Reggio Emilia

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA. deliberazione n. 21 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALLE CAMERE.

X LEGISLATURA 48 A Seduta Giovedì 1 febbraio 2018

Proposte di modifiche allo Statuto Artt. 1-5

proposta di deliberazione n. 10/16

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 26 aprile 2016 pag. 1/5

Offerta Formativa Specifica dell indirizzo Socio-Sanitario - Settore Servizi

Relatore: Michelangelo mirabello

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, ACES-EUROPE e ACES-PIEMONTE.

SCIENZE MOTORIE. Scienze motorie

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

X LEGISLATURA 71/\ Seduta Martedì 28 maggio 2019

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROTOCOLLO D INTESA. tra MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (di seguito denominato MPI) e CONFEDERAZIONE NAZIONALE YOGA (di seguito denominato CNY)

Proposta di legge regionale. (Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e all ippoterapia)

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA. Approvata dal Consiglio regionale

IL RETTORE D E C R E T A

con pillole di cultura TIPO DI PROGETTO Progetto sperimentale di promozione della salute AREA TEMATICA Stili di vita DATI GENERALI DEL PROGETTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1016

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UN ALTRO SPORT 2011/2012. Scuole Secondarie di Secondo Grado

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2033

Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTER- NAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive.

Scienze motorie CORSI DI LAUREA TRIENNALE

Disciplina delle Professioni di Educatore Professionale Socio- Pedagogico, Educatore Professionale Socio-Sanitario e Pedagogista

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio V. Ver

l sottoscritt... nat. a... il... residente:... (indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza)

DECRETO N Del 20/12/2016

Il progetto della Regione Emilia-Romagna Alba Carola Finarelli Direzione generale Sanità e politiche sociali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 LAUREA TRIENNALE 3 ANNI. Scienze motorie

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L AGENZIA DELLE ENTRATE

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L AGENZIA DELLE ENTRATE

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE PUGLIA. "Partenariato per la cooperazione"

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

PROGETTO I colori della salute

Relatore: Michelangelo mirabello

Scienze motorie CORSI DI LAUREA TRIENNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 009 Torino, 24 gennaio 2019 MIUR Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino

Guadagnare Salute con LILT-MIUR

Dall attività motoria alla prescrizione dell esercizio fisico per la salute ASL TO 4

Il programma Guadagnare salute : intersettorialità e sinergie per la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti

Proposta per l'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di. prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE VENETO. Promozione dell' educazione e tutela sanitaria delle attività sportive.

F.TO DOMENICO BEVACQUA

F.TO DOMENICO BEVACQUA

Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell industria, del commercio e dell artigianato.

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.»

Transcript:

Relatore: Michelangelo mirabello Il dirigente F.to avv. Giovanni fedele Il presidente f.to On. Michelangelo mirabello 1

Relazione illustrativa Il fenomeno sportivo, inteso in senso lato, è divenuto di massa al punto da assumere rilevanza culturale, sociale, economico e giuridico. Pur mancando nel nostro ordinamento una espressa previsione normativa che annoveri il diritto allo sport e l attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana, esistono norme che fungono da clausole generali di salvaguardia, da regole auree, come gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In particolare, l art 32, tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. Non va sottaciuto, che, come ormai ampiamente riconosciuto, uno degli strumenti di tutela della salute è costituito proprio dall esercizio dell attività fisica. Tale importanza è stata sancita anche dal Consiglio d'europa, che attraverso la Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi nel 1992 alla Settima Conferenza dei Ministri Europei responsabili dello sport, ha definito la pratica sportiva come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli. E noto, poi, che ampi sono i risultati della ricerca scientifica prodotti da una vasta dottrina specialistica a riprova degli effetti benefici dell attività sportiva sulla persona, figurando la pratica dell attività fisica tra gli indicatori individuati dall Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per apprezzare lo stato di benessere del soggetto. Che lo sport sia funzionale al benessere della persona e alle casse della sanità pubblica, lo dimostrano le ultime rilevazioni del Coni, consultabili nel Libro bianco dello sport italiano del 18 dicembre 2012: chi pratica un attività motoria concorre a far risparmiare al sistema sanitario un miliardo e mezzo l anno. Chi fa attività fisica con una certa costanza tende, infatti, ad ammalarsi di meno. Il Libro bianco costituisce un Punto di Riferimento Nodale nell attuazione del Progetto di Autoriforma Lo sport Italiano verso il 2020, in quanto delinea le Strategie di Intervento nei prossimi anni, sia nel Settore dello Sport per Tutti, sia per migliorare la Competitività degli Atleti di Alto Livello. La pratica sportiva, in soggetti affetti da determinate patologie, è parte integrante di una terapia per la guarigione o quantomeno per il recupero delle migliori condizioni di benessere psico-fisico. Essendo, come noto, l'ordinamento sportivo e la tutela della salute materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la presente proposta di legge, la Regione Calabria, nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale, promuove e sostiene anche la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità. La promozione dell'attività motoria e sportiva si attua attraverso l'ideazione di progetti finalizzati al benessere sociale, quali strumenti imprescindibili per la realizzazione del diritto alla salute, per la prevenzione in ambito sanitario e per la terapia di persone affette da patologie croniche non 2

trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l'effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica adeguata e adattata sotto la supervisione di personale qualificato. La presente legge si compone di 5 articoli. All'articolo 2 si riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle "Palestre Salute", quali idonee strutture pubbliche o private, riconosciute dal Dipartimento regionale competente attraverso una procedura di certificazione. In tali strutture dovrà essere fornito adeguato supporto a tutte le persone che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute. L'articolo 3 prevede l'istituzione della "Giornata dello Sport e della Salute", indirizzata ai giovani di età scolare, per finalità educative e formative. Relazione tecnico-finanziaria La proposta di legge in esame si prefigge lo scopo di promuovere l attività motoria e sportiva, al fine di garantire il diritto alla salute, realizzare la prevenzione in ambito sanitario e la terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie. Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso le Palestre salute e tramite l istituzione della Giornata dello sport e della salute, strumenti non implicanti nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale. In ordine alle Palestre Salute di cui all articolo 2, non è prevista l istituzione ex novo di strutture sportive, ma soltanto un riconoscimento formale di palestre già esistenti, secondo la procedura di certificazione menzionata nel suddetto articolo. Con riferimento all istituzione del registro di cui all articolo 2 comma 4, non si prevedono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto la Regione adempirà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli del bilancio regionale 2017-2019 afferenti alle spese del funzionamento e del personale della Giunta. La Giornata dello sport e della salute, istituita all art 3, mira a organizzare iniziative delle istituzioni scolastiche, volte esclusivamente all approfondimento dottrinale di determinate tematiche: cultura dello sport, stili di vita e cultura della corretta e sana alimentazione, promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed extrascolastica, contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la precocità agonistica, metodologie per facilitare l accesso alle attività sportive per le fasce deboli della popolazione. Non sono contemplati dunque, corsi di formazione, esibizioni, performances o incontri sportivi. Il coinvolgimento di enti, associazioni sportive e specialisti è previsto a titolo gratuito. Pertanto, a suffragare l assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria. 3

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Nicolò recante: Progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l attività motoria e sportiva. Riconoscimento delle Palestre Salute, e istituzione della Giornata dello sport e della salute Tabella 1- Oneri finanziari Articolo Descrizione Tipologia I o C Carattere Temporale A o P Importo 2 Palestre Salute - - 0,00 3 Giornata dello sport e della salute - - 0,00 Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Non occorre specificare criteri di quantificazione, stante l assenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Tabella 2 Copertura finanziaria Programma/capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale - - - - - Totale - - - - Non essendo previsti oneri, non è necessario indicare la copertura finanziaria. 4

Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria promuove l attività motoria e sportiva quale strumento fondamentale per garantire e attuare il diritto alla salute, favorisce il benessere psico-fisico dell individuo, realizza la prevenzione in ambito sanitario e la terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica adeguata ed adattata sotto la supervisione di personale qualificato. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate: a)attraverso le Palestre Salute, nell ambito di idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di certificazione, nelle quali deve essere fornito adeguato supporto a tutte le persone che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute; b)l istituzione della Giornata dello sport e della salute, iniziativa rivolta ai giovani di età scolare, avente come obiettivo la valorizzazione dell educazione motoria, fisica e sportiva. Art. 2 (Palestre Salute) 1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle Palestre Salute. 2. La Palestra Salute è dotata di personale qualificato: ovvero medici con competenze inerenti al settore di specie e riguardante anche gli aspetti terapeutici e del benessere, nonché personale tecnico in possesso di laurea magistrale in Scienze motorie o titoli equipollenti. 3. La richiesta di certificazione è presentata al Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e sport, il quale verifica il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive e svolge controlli sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito sanitario. 4. E istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e sport, in forma telematica, il registro regionale delle Palestre Salute. 5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, determina mediante regolamento: a) la procedura di certificazione delle Palestre salute, i criteri, le modalità e le tempistiche; b) i requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive utilizzate nell ambito delle Palestre Salute; c) i requisiti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito sanitario; d) i requisiti per ottenere l iscrizione nel registro di cui al comma 4; e) sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti prescritti. 5

Art. 3 (Giornata dello sport e della salute) 1. E istituita nella Regione Calabria la Giornata dello sport e della salute, quale momento promozionale e celebrativo delle attività svolte da organismi sportivi. Si svolge ogni anno, in ogni comune capoluogo di provincia. 2. Avviene nel rispetto dell autonomia scolastica. Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare, comunicano la propria adesione in via telematica al Dipartimento regionale competente. 3. In occasione della Giornata dello sport e della salute, le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento a titolo gratuito di enti, associazioni sportive e specialisti in materia, organizzano iniziative volte all approfondimento dottrinale delle seguenti tematiche: a) cultura dello sport; b) stili di vita e cultura della corretta e sana alimentazione; c) promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed extrascolastica; d) contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la precocità agonistica; e) metodologie per facilitare l accesso alle attività sportive per le fasce deboli della popolazione. 4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, stabilisce mediante regolamento: a) le modalità organizzative; b) il giorno in cui si svolgerà la Giornata dello sport e della salute ; c) il termine entro il quale le istituzioni scolastiche devono far pervenire la propria adesione al Dipartimento regionale competente. Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 1.Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Entrata in vigore) 1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 6