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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERNA DI LAVORI PUBBLICI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE APPROVATO CON D.G. N. ** DEL **/05/2014

INDICE: Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizione delle prestazioni Art. 3 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante Art. 4 - Conferimento degli incarichi Art. 5 - Criteri di ripartizione Art. 6 - Termini per la liquidazione dei compensi incentivanti per la progettazione di Lavori Pubblici Art. 7 - Termini per la liquidazione dei compensi incentivanti per gli atti di pianificazione Art. 8 - Sottoscrizione degli elaborati Art. 9 - Utilizzazione degli elaborati Art. 10 - Altre prestazioni professionali Art. 11 - Spese Art. 12 - Oneri per l iscrizione agli albi professionali Art. 13 - Oneri per la copertura assicurativa Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell articolo 92, comma 5 e 6, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di quantificazione, di ripartizione e di liquidazione dei compensi incentivanti previsti dall articolo 92, comma 5 e 6, della citata legge. 3. Il fondo incentivante è costituito in relazione alle prestazioni previste dal successivo articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dipendente in servizio presso l Ufficio Tecnico Comunale. 4. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Legge, il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni; b) per compenso incentivante o fondo, la somma di cui all art. 92, comma 5 e 6, del D.lgs 163/06; c) per Ente, il Comune di Val Brembilla; d) per Regolamento Generale, il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207; Art. 2 - Definizione delle prestazioni 1. Per progetto di Lavoro Pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nella definizione di cui all'art. 3, comma 8, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. 2. La fase preliminare per quanto riguarda i lavori gestiti come lavori in economia può essere ovviata. 3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano di Governo del Territorio, le sue varianti ed i suoi atti propedeutici (Piano Geologico, PUGSS, Piano Urbano del Traffico, etc.) ed il Regolamento Edilizio.

4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. 5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori, purché non originate da errori od omissioni progettuali e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione. 6. Non rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le attività ordinarie quali le normali manutenzioni di impianti e strutture, e le attività straordinarie per le quali non sia necessaria alcuna attività di progettazione. Art. 3 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante 1. Per i progetti di Lavori Pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2,00% sull importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza), al netto dell'i.v.a, con oneri ed imposte riflessi a carico dell Ente e per scelta dell Amministrazione da ripartirsi nella misura percentuale indicata nella tabella A) del presente regolamento. 2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30,00%, solo nel caso solo quando questa attività sia direttamente e immediatamente collegata a un'opera pubblica (deliberazione 15.04.2014 n. 7 della Sezione riunita della Corte dei Conti) con oneri ed imposte riflessi a carico dell Ente, sull importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese, dei compensi a tempo, contributo cassa ed IVA.

3. Si calcoleranno in termini supplementari le modifiche degli atti di pianificazione da apportare in seguito alle osservazioni pervenute o accettate dall Amministrazione Comunale. 4. Le somme di cui al precedente comma 2 sono inserite tra le spese previste per la redazione egli stessi. 5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori, fatta eccezione per le perizie di variante in corso d opera che comportino un attività di progettazione, così come indicato al precedente articolo 2, comma 5. In tal caso il fondo sarà aumentato in relazione all importo di perizia o variante. Art. 4 - Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi sono conferiti con determinazione del Responsabile del Settore Tecnicomanutentivo. 2. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati, se non già diversamente individuati, il Responsabile del procedimento, il tecnico o i tecnici incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché gli altri soggetti che partecipano al progetto ovvero all atto di pianificazione in qualità di collaboratori, fatta salva la possibilità di individuare tali figure con le modalità descritte al successivo comma 4. L espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti dell'ufficio. 3. L'organo competente per il conferimento dell incarico può in ogni momento, con provvedimento motivato, revocare il medesimo o modificare i contenuti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di riferimento. 4. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev essere individuato prima dell inizio di ogni fase della progettazione; il Responsabile dell Ufficio Tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l elenco dei partecipanti all attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l elenco può essere interno all atto di conferimento di cui al precedente comma 2 e viene conservato agli atti.

5. L espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti d Ufficio. Art. 5 - Criteri di ripartizione 1. Per la PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI la misura del compenso incentivante da ripartire si determina in base ai livelli di progettazione effettivamente resa, nelle percentuali di seguito indicate, da calcolarsi sull importo del fondo, quantificato ai sensi dell articolo 3 del presente regolamento: TABELLA A) A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 0,30% B1 INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 0,10% B2 INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 0,15% C1 INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 0,10% C2 INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 0,25% C3 INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 0,25% D INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI 0,35% E INCARICATO DEL COLLAUDO O DELLA REDAZIONE C.R.E. 0,20% F ALTRI COMPONENTI DELL'UFFICIO CHE HANNO CONTRIBUITO AL PROGETTO NON SOTTOSCRIVENDO 0,30% ELABORATI NONCHE ALTRE ATTIVITA TOTALE 2,00% 2. Al Responsabile Unico del Procedimento, in caso di progettazioni effettuate all esterno, compete un aliquota dello 0,25 sulla percentuale del 2% (ovvero pari allo 0,50% della somma a base d'appalto). Nel caso di collaboratori verrà preventivamente stabilita dallo stesso R.U.P. una quota di competenza di questi ultimi ricompresa nella somma calcolata come sopra. 3. In caso di prestazioni professionali specialistiche necessarie per determinate tipologie di lavori, quali i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti tecnologici, qualora queste non siano affidate esternamente ma eseguite da personale

dipendente dell'ufficio appositamente qualificato, viene riconosciuto un fondo aggiuntivo calcolato nella misura del 2,00% delle somme previste per la realizzazione delle sole opere impiantistiche e/o strutturali, così come deducibili dal computo metrico allegato al progetto architettonico. 4. La somma di cui al comma precedente viene ripartita in misura uguale tra il Progettista e il Direttore Lavori di dette opere. 5. Per gli ATTI DI PIANIFICAZIONE il compenso incentivante viene ripartito come segue: 50% estensore 20% disegnatore 20% personale amministrativo 10% esecutore rilievo 6. Le quote parti dell incentivo, corrispondenti a prestazioni non effettuate dall Ufficio Tecnico, costituiranno economie del fondo. Art. 6 - Termini per la liquidazione dei compensi incentivanti per la progettazione di Lavori Pubblici 1. La liquidazione per le fasi della Tabella A è predisposta entro 1 mese dalla richiesta dell Ufficio di progettazione, avanzata una volta conclusa la relativa prestazione e previo accertamento della sua effetiva esecuzione. La mancata realizzazione dell opera e del lavoro non inficia l erogazione dell incentivo limitatamente alle attività eseguite. 2. La liquidazione della quota spettante al R.U.P. In base all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento viene disposta in seguito ad approvazione del Collaudo o C.R.E. dell'opera. 3. La liquidazione del fondo aggiuntivo di cui all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento viene disposta una volta conclusa la relativa prestazione ed accertatane l'effettiva e corretta esecuzione. Art. 7 - Termini per la liquidazione dei compensi incentivanti per gli atti di pianificazione

1. La liquidazione è disposta dopo l intervenuta adozione del piano e comunque non oltre tre mesi dalla data di approvazione dello stesso. Art. 8 - Sottoscrizione degli elaborati 1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell Ufficio per conto dell Amministrazione Comunale. Questi assumono la responsabilità professionale del progetto o dell atto di pianificazione e possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell atto di pianificazione medesimi. Art. 9 - Utilizzazione degli elaborati 1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell Amministrazione committente, la quale può usarlo a discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell incarico. 2. L amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all utilizzazione degli elaborati già predisposti. 3. L amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l Ufficio Tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi e con l obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari. 4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d autore. Art. 10 - Altre prestazioni professionali 1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

a. gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione; b. gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell Ufficio Tecnico incaricato della progettazione; Art. 11 - Spese 1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell Ente. 2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dell ordinamento interno dell Ente. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata. Art. 12 - Oneri per l iscrizione agli albi professionali 1. Gli oneri per l iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell Ente. 2. Qualora il dipendente, per il quale è richiesta o è necessaria l iscrizione all Ordine o Collegio professionale, sia autorizzato all esercizio della libera professione ai sensi dell articolo 1, commi 56 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 56-bis 58-bis della norma citata, come introdotti dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l iscrizione e quelli conseguenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 13 - Oneri per la copertura assicurativa 1. Sono a carico dell Ente gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici. Art. 14 Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito all avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.