L.R. 20/2005, art. 15, c. 2 B.U.R. 29/10/2008, n. 44 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 0269/Pres. Regolamento di cui al comma 2 dell articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l accesso ai nidi d infanzia per l anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Finalità Definizioni Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni Rendicontazione Beneficiari e requisiti Importo del beneficio Cumulabilità Termine e modalità di presentazione della domanda Erogazione del contributo Monitoraggio e valutazione d impatto della misura Entrata in vigore Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l abbattimento delle rette dei nidi d infanzia per l anno scolastico 2007/2008, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, nonché gli elementi per l individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) anno scolastico 2007/2008: il periodo di tempo compreso tra il 1 settembre 2007 e il 31 agosto 2008; b) famiglia: il nucleo familiare preso come riferimento dalla normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) (normativa ISEE). Art. 3 (Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni) 1. Per le finalità di cui all articolo 1 l Amministrazione regionale ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le risorse disponibili in base al numero di bambini iscritti ai nidi d infanzia dell ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di riferimento al 30 ottobre 2007, desunti dalla rilevazione dell anno 2007 curata dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull infanzia e l adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l infanzia e dell Osservatorio nazionale per l infanzia). 2. I fondi di cui al comma 1 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo le seguenti modalità: a) acconto pari al 60% della spesa rendicontata per l anno scolastico 2006/2007 contestualmente all impegno dei fondi; b) saldo a presentazione della rendicontazione. Art. 4 (Rendicontazione) 1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi dell articolo 42 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi trasferiti, entro il termine stabilito con il decreto di concessione. Art. 5 (Beneficiari e requisiti) 1. L incentivo di cui al presente regolamento è concesso alle famiglie residenti nella Regione. 2. Le famiglie di cui al comma 1 devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, non superiore a euro 35.000,00. 3. Sono escluse dal beneficio le famiglie che usufruiscono gratuitamente del servizio di nido d infanzia a qualunque titolo. Art. 6 (Importo del beneficio)
1. L importo del beneficio per l accesso a un posto nido per una frequenza minima di 8 ore e 30 giornaliere per 5 giorni alla settimana viene fissato in euro 120,00 mensili. Tale importo viene ridotto a euro 90,00 mensili per frequenze a orario giornaliero inferiore alle 8 ore e 30 o per frequenze inferiori a 5 giorni settimanali. 2. Il beneficio mensile, relativamente al primo e all ultimo mese di frequenza, viene concesso se il bambino è iscritto al servizio per un numero di giorni superiore alla metà più uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura del servizio nel mese considerato, tenuto conto delle modalità di utilizzo del servizio preventivamente concordate con la famiglia. 3. Il beneficio complessivo attribuito per l anno scolastico 2007/2008 non può superare l importo totale delle rette pagate rimaste a carico dell utente. Art. 7 (Cumulabilità) 1. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni per l accesso ai servizi di nido d infanzia fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell utente. Art. 8 (Termine e modalità di presentazione della domanda) 1. La domanda, redatta secondo il modello allegato A, è presentata, all ente gestore del Servizio sociale dei Comuni del territorio di residenza del minore interessato, da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento. 2. Eventuali domande presentate per le finalità di cui al presente regolamento prima della sua entrata in vigore sono da considerarsi valide qualora contengano tutti gli elementi richiesti nel modello di domanda allegato al presente regolamento o vengano integrate con gli stessi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento. 3. Eventuali modifiche alla modulistica sono disposte con decreto del Direttore centrale competente. Art. 9 (Erogazione del contributo) 1. L ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un unica soluzione.
Art. 10 (Monitoraggio e valutazione d impatto della misura) 1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei Comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d impatto della misura. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.