REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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- Taddeo Bevilacqua
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1 Erogazione di contributi a favore delle scuole dell infanzia non statali ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni La L.R , n. 31, art. 3, lett. a), b), c) e successive modificazioni (art. 111 della L.R , n. 11, art. 50 della L.R , n. 2 e art. 12, comma 7, della L.R , n. 7), al fine di generalizzare la frequenza della scuola dell infanzia, autorizza l erogazione di contributi alle scuole dell infanzia non statali che, con la loro presenza diffusa sul territorio, costituiscono un integrazione del servizio pubblico. La legge prevede contributi per le spese di gestione e funzionamento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e per l acquisto di arredamenti. I contributi da erogare non possono essere superiori al limite del 75% della spesa effettivamente sostenuta, al netto di contributi o altre entrate direttamente imputabili alle spese stesse (rette scolastiche). L obiettivo che si intende perseguire a livello regionale è quello di introdurre un sistema di razionalizzazione nell utilizzo delle risorse disponibili, che dovranno essere assegnate alle scuole tenendo conto della situazione socio-economica del territorio, espressa dalla capacità reddituale delle famiglie utenti del servizio. Al fine di favorire il raggiungimento di tale obiettivo, per la determinazione delle rette di frequenza delle scuole dell infanzia sono state individuate fasce differenziate in rapporto alla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie. Soggetti ammissibili Per poter usufruire dei contributi di legge le scuole dell infanzia non statali devono: - essere riconosciute dall autorità scolastica - aver funzionato, in regola con le disposizioni vigenti, almeno per tutto l anno scolastico precedente l invio dell istanza per l assegnazione dei benefici di legge - accogliere i bambini, senza alcuna discriminazione, nella fascia d età indicata dal Ministero dell Istruzione per la frequenza della scuola dell infanzia e attuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, una programmazione didattica conforme alla normativa ministeriale 1/ 7
2 - possedere autonomia educativa ed organizzativa disciplinata da un proprio regolamento, nonché gestione democratica estesa ai genitori e insegnanti, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 416/1974 e successive modificazioni - garantire il funzionamento del servizio per tutto l anno scolastico con orari di apertura giornaliera non inferiore a quello delle scuole dell infanzia statali - disporre nel proprio organico di insegnanti in possesso di titolo specifico, in conformità a quanto previsto dalla normativa per le scuole dell infanzia statali, per i quali deve essere garantito il rispetto dei contratti di lavoro per il personale dipendente - funzionare con sezioni aventi un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25. Eventuali deroghe a dette prescrizioni, anche in considerazione della eventuale frequenza di minori diversamente abili, sarà valutata dalla Provincia, d intesa con il Comune in cui ha sede la scuola. Al fine di migliorare la qualità e l educazione alimentare e la qualità nella ristorazione è regolamentato l utilizzo di tabelle alimentari che prevedano prioritariamente il consumo di prodotti agro-alimentari della Regione. Inoltre le scuole dell infanzia non statali devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: - essere in regola con le rendicontazioni dei contributi ottenuti dalla Regione negli anni precedenti - richiedere alle famiglie il pagamento di rette di frequenza, determinate in base all indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie medesime, con riferimento ai seguenti parametri: per ISEE entro Euro : retta mensile fino a Euro 50,00 per ISEE da Euro , a Euro : retta mensile fino a Euro 70,00 per ISEE da Euro , a Euro : retta mensile fino a Euro 100,00 per ISEE da Euro a Euro : retta mensile fino a Euro 130,00 per ISEE oltre Euro : retta mensile non inferiore a Euro 150,00 2/ 7
3 Tipologia degli interventi Sono ammessi a contributo, come previsto dalla legge regionale 31/1984 art.3 lett. a), b) e c) e successive modificazioni: - la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento degli immobili - gli arredi e le attrezzature d uso - spese di gestione e oneri per il personale Spese ammissibili per le manutenzioni dei locali (L.R.31/84 art.3 lett a) Sono da intendersi ammissibili a contributo gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all art.31 della legge 457/78. Non possono includersi tra i lavori di manutenzione quelli inerenti nuove costruzioni, completamenti o ampliamenti, trasformazione o ristrutturazione di ambienti quando comportino aumento di cubatura o superficie, sistemazione di piazzali adiacenti non destinati ad uso delle scolaresche. I lavori, oggetto di contributo, debbono riguardare esclusivamente i locali di stretta pertinenza dell attività scolastica. Nel caso di locazione dell immobile, sono ammesse a contributo le sole opere di competenza del gestore della scuola, come previsto dall art C.C. Qualora l utilizzo dei locali sia a titolo gratuito deve risultare, da contratto o convenzione, l obbligo del gestore alla manutenzione dei locali. Sono escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (art.6 legge 444/1968) o di altri Enti. Spese ammissibili per l acquisto di arredi ed attrezzature d uso (L.R.31/84 art.3 lett b) Sono ammessi a contributo gli acquisti di quelle attrezzature la cui mancanza limita o pregiudica l organizzazione funzionale dell attività scolastica (banchi, cattedre, sedie, scaffali, tavoli, apparecchiature, seggiolini, armadietti, appendiabiti, suppellettili). Sono escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (art.6 legge 444/1968) o di altri Enti. 3/ 7
4 Spese ammissibili per la gestione e gli oneri per il personale (L.R.31/84 art.3 lett c) Sono da intendersi riferite alla gestione le spese per: - personale (insegnante, assistente, ausiliario, addetti di segreteria e personale con funzioni di coordinamento) - funzionamento (costi sostenuti per la conduzione della scuola) - affitto dei locali Per il personale sono da ritenersi ammissibili le spese sostenute, in riferimento all orario normale previsto per le scuole dell infanzia statali, entro il limite dell organico come di seguito descritto: a) scuole costituite da un numero di sezioni inferiore a tre: - n.1 insegnante per sezione - n.1 assistente con mansioni di vigilanza - n.1 ausiliario (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa ovvero n.2 ausiliari in scuole con mensa b) scuole costituite da tre o più sezioni: - n.1 insegnante per sezione - n.2 assistenti con mansioni di vigilanza - n.2 ausiliari (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa ovvero n.3 ausiliari in scuole con mensa - n.1 segretario e/o n.1 coordinatore, in relazione alle esigenze E ammessa la presenza di una unità ausiliaria aggiuntiva e di un assistente per ogni gruppo di due sezioni oltre le prime tre. 4/ 7
5 Nel caso di inserimento nella scuola di uno o più minori diversamente abili, con disabilità grave certificata dall apposita Commissione prevista per le scuole statali dalla legge finanziaria dello Stato per l anno 2003 art.35 comma 7 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché dalle circolari ministeriali attuative, potrà essere inserito, in aggiunta all organico sopra indicato e in rapporto alle esigenze, un insegnante di sostegno o un assistente, oppure un ausiliaria per il numero di ore strettamente necessarie. Per facilitare il processo di integrazione scolastica dei bambini diversamente abili è importante consentire alle scuole di far fronte agli eventuali oneri derivanti dall utilizzo di insegnanti o assistenti di sostegno. A questo scopo le Amministrazioni Provinciali potranno accantonare annualmente, in rapporto alle effettive esigenze rilevate, una quota nell apposito stanziamento destinato alla gestione e agli oneri del personale delle scuole materne non statali. La retribuzione del personale in organico nelle scuole dell infanzia non statali deve essere stabilita in base alle retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Fra le spese di funzionamento possono essere comprese quelle relative a: - consumo di energia elettrica, acqua, gasolio, gas (purché non utilizzato per la preparazione dei pasti), oneri relativi al servizio di nettezza urbana - uso del telefono a rete fissa - acquisto di cancelleria e materiali di consumo - servizi di documentazione e aggiornamento scolastico presso istituzioni pubbliche - spese per servizi di contabilità Per l affitto dei locali saranno ritenute ammissibili le spese che, sulla base di idonea e regolare documentazione, comprovano la locazione e la spesa corrispondente. Le spese ammissibili per ogni sezione di scuola dell infanzia relativamente al personale (in base alle retribuzioni fissate dal CCNL) ed al funzionamento, determinato sul valore del costo medio per sezione, non potranno superare gli importi sotto indicati 5/ 7
6 N. SEZIONI PERSONALE FUNZIONAMENTO , , , , , , , , , , , ,00 Oltre alle spese per il personale ed il funzionamento, nel costo annuale ammissibile per sezione, saranno riconosciuti gli oneri per il fitto locali, nonché, per le scuole che accolgono alunni diversamente abili, con grave disabilità certificata, gli eventuali maggiori oneri di personale. Gli importi relativi agli oneri per il personale dovranno essere aggiornati dalla competente Amministrazione Provinciale ad ogni rinnovo contrattuale. Erogazione del contributo In riferimento agli interventi concernenti la manutenzione dei locali e l acquisto di arredamenti e attrezzature d uso, le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti dalla competente Amministrazione Provinciale. Per le spese di gestione della scuola, qualora il piano di attribuzione dei contributi non venga approvato prima dell avvio dell anno scolastico, per consentire un regolare svolgimento dell attività scolastica, ai sensi dell art.50 della L.R , n. 2 e nei limiti delle dotazioni disponibili, sarà disposta l erogazione di un acconto del contributo, fino al limite dell 80% di quello concesso nell anno precedente. Rendiconto dei contributi erogati Le scuole devono far pervenire all Amministrazione Provinciale erogante, adeguata documentazione relativa all utilizzo dei contributi assegnati. Per gli interventi concernenti la manutenzione dei locali e l acquisto di arredamenti e attrezzature d uso, tempi e modalità di presentazione dei rendiconti verranno stabiliti dalla competente Amministrazione Provinciale. 6/ 7
7 Per le spese di gestione e funzionamento della scuola il rendiconto dovrà essere presentato all Amministrazione Provinciale al termine dell anno scolastico e dovrà essere pertinente alle spese sostenute nel periodo 1 settembre 31 agosto. Modalità e tempi di presentazione saranno stabiliti dall Amministrazione Provinciale, anche in relazione alla necessità di una verifica costante del regolare funzionamento della scuola. 7/ 7
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