PROVINCIA DELL OGLIASTRA

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1 PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT Regolamento provinciale recante criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a favore delle scuole dell infanzia non statali ai sensi della Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. a), b), c), s.m.i. Allegato Deliberazione Consiglio Provinciale n. 17 del

2 PREMESSA Normativa di riferimento Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di erogazione di contributi a favore delle scuole dell infanzia non statali ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni. La L.R n. 9, all articolo 73 comma 3 lettera B, conferisce alle Province la funzione relativa all intervento oggetto del presente regolamento. La L.R , n. 31, art. 3, lett. a), b), c) e successive modificazioni (art. 111 della L.R , n. 11, art. 50 della L.R , n. 2 e art. 12, comma 7, della L.R , n. 7), al fine di generalizzare la frequenza della scuola dell infanzia, autorizza l erogazione di contributi alle scuole dell infanzia non statali paritarie senza fini di lucro che, con la loro presenza diffusa sul territorio, costituiscono un integrazione del servizio pubblico. La legge prevede contributi per le spese di gestione e funzionamento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e per l acquisto di arredamenti. I contributi da erogare non possono essere superiori al limite del 75% della spesa effettivamente sostenuta, al netto di contributi o altre entrate direttamente imputabili alle spese stesse (rette scolastiche). L obiettivo che si intende perseguire è quello di introdurre un sistema di razionalizzazione nell utilizzo delle risorse disponibili, che dovranno essere assegnate alle scuole tenendo conto della situazione socioeconomica del territorio, espressa dalla capacità reddituale delle famiglie utenti del servizio. ARTICOLO 1 Requisiti di accesso ai contributi regionali Per poter usufruire dei contributi di legge le scuole dell infanzia non statali devono: 1 - essere riconosciute dall autorità scolastica; 2 - aver funzionato, in regola con le disposizioni vigenti, almeno per tutto l anno scolastico precedente l invio dell istanza per l assegnazione dei benefici di legge; 3 - accogliere i bambini, senza alcuna discriminazione, nella fascia d età indicata dal Ministero dell Istruzione per la frequenza della scuola dell infanzia e attuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, una programmazione didattica conforme alla normativa ministeriale; 4 - possedere autonomia educativa ed organizzativa disciplinata da un proprio regolamento, nonché gestione democratica estesa ai genitori e insegnanti, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 416/1974 e successive modificazioni; 5 - garantire il funzionamento del servizio per tutto l anno scolastico con orari di apertura giornaliera non inferiori a quelli delle scuole dell infanzia statali; 6 - disporre nel proprio organico di insegnanti in possesso di titolo specifico, in conformità a quanto previsto dalla normativa per le scuole dell infanzia statali, per i quali deve essere garantito il rispetto dei contratti di lavoro per il personale dipendente; 7 - funzionare con sezioni aventi un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25.

3 Eventuali deroghe a dette prescrizioni, anche in considerazione della eventuale frequenza di minori diversamente abili, sarà valutata dalla Provincia, d intesa con il Comune in cui ha sede la scuola. ARTICOLO 2 Qualità alimentare Al fine di migliorare la qualità e l educazione alimentare e la qualità nella ristorazione è regolamentato l utilizzo di tabelle alimentari che prevedano prioritariamente il consumo di prodotti agro-alimentari della Regione. ARTICOLO 3 Requisiti ulteriori Le scuole dell infanzia non statali devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 1 - essere in regola con le rendicontazioni dei contributi ottenuti dalla Regione/Provincia negli anni precedenti; 2 - richiedere alle famiglie il pagamento di rette di frequenza, determinate in base all indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie medesime, con riferimento ai seguenti parametri: per ISEE entro Euro retta mensile fino a Euro 50,00 per ISEE da Euro a Euro retta mensile fino a Euro 70, per ISEE da Euro a Euro retta mensile fino a Euro 100, per ISEE da Euro a Euro retta mensile fino a Euro 130, per ISEE oltre Euro retta mensile non inferiore a Euro 150,00 La Giunta provinciale provvederà con apposita Deliberazione ad aggiornare la revisione di tali parametri sulla base degli atti di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna. ARTICOLO 4 Tipologia degli interventi Sono ammessi a contributo, come previsto dalla legge regionale 31/1984 art. 3 lett. a), b) e c) e successive modificazioni: 1 - la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento degli immobili; 2 - gli arredi e le attrezzature d uso; 3 - spese di gestione e oneri per il personale. ARTICOLO 5 Spese ammissibili per le manutenzioni dei locali Sono da intendersi ammissibili a contributo gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all art.31 della legge 457/78.

4 Non possono includersi tra i lavori di manutenzione quelli inerenti nuove costruzioni, completamenti o ampliamenti, trasformazione o ristrutturazione di ambienti quando comportino aumento di cubatura o superficie, sistemazione di piazzali adiacenti non destinati ad uso delle scolaresche. I lavori, oggetto di contributo, debbono riguardare esclusivamente i locali di stretta pertinenza dell attività scolastica. Nel caso di locazione dell immobile, sono ammesse a contributo le sole opere di competenza del gestore della scuola, come previsto dall art C.C. Qualora l utilizzo dei locali sia a titolo gratuito deve risultare, da contratto o convenzione, l obbligo del gestore alla manutenzione dei locali. Sono escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (art. 6 legge 444/1968) o di altri Enti. ARTICOLO 6 Spese ammissibili per l acquisto di arredi ed attrezzature d uso Sono ammessi a contributo gli acquisti di quelle attrezzature la cui mancanza limita o pregiudica l'organizzazione funzionale dell'attività scolastica (banchi, cattedre, sedie), sostituiscano o integrino quelle di supporto necessarie per il funzionamento dell'attività collettiva (scaffali, tavoli, apparecchiature, seggiolini) o per le attività comuni degli alunni e della scuola (armadietti, appendiabiti, suppellettili), e che siano indispensabili per l istituzione di nuove sezioni. Gli arredi acquistati devono trovare sistemazione nei locali costituenti la stessa scuola. Sono escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (art. 6 legge 444/1968) o di altri Enti. ARTICOLO 7 Criteri di selezione per arredi e manutenzione locali Sulla base degli stanziamenti annuali previsti nel Bilancio provinciale sarà data priorità agli interventi necessari a garantire l'apertura e la funzionalità della scuola. Qualora sulla base delle istruttorie effettuate dall Assessorato, il totale delle richieste sia superiore agli stanziamenti previsti, sarà data preferenza, nel programma di concessione dei contributi, a quelle scuole che, nei tre anni scolastici precedenti a quello di riferimento, non abbiano ricevuto contribuzioni, fatte salve le situazioni di emergenza formalmente giustificate. Sono da intendersi riferite alla gestione le spese per: ARTICOLO 8 Spese ammissibili per la gestione 1 - personale (insegnante, assistente, ausiliario, addetti di segreteria e personale con funzioni di coordinamento); 2 - funzionamento (costi sostenuti per la conduzione della scuola); 3 - affitto dei locali;

5 ARTICOLO 9 Spese ammissibili per gli oneri del personale Per il personale sono da ritenersi ammissibili le spese sostenute in riferimento all orario normale previsto per le scuole dell infanzia statali, entro il limite dell organico come di seguito descritto: 1 - scuole costituite da un numero di sezioni inferiore a tre: a) n.1 insegnante per sezione; b) n.1 assistente con mansioni di vigilanza; c) n.1 ausiliario (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa ovvero n.2 ausiliari in scuole con mensa. 2 - scuole costituite da tre o più sezioni: a) n.1 insegnante per sezione; b) n.2 assistenti con mansioni di vigilanza; c) n.2 ausiliari (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa ovvero n.3 ausiliari in scuole con mensa; d) n.1 segretario e/o n.1 coordinatore, in relazione alle esigenze. E ammessa la presenza di una unità ausiliaria aggiuntiva e di un assistente per ogni gruppo di due sezioni oltre le prime tre. ARTICOLO 10 Alunni diversamente abili Nel caso di inserimento nella scuola di uno o più minori diversamente abili, con disabilità grave certificata dall apposita Commissione prevista per le scuole statali dalla legge finanziaria dello Stato per l anno 2003 art.35 comma 7 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché dalle circolari ministeriali attuative, potrà essere inserito, in aggiunta all organico sopra indicato e in rapporto alle esigenze, un insegnante di sostegno o un assistente, oppure un ausiliaria per il numero di ore strettamente necessarie. Per facilitare il processo di integrazione scolastica dei bambini diversamente abili è importante consentire alle scuole di far fronte agli eventuali oneri derivanti dall utilizzo di insegnanti o assistenti di sostegno. A questo scopo l amministrazione provinciale potra accantonare annualmente, in rapporto alle effettive esigenze rilevate, una quota nell apposito stanziamento destinato alla gestione e agli oneri del personale delle scuole materne non statali. ARTICOLO 11 Retribuzioni La retribuzione del personale in organico nelle scuole dell infanzia non statali deve essere stabilita in base alle retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). ARTICOLO 12 Spese di funzionamento Fra le spese di funzionamento possono essere comprese quelle relative a:

6 1 - consumo di energia elettrica, acqua, gasolio, gas (purché non utilizzato per la preparazione dei pasti), oneri relativi al servizio di nettezza urbana; 2 - uso del telefono a rete fissa; 3 - acquisto di cancelleria e materiali di consumo; 4 - servizi di documentazione e aggiornamento scolastico presso istituzioni pubbliche; 5 - spese per servizi di contabilità 6 - assicurazione r. c.; ARTICOLO 13 Affitto dei locali Per l affitto dei locali saranno ritenute ammissibili le spese che, sulla base di idonea e regolare documentazione, comprovano la locazione e la spesa corrispondente. Non sono ammissibili a contributo le spese di "leasing" e, comunque, tutte quelle forme di pagamento finalizzato all'acquisizione della proprietà del bene. ARTICOLO 14 Costo annuale ammissibile per sezione della scuola dell infanzia Le spese ammissibili per ogni sezione di scuola dell infanzia relativamente al personale (in base alle retribuzioni fissate dal CCNL) ed al funzionamento, determinato sul valore del costo medio per sezione, non potranno superare gli importi sotto indicati: SEZIONI PERSONALE FUNZIONAMENTO , , , , , , , , , , , ,00 Oltre alle spese per il personale ed il funzionamento, nel costo annuale ammissibile per sezione, saranno riconosciuti gli oneri per il fitto locali, nonché, per le scuole che accolgono alunni diversamente abili, con grave disabilità certificata, gli eventuali maggiori oneri di personale. Gli importi relativi agli oneri per il personale saranno aggiornati dall amministrazione provinciale ad ogni rinnovo contrattuale. Per quanto concerne invece la spesa massima ammissibile per il funzionamento, il Responsabile del Servizio competente provvederà con apposita determinazione ad aggiornarla annualmente in base all indice di aumento del costo della vita, reso noto dall ISTAT.

7 ARTICOLO 15 Modalità di presentazione delle domande Le domande, da compilare in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti leggi, secondo la modulistica resa disponibile anche attraverso il sito Internet della Provincia dell Ogliastra dovranno essere trasmesse all Assessorato Provinciale alla Pubblica Istruzione entro i termini di cui all articolo seguente. Per beneficiare dei contributi i soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda e la documentazione amministrativa a: Provincia dell Ogliastra - Assessorato della Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Via Mameli TORTOLI -OG-. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura: RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE A VALERE SULLA L. R. n. 31/1984. Essa potrà essere inoltrata tramite raccomandata a/r con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro postale, o consegnata a mano all ufficio protocollo entro le ore del giorno di scadenza. ARTICOLO 16 Termini di scadenza Entro il 31 gennaio le scuole devono trasmettere anche per via telematica alla Regione Autonoma della Sardegna, e contestualmente alla Provincia, la domanda di contributo corredata dal bilancio di previsione per l anno scolastico successivo e dalla dichiarazione personale del gestore della scuola attraverso un modulo telematico reso disponibile attraverso il sito Internet della Provincia dell Ogliastra La Provincia, sulla base dei dati trasmessi dalle scuole e dello stanziamento dell anno precedente, predispone la bozza di ripartizione dei contributi tra le scuole, da assestare definitivamente dopo la trasmissione degli ultimi dati di cui al comma seguente. Entro il trenta settembre, per via telematica, i gestori comunicheranno alla Regione Autonoma della Sardegna, e contestualmente alla Provincia, l avvenuta riapertura della scuola nonché eventuali modifiche sopraggiunte rispetto al quadro già comunicato nei termini di cui al comma uno. La Provincia, con l approvazione del piano annuale regionale di ripartizione delle provvidenze previste dalla L. R. 31/84, procederà entro il mese di ottobre all erogazione di un acconto pari all'80% del contributo. Il saldo del restante 20% sarà assegnato entro il 31 dicembre con l approvazione da parte dell Assessorato della Pubblica Istruzione del relativo rendiconto presentato dalle scuole entro il 30 novembre. ARTICOLO 17 Contenuto della domanda A corredo di ciascuna domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante della scuola. Per i contributi di importo superiore a ,85, ai sensi dell art. 19 della L.R. 40/1990, dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno la certificazione del fatturato e delle spese, relativi all anno solare precedente, da parte del Revisore dei Conti iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti o all Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali.

8 Le domande, per le varie tipologie d intervento sopraccitate, dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata negli articoli che seguono. ARTICOLO 18 Documentazione per la manutenzione A corredo della domanda per la richiesta di contributi per la manutenzione dei locali i richiedenti devono presentare: 1) preventivi redatti e firmati da ditte specializzate nel settore d intervento; 2) computo metrico-estimativo ed eventuale relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato; 3) progetto, redatto da tecnico abilitato, composto di relazione tecnica, computo metrico estimativo e disegni; 4) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del rappresentante legale della scuola che attesti eventuali altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità. ARTICOLO 19 Documentazione per l acquisto di arredi ed attrezzature A corredo della domanda per la richiesta di contributi per l acquisto di arredi e attrezzature i richiedenti devono presentare: 1) preventivi rilasciati e sottoscritti dai responsabili delle ditte venditrici; 2) dichiarazione resa sottoforma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del rappresentante legale della scuola che attesti eventuali altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità. ARTICOLO 20 Documentazione per la gestione A corredo della domanda per la richiesta di contributi per la gestione e gli oneri del personale i richiedenti devono presentare: 1) eventuale certificazione dell avvenuto riconoscimento, da parte del Ministero dell istruzione, università e ricerca scientifica, di scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000; 2) piano finanziario della gestione riferito all anno scolastico per cui si chiede il contributo, sottoscritto dal legale rappresentante della scuola, ove dovrà essere riportato il preventivo delle spese e delle entrate derivanti dalle rette di frequenza e l importo per allievo, dalle quote di iscrizione annuali e da contribuzioni straordinarie degli utenti e/o di altri organismi pubblici o privati a ciò destinate; 3) certificazione relativa alla posizione giuridica posseduta dal richiedente il contributo, se non presentata negli anni precedenti, in particolare: a) per le ditte individuali, certificato d'iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza;

9 b) per le società ed enti di fatto, certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza, dal quale risulti che la società è attiva; c) per gli enti religiosi con riconoscimento civile, certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed il rappresentante legale; d) per gli enti religiosi con riconoscimento diocesano e senza riconoscimento civile, attestato dell'ordinario diocesano dal quale risulti l'esistenza dell'ente ed il suo rappresentante legale; e) per le associazioni o le fondazioni senza fine di lucro: copia dello statuto o del documento istitutivo. Le certificazioni, di cui al punto tre, possono essere sostituite dalla dichiarazione di cui all art. 46 del D.P.R. n. 445 del Dovrà essere inoltre assunto l impegno formale a contenere eventuali aumenti delle rette dei servizi di cui all art. 2 della L.R. 31/84 (non comprese nella retta mensile di frequenza), entro l indice di aumento del costo della vita su base annua reso noto dall ISTAT, secondo le modalità sotto riportate: a) per le ditte individuali, con dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del ); b) per le società, associazioni, ecc, con delibera degli organi statutari preposti. Verifiche su un campione casuale verranno effettuate dall Assessorato alla Pubblica Istruzione. ARTICOLO 21 Erogazione del contributo, anticipazione Esclusivamente per le spese di gestione, qualora il piano non venga approvato entro il termine previsto dalla L.R. 31/84, prima dell avvio dell'anno scolastico, sarà disposta l erogazione di un acconto del contributo, fino al limite dell'80% di quello concesso nell'anno precedente. Tale erogazione sarà considerata e confermata quale anticipazione per l'anno scolastico di riferimento in sede di approvazione del piano annuale di ripartizione delle provvidenze previste dalla L.R. 31/84 sul diritto allo studio. ARTICOLO 22 Presentazione del rendiconto Il rendiconto dovrà essere compilato utilizzando la modulistica predisposta dall Assessorato, e resa disponibile nel sito internet della Provincia. La ripartizione tra le spese per il personale e quelle per il funzionamento non è da considerare vincolante ai fini dell utilizzazione dei contributi; al riguardo si precisa che le singole voci di spesa (personale e funzionamento), fermo restando il tetto massimo ammissibile per sezione, potranno discostarsi entro il limite massimo del 15% da quelle indicative riportate nell apposita tabella di cui al precedente articolo 15 (costo annuale ammissibile per sezione della scuola dell infanzia). Per gli interventi relativi alla manutenzione dei locali ed all acquisto di arredamenti e attrezzature, il rendiconto sarà presentato secondo le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta disposti con la nota di concessione degli specifici contributi. Gli originali dei documenti di spesa, annullati con la dicitura (Il presente documento è stato utilizzato per i benefici previsti dalla L.R. n. 31/84 art. 3), saranno conservati presso il domicilio fiscale della scuola per

10 cinque anni e tenuti a disposizione, per eventuali ispezioni, dell Amministrazione provinciale o di altri organismi pubblici di controllo. Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi, custoditi dalle scuole e trasmessi alla Amministrazione provinciale, oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti, determina la rifusione con interessi dei danni provocati all'erario e l'automatica esclusione dei benefici regionali per due anni. ARTICOLO 23 Documentazione ulteriore da allegare al rendiconto Al momento della presentazione del rendiconto le scuole dovranno inoltre depositare: 1 - apposita relazione inerente l utilizzo di tabelle alimentari che prevedano l uso prevalente di materie prime di produzione regionale; 2 - la dichiarazione di determinazione delle rette nel rispetto dei presenti criteri. ARTICOLO 24 Somme erogate in eccesso Le somme percepite in acconto, e non documentate da regolari giustificativi o quelle risultanti in eccesso rispetto al rendiconto presentato, comportano come conseguenza la proporzionale riduzione del contributo impegnato. Tali somme dovranno essere riversate al favore della Provincia dell Ogliastra con le modalità comunicate dal responsabile del procedimento - contestualmente all invio del consuntivo e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento di formale richiesta di restituzione da parte dell Assessorato della Pubblica Istruzione. ARTICOLO 25 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del Consiglio Provinciale. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

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