Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Documenti analoghi
Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Legge federale sulla ricerca

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza concernente l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d informazione svizzeri

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

PIANIFICAZIONI PREVENTIVE DELLA CONFEDERAZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI RILEVANTI IN MATERIA DI POLITICA DI SICUREZZA

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria

Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

701 Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni concernente il proseguimento della Conferenza tripartita sugli agglomerati

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza del DDPS sullo svolgimento delle prove dei sistemi per dare l allarme alla popolazione

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ulteriore sviluppo dell esercito LOGISTICA E AIUTO ALLA CONDOTTA. Garanzia della prontezza all impiego dell esercito. Flyer n. 5

Ordinanza sulla misurazione nazionale

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Legge sul censimento federale della popolazione

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Accordo amministrativo

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Decisione istitutiva della Commissione federale per l alimentazione (COFA)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Regolamento sull organizzazione del Consiglio di Stato e dell Amministrazione (del 26 aprile 2001)

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Misure per la strategia

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Transcript:

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l articolo 55 della legge federale del 21 marzo 1997 2 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione, ordina: Capitolo 1: Oggetto Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale (organi di condotta in materia di politica di sicurezza) nonché i compiti e le procedure nell ambito della gestione di situazioni di crisi che minacciano la sicurezza interna o esterna. 2 Sussistono minacce alla sicurezza interna ed esterna quando: a. la stabilità e l affidabilità delle istituzioni costituzionali dello Stato, il funzionamento regolare di tali istituzioni, l ordinamento fondamentale dello Stato fondato sulle libertà e sulla democrazia o la sicurezza della popolazione della Svizzera sono minacciati; b. l indipendenza e l affidabilità della Svizzera, la sua capacità di difendere le proprie frontiere e il proprio ordinamento costituzionale nei confronti di minacce esterne o i suoi buoni rapporti con altri Stati sono minacciati. 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari: a. dell ordinanza del 25 novembre 1998 3 concernente lo Stato maggiore Presa d ostaggi e ricatto, in situazioni di crisi di natura ricattatoria, segnatamente le prese d ostaggi; b. dell ordinanza del 27 aprile 2005 4 sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza, in caso di pandemie. RS... 1 RS 120 2 RS 172.010 3 RS 172.213.80 4 RS 818.101.23 2007 1526 1

Capitolo 2: Organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale Art. 2 Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza 1 La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) è una delegazione del Consiglio federale giusta l articolo 23 della legge del 21 marzo 1997 5 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Si compone dei capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 3 La presidenza della GSic è assunta dal capo del DDPS. Art. 3 Compiti della GSic 1 La GSic rafforza la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza. 2 La GSic prepara le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti questioni di politica di sicurezza e coordina affari in materia di politica di sicurezza che rientrano nelle competenze dipartimentali dei suoi membri. 3 La GSic assume segnatamente i compiti seguenti: a. valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza e definisce le misure necessarie negli ambiti di competenza del DFAE, del DFGP e del DDPS; b. coordina mandati specifici e interdipartimentali, a breve e medio termine, rilevanti per la sicurezza della Svizzera, assegnati ai servizi d informazione e alla Segreteria politica del DFAE; c. prende atto delle pianificazioni preventive per la gestione di situazioni di crisi; d. coordina affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza. In particolare discute le proposte interdipartimentali del DFAE, del DFGP o del DDPS all attenzione del Consiglio federale in merito a questioni rilevanti di politica di sicurezza. Le pertinenti proposte sono presentate di volta in volta dai Dipartimenti principalmente interessati. 4 Il presidente della GSic dispone, d intesa con gli altri membri della GSic, la pianificazione e l esecuzione di ampie esercitazioni della GSic e dell Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic) per la gestione di gravi situazioni di crisi. 5 Le decisioni sono prese nell ambito delle competenze dipartimentali dei membri della GSic e richiedono l approvazione del capo del Dipartimento competente. 5 RS 172.010 2

Art. 4 Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza 1 La GSic dispone di uno stato maggiore (Stato maggiore della GSic) subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS. 2 Il capo dello Stato maggiore della GSic, d intesa con i capi di linea competenti, può rafforzare lo Stato maggiore, per un periodo limitato oppure per determinati compiti, con rappresentanti (esperti) dei Dipartimenti, dei Cantoni o con terzi. Art. 5 Compiti dello Stato maggiore della GSic 1 Lo Stato maggiore della GSic prepara per la GSic gli affari di cui all articolo 3 capoverso 3; al riguardo, collabora con l ODSic e con altri servizi specialistici competenti. 2 Assume inoltre i compiti seguenti: a. elabora valutazioni sugli sviluppi in materia di politica di sicurezza; b. garantisce il preavvertimento e l allarme degli organi di condotta in materia di politica di sicurezza; c. controlla l applicazione di raccomandazioni, istruzioni e decisioni degli organi di condotta in materia di politica di sicurezza; c. funge da organo federale di informazione e di contatto per la gestione delle crisi a favore delle autorità federali, dei Cantoni e di terzi e assicura il collegamento con i partner in Svizzera e all estero; e. fornisce contributi per la formazione degli organi di condotta in materia di politica di sicurezza alla gestione delle crisi; f. assicura l esercizio di una sala di situazione negli impianti di condotta; g. gestisce i segretariati della GSic e dell ODSic; h. assiste i Dipartimenti rappresentati in seno alla GSic nella preparazione di affari interdipartimentali relativi ai servizi d informazione; i. fornisce consulenza e, se necessario, assiste altri organi federali di gestione delle crisi. 3 Nell adempimento dei suoi compiti lo Stato maggiore della GSic collabora con i servizi specialistici competenti della Confederazione e con la Cancelleria federale. Art. 6 Organo direttivo in materia di sicurezza 1 L ODSic provvede alla preparazione di affari interdipartimentali importanti in materia di politica di sicurezza e alla consulenza a favore della GSic. 2 L ODSic consta di membri permanenti e non permanenti. 3 Sono membri permanenti: 3

a. il portavoce del Consiglio federale; b. il segretario di Stato del DFAE; c. il capo della Segreteria politica del DFAE; d. il direttore dell Ufficio federale di polizia; e. il capo del Servizio federale di sicurezza; f. il direttore dell Ufficio federale della migrazione; g. il capo del Servizio di analisi e prevenzione; h. il direttore della Direzione della politica di sicurezza; i. il direttore del Servizio informazioni strategico; j. il capo dell esercito; k. il direttore dell Ufficio federale della protezione della popolazione; l. il direttore generale delle dogane; m. il segretario di Stato del Dipartimento federale dell economia; n. una rappresentanza dello Stato maggiore del presidente della Confederazione; o. il capo dello Stato maggiore della GSic; p. una rappresentanza dei Cantoni; essa è disciplinata tra la GSic e la Conferenza dei Governi cantonali e in situazione normale comprende una delegazione di due persone. In caso di e- vento è adeguata alle necessità. 4 Sono membri non permanenti: a. il direttore dell Ufficio federale della sanità pubblica; b. il direttore dell Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione; c. il delegato all approvvigionamento economico del Paese; d. il direttore dell Ufficio federale delle comunicazioni. 5 Se necessario, il presidente dell ODSic, d intesa con i capi di linea competenti, può designare quali membri non permanenti altri responsabili di linea dell Amministrazione federale e altri esperti. 6 Se necessario, i membri non permanenti sono invitati alle sedute dal presidente dell ODSic; essi stessi possono chiedere di parteciparvi. 7 La presidenza è di regola assunta annualmente a turno dal segretario di Stato del DFAE o dal direttore dell Ufficio federale di polizia. Art. 7 Compiti dell ODSic L ODSic assume i compiti seguenti: 4

a. osserva costantemente la situazione negli ambiti rilevanti in materia di sicurezza; b. analizza e valuta la gamma della violenza nonché i suoi possibili sviluppi all interno della Svizzera e nel suo contesto strategico; c. provvede all individuazione tempestiva di possibili nuove forme di minaccia, di rischi e di pericoli nonché all allarme tempestivo; d. coordina e prepara affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza, elabora strategie e opzioni operative all attenzione della GSic e le fornisce consulenza. Capitolo 3: Gestione di situazioni di crisi in caso di minacce strategiche e catastrofi Art. 8 Compiti del capo del DDPS 1 In caso di minaccia o di ricorso alla forza che può interessare parti considerevoli della popolazione o istituzioni essenziali (minacce strategiche) oppure in caso di gravi catastrofi naturali o tecnologiche (catastrofi), qualora sia necessario l impiego di mezzi della protezione della popolazione o dell esercito, il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale misure per la gestione della situazione. 2 Le misure sono discusse preliminarmente in seno alla GSic se il tempo disponibile lo consente. 3 Le misure sono segnatamente: a. l assunzione del coordinamento e della condotta nell impiego dei mezzi della protezione della popolazione, quando differenti Cantoni, l intero Paese o regioni estere limitrofe sono interessati in misura tale da rendere necessaria una condotta superiore; b. il coordinamento degli impieghi dell esercito con gli impieghi di polizia cantonali; c. la chiamata in servizio e l impiego in servizio d appoggio di un effettivo massimo di 2000 militari per un periodo massimo di 3 settimane, ad esempio per controllare e proteggere lo spazio aereo, per appoggiare il Corpo delle guardie di confine, per proteggere settori chiave e installazioni, per mantenere aperte le trasversali (strada, ferrovia, vettori energetici, nodi delle comunicazioni), per proteggere le proprie truppe, singole persone e beni degni di particolare protezione e per appoggiare la polizia nell ambito di impieghi di sicurezza; d. l impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioattività conformemente all ordinanza del 26 giugno 1991 6 concernente l organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività; 6 RS 732.32 5

e. le disposizioni per limitare o vietare l utilizzazione dello spazio aereo svizzero; f. l informazione del pubblico. 4 Lo Stato maggiore della GSic coordina e integra le conoscenze specialistiche interne ed esterne alla Confederazione ed elabora, unitamente ai servizi specialistici competenti, proposte operative per la gestione della situazione all attenzione del capo del DDPS. 5 Se necessario, lo Stato maggiore della GSic convoca, d intesa con il presidente dell ODSic, detto organo o parti di esso. Art. 9 Procedura in caso d'urgenza 1 Se, in situazioni di crisi in occasione di minacce strategiche o catastrofi, una deliberazione ordinaria o straordinaria del Consiglio federale è impossibile, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari o decide in luogo del Consiglio federale. Per quanto possibile consulta il capo del DDPS. 2 Lo Stato maggiore della GSic è, se necessario, a disposizione del presidente della Confederazione e fornisce consulenza e assistenza alla Cancelleria federale. 3 Se necessario, il presidente della Confederazione informa il pubblico, per quanto possibile d intesa con il capo del DDPS. 4 Il presidente della Confederazione informa al più presto il Consiglio federale sulla situazione e sulle decisioni adottate. Informa sulle misure di cui all articolo 8 capoverso 3 d intesa con il capo del DDPS. 5 Le decisioni adottate sono sottoposte al più presto al Consiglio federale per approvazione. Capitolo 4: Disbrigo degli affari Art. 10 Rapporti con l Amministrazione 1 La gestione operativa degli affari e la presentazione di proposte al Consiglio federale incombono alle unità amministrative competenti. 2 Lo Stato maggiore della GSic collabora con i servizi d informazione della Confederazione e con gli altri fornitori d informazioni della Confederazione. Art. 11 Obbligo d annuncio e obbligo di dare informazioni Al capo dello Stato maggiore della GSic sono comunicate tutte le informazioni che richiede negli ambiti della sicurezza interna ed esterna. Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione delle fonti di cui all articolo 99 capoverso 3 della legge milita- 6

re 7 e all articolo 17 della legge federale del 21 marzo 1997 8 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Art. 12 Protezione, sicurezza e tutela del segreto Lo Stato maggiore della GSic adotta, per i propri settori d attività, misure di protezione e di sicurezza particolari allo scopo di garantire la protezione di informazioni e opere. Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 13 Diritto previgente: abrogazione Le istruzioni del 5 luglio 2006 9 sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale sono abrogate. Art. 14 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 7 marzo 2003 10 sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) è modificata come segue: Art. 6 Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (Stato maggiore della GSic) 1 Lo Stato maggiore della GSic è subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS. 2 I compiti dello Stato maggiore della GSic sono disciplinati dall ordinanza del 11 sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale. Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il...... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 7 RS 510.10 8 RS 120 9 FF 2006 6123 10 RS 172.214.1 11 RS 7

8

9