PIANIFICAZIONI PREVENTIVE DELLA CONFEDERAZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI RILEVANTI IN MATERIA DI POLITICA DI SICUREZZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PIANIFICAZIONI PREVENTIVE DELLA CONFEDERAZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI RILEVANTI IN MATERIA DI POLITICA DI SICUREZZA"

Transcript

1 PIANIFICAZIONI PREVENTIVE DELLA CONFEDERAZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI RILEVANTI IN MATERIA DI POLITICA DI SICUREZZA 2010

2 prefazione Gentile lettrice, egregio lettore, Motivo «prévenir pour mieux réagir» Nell ambito delle riflessioni su scenari che potrebbero perturbare seriamente il nostro Stato e le nostre basi vitali, la Confederazione verifica regolarmente il suo grado di preparazione. Gruppi di lavoro sotto la direzione della Confederazione hanno esaminato, unitamente a rappresentanti dei Cantoni e di organizzazioni e aziende direttamente interessate, come funzionano le procedure in caso di eventi scelti, chi assume le pertinenti responsabilità, quali sono i rispettivi compiti e se sono ravvisabili eventuali punti deboli o addirittura delle lacune. Utilità Sebbene queste pianificazioni siano elaborate in primo luogo per i dipartimenti e gli uffici della Confederazione, esse possono nondimeno essere utili anche ai Cantoni e alle organizzazioni private quale base per i loro preparativi o per facilitare gli accordi in materia di interfacce e la definizione delle responsabilità. Quanto più chiaramente le esigenze poste alla Confederazione in caso di crisi saranno definite in anticipo, tanto meglio gli organi federali potranno preparare il loro intervento. Allenamento Tuttavia, anche le migliori pianificazioni non possono sostituire la pratica. Le procedure elaborate devono anche essere verificate praticamente nel quadro di esercitazioni congiunte e successivamente ottimizzate.

3 Opuscolo Le pianificazioni preventive dettagliate fungono da base per le decisioni della condotta in materia di politica di sicurezza e l intera documentazione è pertanto classificata. L opuscolo intende offrire agli organi attivi nel settore della sicurezza e al pubblico interessato una panoramica delle misure della Confederazione e dei suoi partner concernenti gli scenari elaborati. Micheline Calmy-Rey La Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf La Consigliera federale Ueli Maurer Il Consiglio federale Berna, maggio 2010

4 PANDEMIA A causa di una pandemia mondiale (d influenza) l OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha dichiarato la massima fase pandemica, ossia la fase 6. In Svizzera centinaia di migliaia di persone sono ammalate e decine di migliaia sono ospedalizzate. Nel frattempo nel nostro Paese sono registrati oltre 1000 morti.

5 Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantoni interessati Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale dell interno (DFI) Misure della Confederazione Impiego dello Stato maggiore speciale interdipartimentale Pandemia da parte del Consiglio federale. Lo Stato maggiore speciale Pandemia, diretto dal segretario generale del DFI, fornisce consulenza al Consiglio federale e coordina le attività della Confederazione; in seno allo Stato maggiore speciale Pandemia sono rappresentati anche i Cantoni; appoggio sussidiario ai Cantoni sulla base delle loro richieste.

6 Interruzione dell erogazione di corrente A causa di un inverno particolarmente rigido sono sorti problemi tecnici nell ambito dell approvvigionamento energetico. Le limitazioni dei trasporti rendono difficile l approvvigionamento globale della popolazione. Dopo alcuni giorni senza elettricità e senza sufficiente approvvigionamento in beni e servizi per il fabbisogno quotidiano, in alcune regioni della Svizzera la tranquillità e l ordine non sono più garantiti.

7 Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantoni interessati Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale dell economia (DFE) e Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) Misure della Confederazione Applicazione da parte dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (UFAE) della concezione per il disciplinamento dell erogazione della corrente residua in Svizzera; applicazione da parte di un organizzazione di crisi della Confederazione della concezione per l appoggio ai Cantoni nella gestione dei problemi di approvvigionamento; applicazione di misure nell ambito della sicurezza interna da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in collaborazione con i Cantoni..

8 Sicurezza degli aeroporti Un velivolo passeggeri è abbattuto con un missile terra-aria lanciato dal territorio svizzero e precipita su un area abitata in Svizzera. Inoltre vi sono indizi di una minaccia nei confronti di un altro aeroporto nazionale svizzero.

9 Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantone interessato / città interessata Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Se il velivolo precipita in territorio estero: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Misure della Confederazione Incremento delle misure di sicurezza negli aeroporti da parte dell Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC); indagini / perseguimento penale da parte della Polizia giudiziaria federale e del Ministero pubblico della Confederazione (organi competenti) in collaborazione con le autorità cantonali; esecuzione delle indagini tecniche da parte dell Ufficio d inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA); coordinamento con l estero assicurato dal DFAE; rafforzamento a livello nazionale dei dispositivi di sicurezza in collaborazione con i Cantoni.

10 BOMBA CONVENZIONALE Un attentato dinamitardo è perpetrato contro un ambasciata straniera In Svizzera. Tra le vittime figurano numerosi diplomatici stranieri, addetti alla sicurezza dell ambasciata, poliziotti e militari svizzeri.

11 Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantone interessato / città interessata Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Misure della Confederazione Misure diplomatiche e collaborazione con il Governo straniero interessato per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); indagini / perseguimento penale da parte della Polizia giudiziaria federale e del Ministero pubblico della Confederazione (organi competenti) in collaborazione con le autorità cantonali; rafforzamento a livello nazionale dei dispositivi di sicurezza in collaborazione con i Cantoni; rafforzamento delle misure di protezione dell ambasciata svizzera nello Stato interessato.

12 Quadro riassuntivo generale Organizzazione a livello di Confederazione e integrazione dei Cantoni CONSIGLIO FEDERALE Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza GSic CaF Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza SM GSic DFAE Organo direttivo in materia di sicurezza ODSic Nel rispetto della sovranità cantonale DFI DFGP DDPS DFF DFE DATEC Rappresentanti dei Cantoni in seno all ODSic CANTONI

13 PandemiA BOMBA Sporca DFI DDPS Interruzione dell erogazione di corrente TERRORISMO B DFE DATEC Direzione congiunta mediante un organizzazione di crisi interdipartimentale. DFI Sicurezza degli aeroporti TERRORISMO C DFGP DFAE EJPD Se il velivolo precipita in territorio estero la responsabilità incombe al DFAE. DFGP BOMBA CONVENZIONALE TERREMOTO DFGP DDPS DATEC Fase acuta: DDPS; fase di ricostruzione: DATEC

14 BOMBA Sporca Detonazione di una «bomba sporca» (corpo esplosivo arricchito con materiale radioattivo) in una città svizzera. Si lamentano numerosi morti e feriti gravi. Poco dopo la detonazione, la misurazione della radioattività rilasciata nell ambiente genera il panico nella popolazione della città.

15 Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantone interessato / città interessata Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Misure della Confederazione Impiego del Comitato direttivo radioattività 1 (DDPS) unitamente ai suoi organi per il coordinamento operativo a livello di Confederazione e con i Cantoni; messa in stato di prontezza dello Stato maggiore Presa d ostaggi e ricatto (Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP). Lo Stato maggiore Presa d ostaggi e ricatto, diretto dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, coordina le misure della Confederazione nel caso di una minaccia o di un ricatto nei confronti della Svizzera e collabora strettamente con i Cantoni; indagini / perseguimento penale da parte della Polizia giudiziaria federale e del Ministero pubblico della Confederazione (organi competenti) in collaborazione con le autorità cantonali; rafforzamento a livello nazionale dei dispositivi di sicurezza in collaborazione con i Cantoni. 1 Al momento della pubblicazione, il Comitato direttivo radioattività sarà orientato, a livello giuridico e organizzativo, non solo a compiti relativi al settore N, ma anche ai settori B e C e alle catastrofi naturali. Denominazione provvisoria: Organizzazione d intervento NBCN.

16 TERRORISMO B Dopo vari eventi in Europa, si assiste a una crescente radicalizzazione di gruppi terroristi dell Europa occidentale che culmina in tre tragici attentati. Un quarto attentato è perpetrato da terroristi che diffondono per via aerea in tutta l Europa occidentale il virus del vaiolo che si sono inoculati intenzionalmente. Uno dei terroristi fa scalo in un aeroporto nazionale svizzero.

17 In seguito a contatti con passeggeri, poliziotti e personale medico il terrorista contagia almeno 20 persone prima che la causa della malattia sia individuata. Non sussiste un ricatto o una minaccia in relazione con l attentato. Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantone interessato / città interessata Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale dell interno (DFI) Misure della Confederazione Non appena individuata la necessità d intervento medico in Svizzera (diagnosi: vaiolo), la direzione è assunta dal DFI; istituzione dello Stato maggiore interdipartimentale di crisi «vaiolo» da parte del Consiglio federale. Lo Stato maggiore di crisi «vaiolo», diretto dal segretario generale del DFI, fornisce consulenza al Consiglio federale e coordina le attività della Confederazione; in seno allo Stato maggiore di crisi «vaiolo» sono rappresentati anche i Cantoni; appoggio sussidiario ai Cantoni sulla base delle loro richieste.

18 TERRORISMO C In un centro commerciale molto frequentato viene perpetrato un attentato terroristico con un agente nervino. Nell ora di punta, gli attentatori versano un litro di Sarin liquido sul pavimento del settore centrale. In seguito all evaporazione e per il tramite dell impianto di ventilazione, del Sarin in forma gassosa raggiunge anche altri settori del centrocommerciale.

19 I clienti che sono entrati in contatto con il Sarin liquido della chiazza lo diffondono quando lasciano il locale oppure quando vengono trasportati all esterno nel corso delle operazioni di salvataggio. Non sussiste un ricatto o una minaccia in relazione con l attentato. Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantone interessato / città interessata Dipartimento federale responsabile Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Misure della Confederazione Invio della squadra d intervento del DDPS 2 per appoggiare le forze d intervento cantonali sul posto; rafforzamento a livello nazionale dei dispositivi di sicurezza in collaborazione con i Cantoni; misure diplomatiche e collaborazione con i Governi stranieri interessati per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), nella misura in cui dei cittadini stranieri figurano tra le vittime dell attentato o sono rimasti coinvolti; indagini / perseguimento penale da parte della Polizia giudiziaria federale e del Ministero pubblico della Confederazione (organi competenti) in collaborazione con le autorità cantonali; appoggio sussidiario con mezzi della Confederazione su richiesta del Cantone interessato. 2 La squadra d intervento del DDPS (SIDDPS) è una formazione ad hoc che comprende specialisti del Centro di competenza NBC dell esercito e del LABORATORIO SPIEZ. In caso di necessità può essere richiesta dai Cantoni per prestazioni in materia di consulenza, detezione, analisi, prelievo di campioni e contrassegnazione delle zone intossicate. Tuttavia, la squadra d intervento non è un servizio di difesa chimica.

20 TERREMOTO Un grave terremoto nella Svizzera nord-occidentale ha il suo epicentro nella regione di Basilea. L intensità delle scosse telluriche è identica al terremoto che nel 1356 ha distrutto quasi completamente la città di Basilea. Il terremoto ha luogo senza preavviso e causa una frattura lunga 30 km e profonda 20 km.

21 Sulla base di calcoli scientifici si ipotizzano i seguenti valori indicativi per quanto riguarda il numero di vittime e l entità dei danni: morti, feriti gravi, 6000 persone sepolte sotto le macerie, feriti leggeri, edifici distrutti, edifici gravemente danneggiati (da demolire), senzatetto (per settimane/mesi), miliardi di franchi di danni materiali diretti. Responsabilità per la gestione dell evento sul posto Cantone interessato / città interessata Dipartimento federale responsabile Nella fase acuta / di salvataggio: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Nella fase di ricostruzione: Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) Misure della Confederazione Attivazione dell Organizzazione d intervento NBCN 3 nell Ufficio federale della protezione della popolazione (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, DDPS) per il coordinamento operativo a livello di Confederazione e con i Cantoni. Rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri in seno all Organizzazione di intervento NBCN assicurano i contatti e il coordinamento con i Governi stranieri, organizzazioni di soccorso estere e la comunità internazionale; impiego degli stati maggiori dipartimentali di crisi; appoggio sussidiario con mezzi della Confederazione ai Cantoni interessati; coordinamento dell aiuto internazionale fino all accoglienza delle squadre di soccorso da parte dei Cantoni interessati; informazione del Consiglio federale da parte del capo del DDPS in occasione di una seduta straordinaria; pianificazione e coordinamento della ricostruzione in collaborazione con i Cantoni e terzi (per es. aziende operanti nei settori dell approvvigionamento energetico, dei trasporti / trasporti pubblici, delle comunicazioni, delle derrate alimentari, della sanità pubblica ecc.). 3 Al momento della pubblicazione, il Comitato direttivo radioattività sarà orientato, a livello giuridico e organizzativo, non solo a compiti relativi al settore N, ma anche ai settori B e C e alle catastrofi naturali. Denominazione provvisoria: Organizzazione d intervento NBCN.

22 Condotta in materia di politica di sicurezza a livello di Confede Organi di condotta Autorità decisionale CONSIGLIO FEDERALE Preparazione delle decisioni Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza GSic SiA Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza SM GSic Cancelleria federale CaF Organo direttivo in materia di sicurezza ODSic Dipartimenti Compiti La condotta strategica a livello nazionale è assicurata dal Consiglio federale. Per l esame preliminare delle tematiche inerenti alla politica di sicurezza il Consiglio federale dispone della Giunta in materia di sicurezza (GSic) e dell Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), che prepara gli affari per la GSic in vista della definizione di strategie relative alle questioni di politica di sicurezza. In tal modo, oltre a valutare la situazione, la GSic e l ODSic possono anche individuare ed eliminare le carenze procedurali nel sistema di condotta in materia di politica di sicurezza. Istituzione Il Consiglio federale ha istituito questi organi nel 1994 allo scopo di poter reagire direttamente alla crescente complessità delle crisi. Già 16 anni or sono è stata dunque riconosciuta l importanza fondamentale di un approccio interdipartimentale. Per allestire le informazioni destinate alla condotta strategica è stato istituito un «gruppo amministrativo». Per ottimizzare ulteriormente la capacità di condotta, il 1 ottobre 2005 il Consiglio federale ha creato lo Stato maggiore permanente della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic).

23 razione Impiego I nuovi organi hanno presto dato buoni risultati, ad esempio nel 1999 durante la crisi del Kosovo, nel 2001 in occasione degli attentati dell 11 settembre, nel 2003 nell ambito della cooperazione con la Francia per garantire la sicurezza del vertice del G8, nonché nel 2004 e nel 2005 quando sono stati commessi gli attentati di Londra e di Madrid. Composizione ODSic / GSic Capo della Segreteria politica (DFAE) Dir. generale delle dogane (DFE) Dir. Servizio delle attività informative della Confederazione (DDPS) Capo della Politica di sicurezza DDPS Rappresentante dello Stato maggiore del Presidente della Confederazione Dir. Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) Rappresentanti dei Cantoni, CDDGP, CDMP Dir. Ufficio federale della migrazione (DFGP) C DFAE C DFGP C DDPS ODSic/GSic Vicecancelliere (CaF) Capo dello Stato maggiore della GSic Segretario di Stato DFE Capo Servizio federale di sicurezza (DFGP) Segretario di Stato DFAE Capo dell esercito (DDPS) Dir. Ufficio federale di polizia (DFGP) Dir. Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione (DFF) 1 Delegata all approvvigionamento economico del Paese (DFE) 1 Dir. Ufficio federale della sanità pubblica (DFI) 1 Dir. Ufficio federale delle comunicazioni (DATEC) 1 1 Membri non permanenti Stato al: Si tratta costantemente di individuare i pericoli con i quali potrebbe essere confrontato il nostro Paese, allo scopo di definire un comportamento adeguato. Tale obiettivo è realizzato grazie alla collaborazione permanente degli organi competenti.

24 Editore Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza SM GSic Palazzo federale ovest, 3003 Berna Tel , Fax , SM GSic, Berna Layout Centro dei media elettronici CME Fotografie Keystone, Centro dei media elettronici CME Alexander Gempeler (immagine di copertina) Esemplari gratuiti UFCL Vendita di pubblicazioni della Confederazione CH-3003 Berna Art.-Nr i i

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) del 13 dicembre 1999 (Stato 23 gennaio 2001) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 (ERSS 14) Informazioni e programma per i media (stato

Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 (ERSS 14) Informazioni e programma per i media (stato Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 Esercitazione della Rete integrata Svizzera per

Dettagli

Denominazione dei Dipartimenti e degli uffici

Denominazione dei Dipartimenti e degli uffici (unità amministrative dell Amministrazione federale senza le commissioni extraparlamentari) Assemblea federale Assemblea federale Servizi del Parlamento Segreteria delle commissioni delle finanze e della

Dettagli

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP) del 2 marzo 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso

Dettagli

Decisione istitutiva della Commissione federale per l alimentazione (COFA)

Decisione istitutiva della Commissione federale per l alimentazione (COFA) Decisione istitutiva della Commissione federale per l alimentazione (COFA) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8e dell ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull organizzazione del Governo e dell

Dettagli

La nuova Protezione della popolazione. un sistema coordinato efficiente

La nuova Protezione della popolazione. un sistema coordinato efficiente La nuova Protezione della popolazione un sistema coordinato efficiente Sviluppo progressivo, largo consenso Progetto Protezione della popolazione SICUREZZA SICUREZZA ATTRAVERSO ATTRAVERSO LA LA COOPERAZIONE

Dettagli

Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari

Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica del 9 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN) del 20 ottobre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 aprile 2011 1 sull organizzazione

Dettagli

Il nuovo portale contro la radicalizzazione e l estremismo violento

Il nuovo portale contro la radicalizzazione e l estremismo violento Il nuovo portale contro la radicalizzazione e l estremismo violento Conferenza stampa Bellinzona, 5 novembre 2018 Repubblica e Cantone Ticino Norman Gobbi Direttore del Il contesto svizzero A dicembre

Dettagli

Stato maggiore dell'esercito SM Es

Stato maggiore dell'esercito SM Es SM Es Statot il 07.06.201006 Capo Pian Es, Br D. Baumgartner Agenda Indice Capitolo 3: Evoluzione dell esercito e conclusione Capitolo 4: Rapporto sullo stato attuale, sulle carenze dell esercito esercito

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del... 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del... [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici ] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) 510.626 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) del 13 dicembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE LA nella seduta del 1 agosto 2018 ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge Istituzione di organismi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale accogliendo gli emendamenti

Dettagli

Ulteriore sviluppo dell esercito LOGISTICA E AIUTO ALLA CONDOTTA. Garanzia della prontezza all impiego dell esercito. Flyer n. 5

Ulteriore sviluppo dell esercito LOGISTICA E AIUTO ALLA CONDOTTA. Garanzia della prontezza all impiego dell esercito. Flyer n. 5 Ulteriore sviluppo dell esercito LOGISTICA E AIUTO ALLA CONDOTTA Garanzia della prontezza all impiego dell esercito Flyer n. 5 Aiuto alla condotta COMPITI DEI SETTORI CENTRO OPERAZIONI ELETTRONICHE (COE):

Dettagli

Ulteriore sviluppo dell esercito IL NOSTRO ESERCITO SVIZZERO DI DOMANI. Panoramica dei parametri e delle novità principali. Flyer n.

Ulteriore sviluppo dell esercito IL NOSTRO ESERCITO SVIZZERO DI DOMANI. Panoramica dei parametri e delle novità principali. Flyer n. Ulteriore sviluppo dell esercito IL NOSTRO ESERCITO SVIZZERO DI DOMANI Panoramica dei parametri e delle novità principali Flyer n. 1 Scopo PERCHÉ È NECESSARIO L USEs? Negli scorsi anni la Svizzera è fortemente

Dettagli

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 12 luglio 2005) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione

Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione Commissione federale per la protezione NBC Raccomandazioni della Commissione federale per la protezione NBC al Consiglio federale Eventi NBC: predisposizione operativa e gestione 19 dicembre 2011 Indice

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 27. 5. 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali 974.0 del 19 marzo 1976 (Stato 1 giugno 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

701 Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni concernente il proseguimento della Conferenza tripartita sugli agglomerati

701 Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni concernente il proseguimento della Conferenza tripartita sugli agglomerati Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni concernente il proseguimento della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) del 30 dicembre 2011 (Stato 30 dicembre 2011) 1 Obiettivi Gli obiettivi

Dettagli

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. Rapporto concernente lo stralcio della mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati 15.3498 «Vigilanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione» del

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 1 aprile 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 del 6 maggio 1992 (Stato 1 aprile 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 18 del decreto federale del 24 marzo

Dettagli

La protezione della popolazione nel Cantone Ticino

La protezione della popolazione nel Cantone Ticino La protezione della popolazione nel Cantone Ticino Protezione della popolazione Organo di condotta comune Polizia Pompieri Sanità pubblica Servizi tecnici Protezione civile Repubblica e Cantone Ticino

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21

Dettagli

Principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d informazione svizzeri

Principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d informazione svizzeri Principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d informazione svizzeri del 31 gennaio 2007 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui principi della politica

Dettagli

Indicatori relativi alle spese proprie della Confederazione

Indicatori relativi alle spese proprie della Confederazione Marzo 2019 onsuntivo 2018 Indicatori relativi alle spese proprie della onfederazione Schweizerische Eidgenossenschaft onfédération suisse onfederazione Svizzera onfederaziun svizra Dipartimento federale

Dettagli

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di

Dettagli

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza sulle strutture dell esercito [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle strutture dell esercito (OStrE) del 29 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM);

Dettagli

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio del 27 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995

Dettagli

ATTIVITA IN EMERGENZA

ATTIVITA IN EMERGENZA ATTIVITA IN EMERGENZA (ex Protezione Civile) Cenni sulla Protezione Civile in generale Attività in Emergenza della Croce Rossa Cenni di intervento per primi soccorritori Fabia Giacomelli B. 1 PROTEZIONE

Dettagli

Consuntivo. Unità amministrative Cifre

Consuntivo. Unità amministrative Cifre 2A Unità amministrative Cifre Colofone Redazione Amministrazione federale delle finanze Internet: www.efv.admin.ch Distribuzione UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) 1 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 In tutto l atto l espressione

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) 512.271 del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso

Dettagli

PROTEZIONE CIVILE. Il comando della protezione civile UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PROTEZIONE CIVILE. Il comando della protezione civile UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE PROTEZIONE CIVILE Il comando della protezione civile UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE Aprile 2005 70-9--i.doc Disponibilità Versione elettronica Internet Download libero http://www.protpop.ch/

Dettagli

Pubblicazione del quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera da parte del GAFI

Pubblicazione del quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera da parte del GAFI Dipartimento federale delle finanze DFF Documentazione Data: 07.12.2016 Pubblicazione del quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera da parte del GAFI Cos è il GAFI? Il Gruppo d azione finanziaria (GAFI)

Dettagli

CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CORSO CAVOUR, BORGOMANERO (NO) APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N 67 DEL 28/11/2005.

CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CORSO CAVOUR, BORGOMANERO (NO) APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N 67 DEL 28/11/2005. CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CORSO CAVOUR, 16-28021 BORGOMANERO (NO) REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Dettagli

PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art.

PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 (Finalità ed Ambito di applicazione) 1. Il presente

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale (Istruzioni informatiche del Consiglio federale, ITAF) del 23 febbraio 2000 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) del 4 marzo 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge

Dettagli

L Ufficio federale di polizia fedpol

L Ufficio federale di polizia fedpol L Ufficio federale fedpol L organizzazione della polizia in Svizzera è di tipo federalista. La sovranità in materia compete ai 26 Cantoni, che assieme ai Comuni hanno il compito di mantenere l ordine e

Dettagli

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21 ottobre 2015 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI...

Dettagli

Consuntivo Unità amministrative Cifre

Consuntivo Unità amministrative Cifre 2A Unità amministrative Cifre Colofone Redazione Amministrazione federale delle finanze Internet: www.efv.admin.ch Distribuzione UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Dettagli

ACCORDO. tra. il Ministero della difesa danese. sulla. cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare * * *

ACCORDO. tra. il Ministero della difesa danese. sulla. cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare * * * ACCORDO tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport che agisce per conto del Consiglio federale svizzero e il Ministero della difesa danese sulla cooperazione

Dettagli

Principi del Consiglio federale in materia di politica d armamento del DDPS

Principi del Consiglio federale in materia di politica d armamento del DDPS Principi del Consiglio federale in materia di politica d armamento del DDPS del 29 novembre 2002 1 Motivazione e basi I principi in materia di politica d armamento sono stati adottati dal Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale

Ordinanza sulla misurazione nazionale Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del 21 maggio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni ufficiali; visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57,

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare Concluso il 14 marzo 2014 Entrato in vigore il

Dettagli

«Conseguenze dell evento sul sistema sanitario»

«Conseguenze dell evento sul sistema sanitario» Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Ausiliario delle Forze Armate Ten. Col. Med. CRI Romano TRIPODI Capo Ufficio Sanità dell Ispettorato Nazionale del Corpo Militare C.R.I.

Dettagli

CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI INFORMATIVI CRITICI DI ACEA S.P.A.

CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI INFORMATIVI CRITICI DI ACEA S.P.A. CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI INFORMATIVI CRITICI DI ACEA S.P.A. Il Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Capo della Polizia

Dettagli

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Spiegazioni relative all ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Spiegazioni relative all ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Spiegazioni relative all ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione Stato: 8 febbraio

Dettagli

Legge e Regolamento di collaborazione di Polizia. Conferenza stampa , 10.15

Legge e Regolamento di collaborazione di Polizia. Conferenza stampa , 10.15 Legge e Regolamento di collaborazione di Polizia Conferenza stampa 28.06.2012, 10.15 Relatori Norman Gobbi, Matteo Cocchi, Roberto Torrente, Direttore del Dipartimento delle istituzioni Comandante della

Dettagli

Consuntivo Unità amministrative Cifre

Consuntivo Unità amministrative Cifre 2A Unità amministrative Cifre Colofone Redazione Amministrazione federale delle finanze Internet: www.efv.admin.ch Distribuzione UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull assicurazione militare Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) 120.4 del 4 marzo 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1,

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) Modifica del 9 luglio 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di

Dettagli

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati. Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull Antartide e i

Dettagli

REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ

REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ Il Consiglio Comunale di Locarno Visto l art. 13 cpv. 1 lett. c) della Legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994, visto l art. 5 cpv. 2 lett. a) della

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Modifica del 4 luglio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Problemi e sfide. La povertà

Problemi e sfide. La povertà Problemi e sfide La povertà LO SVILUPPO UMANO NORD OVEST ATLANTICO EST Molto alto Alto Medio Basso Dati non disponibili INDIANO SUD La ricchezza nel mondo non è distribuita in modo omogeneo. La povertà

Dettagli

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (Legge sull impiego della coercizione [LICo]) del L Assemblea

Dettagli

Piano di separazione DDPS - RUAG

Piano di separazione DDPS - RUAG Piano di separazione DDPS - RUAG Riepilogo del programma del Consiglio di amministrazione di RUAG 1. Premessa Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha deciso di riunire in un unica società del Gruppo

Dettagli