COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso. Regolamento per la disciplina dell accesso telematico e del riutilizzo delle banche dati comunali

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COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso Regolamento per la disciplina dell accesso telematico e del riutilizzo delle banche dati comunali Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 12 marzo 2015 1

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI I N D I C E Articolo 1 - Premessa... 3 CAPO II - INDIRIZZI PER L'ACCESSO TELEMATICO E IL RIUTILIZZO DEI DATI Articolo 2 - Principi per la classificazione dei dati... 3 Articolo 3 - Modalità di fruizione e riutilizzo... 3 Articolo 4 - Limiti al riutilizzo... 4 Articolo 5 - Tipologie di dati... 4 Articolo 6 - Albo pretorio comunale e accesso ai documenti... 4 Articolo 7 - Catalogo dei dati, metadati e banche dati... 4 CAPO III MODALITÀ DI ACCESSO Articolo 8 - Credenziali di accesso... 5 Articolo 9 - Accesso a siti esterni collegati... 6 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10 - Sicurezza e aggiornamenti... 6 Articolo 11 - Caso fortuito e forza maggiore... 6 Articolo 12 - Certificazione sostitutiva... 6 Articolo 13 - Entrata in vigore... 6 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Premessa 1. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, disciplina l'accesso telematico a dati, documenti e il loro riutilizzo e dispone che, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni cooperino nel condividere informazioni utili all'adempimento dei rispettivi compiti istituzionali. In particolare, l'art. 52 prevede che le pubbliche amministrazioni disciplinino, con appositi regolamenti, l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati e della relative banche dati in loro possesso, fatti salvi i dati previsti nell Anagrafe tributaria. CAPO II - INDIRIZZI PER L'ACCESSO TELEMATICO E IL RIUTILIZZO DEI DATI Articolo 2 - Princìpi per la classificazione dei dati 1. I dati e i documenti prodotti dal Comune di Paese, possono essere classificati in: a) dati il cui trattamento è disciplinato da normativa nazionale ed europea (es. personali, sensibili e giudiziari, documenti secretati, dati statistici e aggregati prodotti attraverso dati personali, dati pubblicati attraverso l'albo pretorio comunale ecc...); b) dati e documenti pubblicati sul sito istituzionale; c) dati e documenti ottenibili liberamente, previa richiesta; d) informazioni interne fruibili all'esterno secondo specifico processo di autorizzazione stabilito dalla struttura organizzativa titolare della specifica competenza del trattamento dati. 2. Le banche dati del Comune di Paese, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti -accessibilità, catalogo di dati, metadati e banche dati" del sito web istituzionale, possono contenere contemporaneamente le diverse tipologie di informazioni sopra rappresentate. 3. Le modalità adottate dal Comune per il rilascio delle licenze di riutilizzo dei dati saranno determinate dall'autorizzazione di accesso ai dati. Articolo 3 - Modalità di fruizione e riutilizzo 1. La condivisione dei dati del Comune di Paese è gratuita. 2. Il riutilizzo dei dati a fini commerciali è consentito, salvo licenza d'uso, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, per i soli dati che non contengono informazioni di natura riservata o sottoposte a particolare tutela. 3. La modalità di fruizione dei dati può variare in base alla tecnologia di sviluppo delle banche dati e delle applicazioni del Comune, in generale potrà avvenire attraverso web services o estrazioni ad hoc. 4. Nel caso in cui il Comune preveda una modalità di accesso attraverso autenticazione e profìlazione, con eventuale espressa finalità di utilizzo dei dati, è necessario che i soggetti si attengano rigorosamente alle specifiche di autorizzazione. 5. I dati fruiti, ove possibile attraverso i web services esposti dalle varie applicazioni dell'amministrazione, possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti, e forniti da questi a soggetti terzi solo previa autorizzazione da parte del titolare della fonte di origine. 6. Il riutilizzo dei dati deve prevedere la citazione della fonte d'origine (banca dati), titolarità dei dati (Comune di Paese) e la data di aggiornamento dei contenuti segnalata dal titolare stesso ad ulteriore tutela riconosciuta dalla legge in ordine al diritto di proprietà intellettuale (legge n. 633/1941). Si specifica che le condizioni e le modalità di riutilizzo dei documenti e dei dati possono essere oggetto di revisione, tenuto conto di quanto segue: a) dei principi dettati dalle linee guida comunali; b) della natura e tipologia del documento oggetto della licenza; c) delle disposizioni di legge (comunitarie, nazionali, regionali) che disciplinano il trattamento (ed in particolare le attività di comunicazione e di diffusione) della specifica tipologia di documento a cui è associata la licenza; d) della tipologia e natura giuridica del soggetto che chiede il riutilizzo; 3

e) il riutilizzo del documento da parte del soggetto interessato (soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo del documento medesimo) presuppone l'accettazione della licenza associata al documento d'interesse. Articolo 4 - Limiti al riutilizzo 1. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabilisce che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è subordinato alle condizioni e ai limiti dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 36/2006, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva modificata di recente dalla direttiva 2013/37/UE). L'obbligo di pubblicare ai fini della trasparenza dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo, fermo restando che il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere incompatibile con i precipui scopi originali fissati dal decreto legislativo suddetto ed intesi a garantire la pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In tale quadro di tutele, sono sottratti al riuso i dati sensibili e giudiziari. Il riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda generalmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati aggregati e resi anonimi. Pertanto, anche in caso di trattamento per scopi statistici, i dati devono essere aggregati in modo tale da non consentire inferenza sugli stessi. Articolo 5 - Tipologie di dati 1. In base all'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi a persone fìsiche si distinguono nelle seguenti categorie: a) dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4,comma 1, lettera a); b) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fìsica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, lettera b); c) dati sensibili: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lettera d); d) dati giudiziari: i dati idonei a rivelare condanne penali, procedimenti penali in corso, lo stato di imputato o di indagato in un procedimento penale, le sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 4, comma 1, lettera e); e) dati anonimi: i dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un interessato identificato o identificabile (art. 4, comma 1, lettera n). Articolo 6 - Albo pretorio comunale e accesso ai documenti 1. I dati contenuti nei documenti e negli atti pubblicati all'albo pretorio on-line per obbligo di legge non sono riutilizzabili, né sono riutilizzabili i dati degli stessi documenti o atti eventualmente collocati nella sezione archivio del sito dell'amministrazione. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241. Articolo 7 - Catalogo dei dati, metadati e banche dati 1. Nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - accessibilità, catalogo di dati, metadati e banche dati" del proprio sito web istituzionale, il Comune ha pubblicato il file contenente le seguenti informazioni descrittive delle proprie banche dati: 4

Amministrazione: Codice IPA: Identificatore: Titolo: Descrizione: Formato: Riferimento normativo: Soggetto: Licenza: Servizi per la fruibilità dei dati: Denominazione dell Ente. Codice identificativo univoco per l Ente quale Pubbblica amministrazione inserita nell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) istituito dall'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD. Riferimento che identifica univocamente la base di dati. Nome assegnato alla base di dati o termine con il quale la stessa è conosciuta. Testo descrittivo libero che spiega il contenuto della base di dati. Formato dalla base di dati, ovvero la rappresentazione fisica utilizzata per la memorizzazione dei dati. Eventuale indicazione della specifica norma che istituisce o regola la base di dati. Argomento principale della base di dati (voce compilata in base ad un elenco definito, reso disponibile da AgID). Indicazione della licenza standard che regola il permesso per utilizzare i dati contenuti nel DB o URL della risorsa, dove sono reperibili tali informazioni. Esistenza o meno di servizi che consentono l'accesso telematico da parte di altre amministrazioni (ad es. in modalità web, di cooperazione applicativa, o altra modalità). Informazioni sugli applicativi che utilizzano la base dati Per ciascun applicativo che utilizza la base di dati sono riportati: Titolo: Nome dell'applicativo o termine con il quale è conosciuto. Descrizione: Testo descrittivo libero che spiega le funzioni principali dell'applicativo. Licenza: Indicazione relativa al permesso per utilizzare l'applicativo. Produttore: Denominazione del soggetto produttore del software. CAPO III MODALITÀ DI ACCESSO Articolo 8 - Credenziali di accesso 1. Gli utenti richiedenti specifici servizi e gli operatori giuridici autorizzati all'accesso all'area riservata potranno avere accesso a tali aree esclusivamente previa registrazione. 2. A tal fine, dovranno seguire specifiche istruzioni dettate dal Comune per ricevere le credenziali per il primo accesso. La password di primo accesso dovrà essere cambiata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'allegato B al medesimo. 3. La password è personale, riservata, non può essere nemmeno temporaneamente ceduta a terzi e l'utente risponde dell'utilizzazione indebita, illegittima, o illecita della stessa. 4. L'utente dovrà impegnarsi a non utilizzare l'account, il nome utente o la password di un altro iscritto e a non rivelare la propria password a terzi e a notificare immediatamente al Comune qualsiasi uso non autorizzato del proprio account, l'accesso alla propria password da parte di terzi, lo smarrimento o la sottrazione di supporti, cartacei o digitali, contenenti le credenziali, o, ancora, eventuali accessi non autorizzati alle risorse informatiche, qualora, all'interno delle stesse, siano conservate e registrate le credenziali di accesso: in mancanza di detta comunicazione, tutte le azioni (ivi comprese eventuali consultazioni massive, diffusione di dati, etc.) compiute tramite l'account dell'utente saranno attribuite incontestabilmente a questi. 5. La responsabilità dell'utilizzo del proprio account è di esclusiva competenza dell'utente. 6. Resta salvo l'obbligo, da parte del Comune, di disabilitare e/o di disattivare gli account non utilizzati da almeno sei mesi, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'allegato B al medesimo. 5

Articolo 9 - Accesso a siti esterni collegati 1. Il Comune non risponde dei dati e delle informazioni riportate su siti esterni ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti (link) proposti all'interno del sito come ulteriore servizio agli utenti. Della completezza e precisione dei contenuto e delle informazioni disponibili in tali siti, così come della loro grafica e funzionalità, sono da ritenersi esclusivamente responsabili i soggetti titolari degli stessi e il Comune non opera alcun controllo sui medesimi, tanto meno su prodotti, servizi e politiche adottate, né compie alcuna verifica della loro conformità alla normativa vigente applicabile. 2. In particolare ogni sito internet "linkato" ha proprie condizioni di utilizzo e privacy policy, diverse ed autonome rispetto a quelle del Comune e rispetto alle quali quest'ultimo non esercita alcuna verifica. Il Comune non è in alcun modo responsabile per eventuali perdite o danni subiti dall'utente per qualsiasi ragione, ivi comprese quelle derivanti dalla presenza di virus od errori, in conseguenza dell'accesso da parte del medesimo a siti web cui il sito sia collegato tramite link. Al fine di evitare l insorgere di tali situazioni, il Comune invita l'utente a cautelarsi con idonei sistemi di difesa perimetrale (firewall) e di programmi antivirus. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10 - Sicurezza e aggiornamenti 1. Il Comune protegge il sito web, il sistema informatico di gestione dello stesso e le banche di dati contro il rischio di trattamento illecito di dati, di accesso abusivo, di danneggiamento informatico, di intrusione e di azione di programmi diretti a danneggiare o ad interromperne il funzionamento, mediante l'adozione di idonei strumenti elettronici di protezione, nonché tramite sistemi antivirus secondo la normale tecnologia disponibile. 2. E' comunque esclusiva responsabilità dell'utente dotare i propri strumenti elettronici utilizzati per la navigazione nella rete internet, di programmi e sistemi finalizzati a garantirne una navigazione sicura nelle reti telematiche e un'adeguata protezione da virus e da altri programmi dannosi. 3. Il Comune si riserva il diritto di interrompere, sospendere o modificare la funzionalità del sito o delle procedure telematiche in qualsiasi momento, nonché la disponibilità di qualsiasi elemento di esso, ovvero, all'occorrenza, di approntarvi in qualsiasi momento tutti gli aggiornamenti e le modifiche del caso. Articolo 11 - Caso fortuito e forza maggiore 1. Il Comune non è responsabile della mancata fruizione del sito, del ritardo nell'aggiornamento delle relative informazioni o dei danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel collegamento al sito, dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o dal servizio telefonico o da cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra causa non dipendente dal Comune stesso. Articolo 12 - Certificazione sostitutiva 1. Le informazioni ottenute attraverso i canali di accesso telematico, ove non diversamente disposto specificatamente, non sostituiscono nè certificano i dati ottenuti dai procedimenti interni cartacei o digitali dell Amministrazione. Articolo 13 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 2. A decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso. 6