STATUTO dell'associazione NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI - onlus ART. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita l Associazione denominata Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori onlus detta ANVOLT, con sede in Milano Via G. Guerzoni n 44. ART. 2 Descrizione E una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto; Non distribuisce anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ART. 3 Finalità L Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e sanitaria, in particolare rivolta a persone con patologie tumorali, scopo dell Associazione è lo svolgimento nell ambito Nazionale ed Internazionale di attività nei seguenti settori: - Servizi di assistenza socio-sanitaria intra e extra ospedaliera; - Attività di sostegno anche economico per le famiglie più disagiate; - Attività di prevenzione ed informazione sulla popolazione in generale; - Ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale; - Beneficenza; - Formazione di operatori sociali; - Concessione di borse di studio; - Organizzazione di incontri, congressi e convegni Nazionali ed Internazionali; - Coordinamento di attività con Enti e Associazioni, Istituzioni Pubbliche e Private, Nazionali ed Internazionali; - Realizzazione ed edizione di periodici dell Associazione e pubblicazioni varie; - Organizzazione di iniziative ricreative e culturali per i malati e le loro famiglie; - Organizzazione di un servizio di informazione e di orientamento, a favore della popolazione, per l accesso alle strutture sanitarie, pubbliche e private; - Svolgere attività di servizio socio-sanitario in favore di ammalati e loro famigliari, compreso il sostegno psicologico e sanitario, promuovendo l apertura di appositi centri medico-sociali e ambulatoriali, attuare programmi di informazione socio-sanitario; - Aggregazione di persone per ammortizzare l insorgenza di problemi sociali; - Aiutare le persone con patologie particolari e con problemi occupazionali e in attesa di inserimento nel mondo del lavoro; - Attività di promozione di tutela dei diritti civili; - Tutela ambiente in rapporto alla salute.
ART. 4 Risorse economiche Il patrimonio e le entrate dell Associazione sono costituite: - Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell Associazione; - Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di privati cittadini e aziende; - Da eventuali fondi di riserve costituiti con le eccedenze di bilancio; - Dall utile derivante: dalle campagne promozionali dell Associazione per la raccolta fondi, anche a mezzo telemarketing e dai contributi stampa a favore dei notiziari e pubblicazioni varie dell Associazione; - Dalle quote sociali che verranno stabilite annualmente ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell Associazione; - da ogni entrata che concorre ad incrementare l attivo sociale; - da convenzioni e contributi con Enti Pubblici e Privati; - da contributi volontari a seguito di interventi dell'associazione; - da entrate di attività produttive e commerciali connesse allo svolgimento dell'attività sociale o attività connesse vincolate al loro totale impiego per fine dell'associazione. ART. 5 I soci Possono diventare soci tutti coloro che, avendo compiuto i sedici anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta: l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare la deliberazione che, in base al presente statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. La qualità di tesserato si perde per recesso od esclusione. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; - morte; - assenza senza giustificato motivo per tre volte consecutive all'assemblea dei soci; - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;
- incompatibilità manifesta con la struttura dell'associazione. ART. 6. - Organi sociali Sono organi sociali dell'associazione: 1. l'assemblea dei soci; 2. il consiglio Direttivo; 3. il Presidente 4. il Collegio Revisore dei conti. ART. 7 L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci-anche se assenti o dissenzienti. All'assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal presidente entro il 30 aprile, spetta: 1. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 2. l'elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti; 3. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione; 4. l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative culturali e formative; 5. l'approvazione del regolamento interno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico indicante l'ordine del giorno affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione. Ciascun socio non può avere più di una delega. ART. 8 Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'associazione. E' composto da membri (da tre a sette) il cui numero può essere stabilito ad ogni assemblea. Sono previste le seguenti cariche: Il Presidente che rappresenta l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni. Il Segretario può essere anche non socio e nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: a) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; b) provvedere al disbrigo alla corrispondenza; c) responsabile della redazione e della conversazione dei verbali delle riunioni e degli organi
collegiali; d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di aprile; e) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato; g) coordina l'attività dei volontari e dei collaboratori. I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto a voto. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. ART. 9 Il Consiglio Direttivo. Ruoli e compiti Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'associazione, si raduna almeno quattro volte l'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Le dimissioni scritte dei due terzi del consiglio fanno ritenere dimissionato tutto il consiglio stesso. I suoi compiti sono: 1. eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo; 2. curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'assemblea dei soci e di quelle; 3. predisporre annualmente il bilancio consecutivo e preventivo, unitamente alla Relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 4. le convenzioni tra l'organizzazione, il volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo; 5. predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative; 6. compilare il regolamento interno, da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione; 7. presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti; 8. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio. ART. 10 Il Presidente Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'art. 12 e dura in carica tre anni. Al Presidente spetta: 1. la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
2. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci; 3. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali dell'associazione. ART. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti l Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri (anche se non associati), eletti dall'assemblea. Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'associazione e in tale riunione elegge il Presidente tra i componenti del Collegio stesso e stabilisce l'eventuale compenso annuale. Il Collegio di Revisori ha il compito di effettuare il controllo contabile dell'associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea. ART. 12 Autonomia L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità. ART.13 - Gratuità delle cariche Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci, al Presidente e a Comitato Direttivo compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e/o stabilite forfettariamente. ART. 14- Organizzazioni territoriali Nazionali ed Internazionali L'Organizzazione Territoriale dell'associazione è fondata sulle delegazioni Regionali e Provinciali e sulle agenzie a livello comunale e Nazionale per gli stati esteri. Il Presidente, può nominare e revocare, in ogni Regione, un proprio rappresentante presso le Autorità e gli Organi Locali. Tale rappresentante assume la funzione e le qualifica di Delegato Regionale o Nazionale per i problemi specifici del territorio del quale si occupa. Tiene contratti con e tra gli organi Territoriali nominando a sua volta responsabili che assumeranno la qualifica e funzioni di Delegati Provinciali e si occuperanno dei problemi specifici della loro provincia. La struttura territoriale o nazionale regionale e provinciale stilerà se necessario un proprio regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'insindacabile approvazione, rettificata e ratificata dal consiglio direttivo. Le Delegazione Regionali o Provinciali sono tenute a versare sul Conto Corrente Nazionale dell'associazione, o direttamente all'associazione stessa, il ricavato della raccolta di fondi trattenendo direttamente, se opportuno, le spese di gestione della delegazione e gli oneri sostenuti per la raccolta dei suddetti. Tali spese devono essere analiticamente comprovate e sottoposte annualmente all'approvazione dell'assemblea dei Soci. Per la gestione e il coordinamento delle delegazioni estere verrà stilato, se necessario un regolamento da parte del Comitato Direttivo. Le Delegazioni sono organi dell'associazioni nei limiti delle funzioni statutarie e delle procure speciali eventualmente conferite ai soggetti responsabili.
Nelle Provincia o Regioni nelle quelli non si formi una Delegazione la gestione farà capo direttamente al Presidente. Ove la delegazione non si attenesse alle norme statutarie, l'associazione può revocare immediatamente con lettere raccomandata il mandato. L'Organizzazione Territoriale può essere composta anche da Associazioni aderenti. ART. 15 Il Bilancio L'anno finanziato inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. ART. 16 Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci iscritti all'associazione aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 17- Modifica dello Statuto La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi aventi diritto di voto. ART. 18 Norme di chiusura Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.