ADS: RETE DI SOLIDARIETA'



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STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE ONLUS ADS: RETE DI SOLIDARIETA' 1

ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: ADS: RETE DI SOLIDARIETA' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE ONLUS assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L organizzazione ha sede legale a Portogruaro in via Aldo Moro 68. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2 (Statuto) L organizzazione di volontariato ADS: RETE DI SOLIDARIETA' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE ONLUS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento giuridico. L assemblea delibera l eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della organizzazione stessa. ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell articolo 12 delle preleggi al codice civile. ART. 5 (Finalità) L associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell ambito della applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno (l. n. 6/04 e ss.mm.ii.), della tutela a seguito di interdizione (art. 414 c.c.) e della curatela a seguito di inabilitazione (art. 415 c.c.). L'obiettivo della associazione è l'aiuto alle "persone deboli", intendendo per tali quelli che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e quindi prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, affinché, con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire, siano loro garantiti assistenza e valorizzazione, diritti ed opportunità, e quindi, in concreto, pari dignità, inclusione sociale ed adeguato benessere e qualità di vita. L Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: organizzare direttamente o partecipare all'organizzazione di iniziative, quali ad esempio convegni, seminari, incontri, studi, ricerche e raccolte di dati, per la divulgazione e l'approfondimento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno (l. n. 2

6/04 e ss.mm.ii.), onde promuovere la cultura dell'aiuto alle persone deboli con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire; promuovere, organizzare direttamente o partecipare all'organizzazione di iniziative, quali ad esempio convegni, seminari e incontri, per la sensibilizzazione delle istituzioni locali, affinché attraverso interventi normativi o altri provvedimenti venga resa possibile la piena attuazione pratica dell'istituto in questione, per accessibilità ed efficienza; organizzare direttamente o partecipare all'organizzazione di iniziative, quali ad esempio corsi, per la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di sostegno, dei tutori e dei curatori che vengono nominati dalla Autorità Giudiziaria, e di coloro che si dichiarano disponibili a svolgere tali uffici; collaborare con lo sportello per l'amministrazione di Sostegno già esistente, istituito presso il Giudice di Pace di Portogruaro in collaborazione tra gli 11 Comuni del Portogruarese e la Camera degli Avvocati di Portogruaro, e in sue eventuali articolazioni dislocate nei Comuni del territorio, ovvero in mancanza creare e gestire nuovi sportelli, rivolti all'utenza delle persone deboli e di quelle loro parenti o loro vicine, che desiderano essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore da parte dell'autorità giudiziaria, nonchè degli stessi amministratori di sostegno, tutori e curatori, una volta nominati, che desiderano consulenza per gli atti di espletamento dei loro incarichi. L organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento al territorio degli 11 Comuni del Portogruarese (Annone Veneto, Caorle, Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto), che a seguito della riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. n. 155/12) sono passati dalla competenza del Tribunale di Venezia a quella del Tribunale di Pordenone. ART. 6 (Ammissione) Sono aderenti dell organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L ammissione all organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L ammissione a socio è a tempo indeterminato. ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti) Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; partecipare alla vita associativa e alle assemblee con pari diritto di voto, che compete ai soci maggiorenni; essere informati sulle attività dell associazione e controllarne l andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali; ricevere gratuitamente ogni eventuale prestazione loro fornita dall associazione; Gli aderenti all organizzazione hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno; 3

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro; versare la quota associativa secondo l importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. ART. 8 (Perdita della qualifica di socio) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L aderente all organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall organizzazione. Sull esclusione delibera l assemblea ordinaria con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. Sono organi dell organizzazione: Assemblea dei soci Consiglio direttivo Presidente Comitato consultivo Revisore dei conti Tutte le cariche sociali sono gratuite. ART. 9 (Gli organi sociali) ART. 10 (L assemblea) L assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vice, o in mancanza, da persona eletta dalla stessa assemblea. Il presidente dell Assemblea nomina il segretario per la verbalizzazione dei lavori assembleari. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, che sottoscritto dal Presidente dell assemblea e dal verbalizzante, viene inserito nel libro delle assemblee, consultabile da tutti i soci. ART.11 (Compiti dell Assemblea) L assemblea ha competenza esclusiva per: approvare il bilancio annuale composto dallo Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e dalla Relazione Sociale e il bilancio preventivo; approvare la relazione programmatica annuale; fissare l importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; approvare e modificare l eventuale regolamento interno; eleggere e revocare il Consiglio Direttivo; deliberare le modifiche allo statuto; 4

deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; deliberare lo scioglimento dell associazione, nominare ove necessario l organo della liquidazione e stabilire quanto alla devoluzione del patrimonio residuo. ART. 12 (Convocazione) L assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio, presso la sua sede sociale o in altro luogo idoneo, su convocazione del Presidente, nei casi previsti dallo Statuto e comunque quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario, e in ogni caso su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o in via telematica, contenente l ordine del giorno, spedita almeno cinque 5 giorni prima della data fissata per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell associazione. ART. 13 (Assemblea ordinaria) L assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L assemblea ordinaria delibera quanto all approvazione del bilancio annuale, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione Sociale; all approvazione del bilancio preventivo e della relazione programmatica annuale; per stabilire l importo della quota sociale annuale e per determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. L assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. ART. 14 (Assemblea straordinaria) L assemblea straordinaria può modificare lo statuto dell associazione con la presenza di almeno un mezzo (1/2) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e può deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati ART. 15 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall assemblea, tra gli aderenti, per la durata di anni 3; i componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili per più mandati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. 5

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale, il bilancio preventivo e una relazione programmatica annuale che provvede a comunicare in via telematica a tutti gli associati prima dell assemblea convocata per la loro approvazione Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno semestrale o su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente anche in via telematica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza da altro consigliere nominato dai presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal verbalizzante nominato dal Presidente. Il verbale viene inserito nel libro dei verbali del Consiglio direttivo conservato presso la sede dell associazione ed è liberamente consultabile a tutti i soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito anche senza formalità di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti. ART. 16 (Il Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l associazione anche in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. ART.17 (Il Vice-Presidente) Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti Il Vice sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni e lo statuto non disponga diversamente. Il Vice-Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti. ART.19 (Revisore dei conti) Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Il Revisore dei conti può essere scelto anche tra persone estranee all associazione. 6

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare la contabilità e la relativa documentazione acquisendo, inoltre, tutti gli elementi e le informazioni utili mediante la collaborazione con il Presidente, il Tesoriere ed il Consiglio Direttivo. In sede di presentazione per l'approvazione del bilancio annuale, il Revisore riferisce all Assemblea, con relazione scritta, della situazione economica, contabile e patrimoniale dell'associazione. Il Revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti. ART.20 (Tesoriere) Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell'associazione. Redige la bozza del il bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che previa adozione da parte del Consiglio Direttivo, verrà da questo sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell'associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Per le spese di ordinaria amministrazione agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente; tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti. ART.21 (Il Segretario) Il Segretario viene eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti Il Segretario ha la cura amministrativa dell'associazione e coadiuva il Presidente ed il Vice- Presidente nelle loro funzioni. Provvede all aggiornamento e conservazione dei verbali del Consiglio direttivo e dell assemblea dei soci, e di tutta la documentazione sociale. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti. ART. 22 (Comitato Consultivo) Il Comitato Consultivo è formato dai rappresentanti che gli 11 (undici) Comuni del Portogruarese e l'azienda Sanitaria competente per gli stessi, su invito del Presidente, potranno nominare, nei limiti di uno per ogni ente, nonché dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro e del suo Delegato per l'amministrazione di sostegno. I membri del Comitato Consultivo verranno tenuti aggiornati dell'attività svolta dall'associazione, e partecipano, se lo desiderano, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. ART. 23 7

(Risorse economiche) Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: contributi degli aderenti e/o di privati; contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio. ART. 24 (I beni) I beni dell organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili) L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. ART. 26 (Proventi derivanti da attività marginali) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione; L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione e con i principi della L. 266/91. Il bilancio annuale è riferito all anno solare. ART. 27 (Bilancio) Il bilancio contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso; da esso devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce. ART. 28 (Convenzioni) 8

Le convenzioni tra l organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario presso la sede dell organizzazione. ART. 29 (Personale retribuito) L organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall organizzazione. ART. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91. ART. 31 (Responsabilità della organizzazione) L organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ART. 32 (Assicurazione dell organizzazione) L organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. ART. 33 (Devoluzione del patrimonio) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell organizzazione, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito ove necessario l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 34 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. 9