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STATUTO Articolo 1 È costituita un'associazione Scientifica Onlus denominata: "Società Italiana per la Procreazione Responsabile" in sigla "S.I.P.Re." L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. La sede sociale è in Comune di Venezia-Mestre. L'associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero. L'associazione ha scopi scientifici e di promozione culturale e sociale, non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi indipendentemente dalle opinioni politiche e confessionali. Articolo 2 L'Associazione si propone di promuovere e di favorire scelte procreative che siano pienamente consapevoli, responsabili e rispettino la vita umana dal momento del concepimento. L'Associazione promuove, stimola e attua direttamente la divulgazione delle conoscenze relative alla fisiologia della riproduzione umana, presupposto perché le scelte procreative siano libere proprio in quanto informate. L'Associazione promuove e attua direttamente la divulgazione delle informazioni scientifiche riguardanti i metodi per il controllo delle nascite, con particolare riguardo al loro meccanismo d'azione, e distingue i metodi che prevengono l'incontro dei gameti, cioè il concepimento, da quelli che, al contrario, impediscono all'embrione di svilupparsi e annidarsi in qualunque momento dopo il concepimento ciò si verifichi. L'attività dell'associazione si articola in diversi momenti. L'approfondimento e aggiornamento continuo delle conoscenze scientifiche relative alla fisiologia riproduttiva, al concepimento e alle prime fasi dello sviluppo embrionale, al meccanismo d'azione dei diversi metodi per il controllo delle nascite. La collaborazione con l'università e i centri di ricerca per la realizzazione di studi che possano incrementare la conoscenza dei meccanismi d'azione dei metodi per il controllo delle nascite, nel rispetto della dignità e della salute delle persone che a tali studi si prestassero. La divulgazione delle conoscenze acquisite alla popolazione, e in particolare agli adolescenti nel mondo della scuola, anche attraverso una collaborazione organica con le realtà scolastiche statali e parificate sui temi di competenza. L'assistenza, in termini di documentazione scientifica, di tutti i professionisti che per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi in dubbio o in conflitto di coscienza rispetto alla erogazione di prestazioni richieste nell'ambito della procreazione responsabile. La collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, per la realizzazione dei rispettivi compiti di prevenzione stabiliti dall'art. 1 della legge 194 del 22 maggio 1978, e con le Regioni per i compiti previsti dall'art. 15 della medesima legge. La collaborazione organica, ai fini statutari, con tutte le categorie professionali che, a qualunque titolo, siano coinvolte nella consulenza, prescrizione, distribuzione dei farmaci e dei dispositivi per il controllo delle nascite. La collaborazione organica, ai fini statutari, con tutte le Associazioni, pubbliche e private, che in qualunque modo siano attive nel campo della pianificazione familiare e della procreazione responsabile.

L'organizzazione o promozione di convegni scientifici finalizzati ad approfondire e discutere i temi di competenza. La stesura di posizioni ufficiali su temi di particolare rilievo scientifico e culturale di competenza. La pubblicazione di periodici di informazione o materiale educazionale sulle attività dell'associazione. La promozione di scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguono gli stessi scopi. Quanto altro ritenuto utile al conseguimento delle finalità della Associazione. Nel loro insieme le finalità dell'associazione tendono a promuovere e a incrementare la salute della popolazione, nella sua accezione più ampia, e a incrementare nella popolazione la conoscenza e la comprensione degli eventi fisiologici della riproduzione umana. Auspicabilmente, infatti, l'acquisizione delle conoscenze contribuirà a far sì che ognuno possa compiere scelte libere - proprio in quanto informate - in un ambito, quello della procreazione responsabile, estremamente delicato e ad alte implicazioni etiche, nel quale i fallimenti comportano ripercussioni esistenziali che possono essere anche estremamente gravi. L'Associazione, infine, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 3 L'associato è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita societaria. Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare associati le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e condividano gli scopi. In particolare, possono essere associati Medici, qualunque sia la loro specializzazione o il loro ruolo professionale, Farmacisti, Giuristi, Ostetriche e infermieri, Docenti delle scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto. L'associato persona giuridica, è rappresentato nei rapporti sociali e nel diritto ad essere elettore attivo e passivo in via esclusiva dal proprio legale rappresentante. Esso esprime in assemblea un voto unico, qualsiasi sia la propria natura giuridica. Per quanto concerne i rapporti originati dalla propria adesione all'associazione, l'associato persona giuridica elegge a domicilio la propria sede sociale principale. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con l'osservanza delle seguenti modalità: 1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali; 2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; 3. pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi associati. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi associati saranno iscritti nell'apposito Libro degli Associati, tenuto in forma libera, anche meccanografica. Articolo 4 Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; - al pagamento delle quote sociali. Si decade dalla qualifica di associato esclusivamente: a) per decesso; b) per recesso o reiterato mancato versamento della quota associativa annua; c) per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione. Articolo 5 Gli organi dell'associazione sono democraticamente eletti. Essi sono: 1. l'assemblea; 2. il consiglio direttivo; 3. il segretario; 4. il tesoriere; 5. il revisore dei conti, nei casi stabiliti dall'art. 15 del presente statuto. Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro. Articolo 6 L'assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di associati; qualora tale gruppo superi il 50% (cinquanta per cento) degli associati la convocazione è obbligatoria. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati o via e-mail, con preavviso di almeno quindici giorni. L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata con le medesime modalità, con preavviso di almeno trenta giorni. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'assemblea Ordinaria oltre il predetto termine. Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervengono almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti. Articolo 7 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente di assemblea nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del presidente d'assemblea o suo delegato. Articolo 8 L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio ed elegge il consiglio direttivo e delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio. Articolo 9

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed in ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo. Articolo 10 L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato da sette consiglieri, scelti fra gli associati. Di tali consiglieri uno avrà funzioni di Presidente, quattro funzioni di Vicepresidente, uno funzione di tesoriere ed uno funzioni di segretario, tutti eletti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può ripartire al proprio interno le deleghe con la nomina di Consiglieri Delegati o di un Comitato esecutivo. Articolo 11 Il consiglio direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni, i suoi componenti possono essere rieletti e le cariche al suo interno possono essere variate. Per la continuità dell'attività associativa si stabilisce che il Presidente e il Segretario facciano parte, alla scadenza, con funzione consultiva, del nuovo Consiglio direttivo. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno quattro membri. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del segretario o di almeno tre dei componenti che ne facciano richiesta, e comunque, almeno una volta l'anno. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del segretario o suo delegato, nell'apposito Libro dei Verbali del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci. In particolare è di competenza del consiglio direttivo: a) nominare il Presidente, i Vice Presidenti, il tesoriere e il segretario; b) deliberare sull'ammissione di nuovi associati; c) nominare associati onorari e benemeriti; d) determinare le quote associative; e) convocare le assemblee; f) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; g) redigere i programmi di reperimento di fondi e per attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; h) cooptare al suo interno membri non associati o associati con sole funzioni consultive per il tempo ritenuto necessario. Articolo 12 Il Presidente e il segretario hanno la rappresentanza e la firma sociale, in forma disgiunta tra loro. Il Presidente e il segretario danno esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipulano tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Il Presidente, i Vice Presidenti, il tesoriere ed il segretario decadono per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo. Articolo 13 Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Articolo 14 La Associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente e del Segretario, disgiuntamente tra loro. Articolo 15 Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga opportuno o

per obbligo legislativo. È persona con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Articolo 16 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: - dalle quote associative; - dai contributi degli associati; - da eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel rispetto delle finalità e dell'autonomia dell'associazione; - da eventuali contributi ministeriali; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi; - dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e dalle partecipazioni ad esse; - dai proventi di attività istituzionali dell'associazione; - dai beni che comunque divengono proprietà dell'associazione. Articolo 17 Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. La Associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri associati, nei limiti e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Articolo 18 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all'articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili. Articolo 19 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: 1. al fondo comune; 2. per la realizzazione di attività di cui all'articolo 2 del presente statuto; 3. per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Articolo 20 La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori. Articolo 21 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea degli associati. Articolo 22 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della Unione

Europea.