STATUTO Dell Associazione THE HEART OF CHILDREN ONLUS --- DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una associazione denominata: THE HEART OF



Documenti analoghi
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO. Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins Insieme di piu'

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SESTO SENSO ONLUS

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

Statuto dell'associazione

S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE. Articolo 1. Club GAMeC. Articolo 2 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 3

Statuto dell Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro cinaforum

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO. Capo I. Generalità - Costituzione - Sede Scopi-durata

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE & SCOPO

Amici di Italia 61 Associazione culturale

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Denominazione Sede Durata

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO. Accademia Forense Europea

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

STATUTO. Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia. Art. 4) La fondazione si propone di promuovere studi ed analisi sui temi

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali

Transcript:

STATUTO Dell Associazione THE HEART OF CHILDREN ONLUS --- DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una associazione denominata: THE HEART OF CHILDREN ONLUS. AI sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e segg. del D.Leg.vo 4.12.1997 n. 460, l Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2 L Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell Associazione è il sostegno di attività ed iniziative dirette ad aiutare i bambini affetti da cardiopatia congenita e soprattutto promuovere a largo raggio lo sviluppo della cardiochirurgia pediatrica e di tutte le branche a essa correlate nei paesi poveri e/o in via di sviluppo. Per il raggiungimento di tale scopo l Associazione si propone di: - individuare uno o più Centri stranieri seriamente motivati a sviluppare la cardiochirurgia pediatrica in paesi mirati dove si verifichino un insieme di condizioni mediche, tecniche e politiche favorevoli; - cercare contatti, appoggi e collaborazioni anche a livello associazionale, istituzionale e governativo per attuare le finalità del progetto; - prendersi cura della formazione teorica e pratica del personale medico e paramedico locale con la collaborazione dell International Heart School di Bergamo e di enti, istituti ed organismi aventi finalità analoghe e mediante attività in loco di cardiologia, cardiochirurgia e follow-up postoperatorio; - farsi carico, al bisogno, anche delle necessità organizzative, strutturali e strumentali per avviare una attività locale destinata a crescere e a rendersi autonoma nel tempo; - assicurare, nel luogo prescelto, la continuità degli aiuti, la collaborazione e la verifica dei risultati; - promuovere l effettuazione di missioni nei paesi poveri, o in via di sviluppo, da parte di team altamente qualificati per eseguire interventi di cardiochirurgia pediatrica;

- rendere possibile, con appoggio economico ed organizzativo, un eventuale trasferimento e intervento cardiochirurgico in Italia in presenza di particolari situazioni mediche, economiche o logistiche. E fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Art. 3 L Associazione ha sede in Como, via G. Ferrari, 14. PATRIMONIO Art. 4 Il patrimonio è formato: a) dal patrimonio iniziale; b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari che gli associati verseranno in relazione alle necessità ed al funzionamento dell Associazione; c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; e) da attività promosse dall Associazione a scopo benefico, quali mercatini, lotterie, manifestazioni, serate, o altro. ASSOCIATI Art. 5 Possono essere associati ordinari tutte le persone, fisiche e giuridiche, senza alcuna distinzione, che, condividendo gli scopi dell Associazione chiedano di farne parte e vengano ammessi dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può inoltre attribuire, con il consenso unanime dei suoi membri, la qualifica di associato benemerito a personalità o enti che si siano distinti nella collaborazione e nel sostegno all attività dell Associazione. All atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo ha inoltre facoltà di stabilire una quota annuale di maggior importo che dia diritto alla qualifica di socio sostenitore. All associato verrà rilasciata la ricevuta della quota e il Comitato Direttivo curerà la sua iscrizione nell apposito registro dei soci. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Saranno considerati amici dell associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che la sosterranno finanziariamente, pur senza esserne soci. Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati: a) che risultino assenti ingiustificati per due assemblee consecutive e comunque che tengano comportamenti contrari agli scopi dell associazione; b) che non eseguano, in tutto o in parte, il versamento delle quote sociali; c) che non adempiano i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell Associazione. Art. 7 Sono organi dell Associazione: - l Assemblea dei Soci - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Collegio dei Revisori dei Conti ASSEMBLEA Art. 8 Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di partecipare all Assemblea. L Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che sia presente, in proprio, o per delega, almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati. L Assemblea si radunerà almeno due volte all anno. Spetta all Assemblea deliberare in merito: - all approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - alla nomina del Comitato Direttivo; - alla nomina del Collegio dei Revisori; - all approvazione e alla modifica dello statuto e di eventuali regolamenti; - a ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE Art. 9 Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, anche non soci. Dura in carica tre anni o il minor tempo stabilito all atto della nomina e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, qualora non sia nominato dall assemblea, ed eventualmente un Vicepresidente e un segretario. Il segretario ha il compito di stendere il verbale delle riunioni. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, o comunque decada dalla carica, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell intero Comitato. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell Associazione, a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all approvazione dell Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all Assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. PRESIDENTE Art. 10 Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo COLLEGIO DEI REVISORI Art. 11 Il Collegio dei Revisori è nominato dall Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio. BILANCIO Art. 12

L esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all Assemblea il bilancio consuntivo relativo all anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all anno successivo. Il bilancio consuntivo dovrà rimanere depositato presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l Assemblea convocata per la sua approvazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 13 L Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all art. 27 C.C.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all art. 27 C.C.. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. NORME DI CHIUSURA Art. 14 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia. F.to Carlo STRAZZA Vittorio VANINI Mariagrazia CANTONI Isabella PRATESI Rachele TALAMONI ARIENTI Tiziana Stefania MARZO Angela NOVI Simone CHIANTINI notaio Milano, 22 dicembre 2003