STATUTO ONLUS PROMETEO PROGETTO MALATTIE EPATICHE TRAPIANTI ED ONCOLOGIA



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STATUTO ONLUS PROMETEO PROGETTO MALATTIE EPATICHE TRAPIANTI ED ONCOLOGIA Art. 1 Costituzione E costituita associazione, definita in seguito come l Associazione, denominata Onlus Prometeo Progetto Malattie Epatiche, Trapianti ed Oncologia. In ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l Associazione dovrà essere designata come Onlus Prometeo. Art. 2 Sede La sede dell Associazione è presso l Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, in via Venezian n. 1 Art. 3 Durata L Associazione ha durata fino al 31/12/2050, alla scadenza la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell assemblea straordinaria. Art. 4 Obiettivi sociali L Associazione, apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell assistenza sociale e socio sanitaria; della formazione; della promozione della cultura; della ricerca scientifica. In particolare l Associazione, all interno delle finalità sopra enunciate, persegue i seguenti scopi: - favorire la conoscenza, lo studio, la cura e la prevenzione delle malattie del fegato, delle vie biliari e del pancreas. In tale campo si farà particolare riferimento all oncologia ed alla promozione di strategie integrate di prevenzione e di cura, quali, in particolare, i trapianti (di organo, tessuti, cellule). - portare un concreto aiuto alla condizione umana e psicologica connessa con queste malattie, ponendo in essere quanto possibile per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. L Associazione non potrà svolgere alcuna attività diversa da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Nel rispetto di tale divieto, l Associazione potrà compiere ogni atto necessario o utile al perseguimento dei propri fini. In particolare, potrà raccogliere fondi tra i propri associati ed il pubblico e provvedere con essi ad organizzare iniziative ed attività culturali, ivi incluse pubblicazioni scientifiche e prodotti audiovisivi, finanziare progetti scientifici (ivi compreso l acquisto dei relativi materiali), favorire l aggiornamento degli operatori scientifici, istituire ed assegnare borse di studio, favorire la diffusione dei principi riconosciuti sulle donazioni di organi, promuovere l istituzione di luoghi attrezzati per paziente terminali e cronici. Art. 5 Aderenti all Associazione Sono aderenti all Associazione coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione ed il presente Statuto e coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti, che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei soci vitalizi, scelti tra coloro che si siano particolarmente distinti nel campo di attività dell Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche la richiesta di adesione di coloro, che pur senza partecipare all attività dell Associazione, la sostengono economicamente a qualunque titolo. Il numero dei soci è illimitato. Nella domanda di ammissione l aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell Associazione. L ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che, di norma, prende in esame le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l iscrizione al Registro dei soci all Associazione. I soci cessano di appartenere all Associazione:

- per dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Direttore; - per persistente violazione degli obblighi statutari, rilevata dal Consiglio Direttivo che decreta l esclusione del socio con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. I soci hanno diritto: - di partecipare all Assemblea; - di conoscere ed approvare i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli obiettivi sociali; - di dare le dimissioni in qualsiasi momento. I soci sono obbligati: - a svolgere le attività preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali dell Associazione; - a corrispondere puntualmente la quota associativa, se stabilita. Art. 6 Patrimonio Entrate e Uscite Il patrimonio dell Associazione è costituito: - da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà; - da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizio; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. Le entrate dell Associazione sono costituite: - dalle quote associative elargite dai soci, che potranno essere determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; - dalle quote dei partecipanti a quelle iniziative dell Associazione rientranti tra gli strumenti utilizzabili per il conseguimento degli obiettivi sociali che sono configurate come attività connessa al raggiungimento degli obiettivi stessi; - da contributi dei soci per le spese al conseguimento degli obiettivi sociali dell Associazione; - da contributi di privati; - da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; - da contributi di organismi internazionali; - da donazioni e lasciti testamentari; - da rimborsi derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all Associazione a qualunque titolo; - da entrate marginali, ovvero pervenute da raccolte effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore. Le uscite sono costituite: - da donazioni o prestiti elargiti a ONLUS od Associazioni no-profit; - da tutti i costi derivanti dalla organizzazione e dalla conduzione delle attività istituzionali e connesse come sopra definite. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario Generale. E consentita la presenza di una sola di tali firme, per autorizzare ogni singola operazione, che abbia importo non superiore alla cifra che viene fissata dall Assemblea di anno in anno. Per importi superiori a tale cifra è necessaria la presenza congiunta di almeno due delle suddette firme. Art. 7 Organi sociali dell Associazione Organi dell Associazione: - l Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Segretario Generale; - il Comitato Scientifico; - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 L Assemblea dei soci L Assemblea è costituita da tutti i soci dell Associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l anno ed in forma di Assemblea Straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell Associazione. L avviso della convocazione e l ordine del giorno dell Assemblea devono essere resi noti a tutti i soci, tramite l invio di lettera raccomandata semplice (od altro mezzo che il Presidente ritiene idoneo), almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data prevista per l Assemblea, data che è stabilita dal Consiglio Direttivo; per la convocazione dell Assemblea straordinaria tale limite può essere ridotto a sette giorni, solo per i casi di effettiva e documentabile urgenza. L Assemblea ordinaria ha potere consultivo e decisionale sulle attività e sul programma proposto dal Consiglio Direttivo, i suoi compiti sono: - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; - discutere ed approvare il programma delle attività ed i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle assemblee dei soci. La convocazione dell Assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci. La richiesta di convocazione dell Assemblea deve essere in ogni caso redatta dai richiedenti in forma scritta e notificata al Presidente, a mezzo di lettera raccomandata semplice (o altro mezzo che l Assemblea stabilisce essere idoneo). Il Presidente provvede alla convocazione (indicando una data di prima ed una di seconda convocazione) alla stesura del relativo ordine del giorno, ed alla pubblicizzazione entro i termini specificati sopra. L Assemblea straordinaria ha potere consultivo e decisionale sulle attività, sul programma e sulle proposte di modifica dello statuto segnalate dal Consiglio Direttivo, dunque: - la presa in esame di questioni di particolare urgenza e/o gravità per l Associazione; - la discussione e l approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell Associazione. L Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega. L Assemblea riunita in via straordinaria delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei presenti, che rappresentino quanto meno un quarto dei soci. Ciascuno socio può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci. Art. 9 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti. Esso resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e redige il regolamento interno dell Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi, su disposizione del Presidente stesso e, indipendentemente da essa, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo, qualora non sia disposta di propria iniziativa del Presidente, deve essere redatta in forma scritta e notificata al Presidente, a mezzo di lettera raccomandata. Il Presidente provvede in ogni caso a stabilire la data della convocazione (indicando una data di prima e una di seconda convocazione) ed alla redazione del relativo ordine del giorno. L avviso della convocazione e l ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo devono essere notificati a tutti i suoi componenti a mezzo di lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio stesso stabilisce essere idoneo), almeno quindici giorni prima della data stabilita per la sua convocazione, salvo in quei casi di effettiva e documentabile urgenza per i quali il limite è abbassato a sette giorni.

Ciascun componente può essere portatore di non più di due deleghe di altri componenti. In prima convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il verbale da riportare nel Registro delle riunioni del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, persone esterne al Consiglio ed all Associazione, con funzione consultive. I compiti del Consiglio Direttivo: - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione riguardanti la vita dell Associazione direttamente o delegando a figure idonee specifici compiti; - deliberare la convocazione dell Assemblea con il relativo ordine del giorno; - stabilire l ammontare delle quote sociali; - deliberare circa l attribuzione dei fondi destinati ad attività di ricerca; - fissare le norme per il funzionamento dell Associazione (regolamento); - approvare il programma delle attività presentato dal Segretario Generale; - approvare il bilancio consuntivo e preventivo; - eleggere i componenti del Comitato Scientifico; - accogliere o respingere le richieste di adesione di nuovi aderenti attraverso deliberazioni votate a maggioranza dei presenti (di persona o per delega); - deliberare in merito all esclusione degli aderenti, attraverso deliberazioni votate a maggioranza dei presenti (di persona o per delega); - assumere il personale strettamente necessario allo svolgimento delle attività dell Associazione, nei limiti delle disponibilità consentite dal bilancio; - discutere e deliberare in merito ai compiti ed ai poteri che lo Statuto attribuisce alle singole figure in esso descritte. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio e la nomina di nuovi componenti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate contestualmente alla nomina dei suddetti componenti sostitutivi o aggiuntivi, ed alla ratifica delle dimissioni del componente uscente. Il mandato dei componenti così nominati scade insieme con quello degli altri componenti. Art. 10 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente dell Associazione ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della stessa nei confronti di terzi ed in giudizi, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell Associazione, secondo il proprio obiettivo sociale. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile. In caso di assenza del Presidente, di impedimento o di cessazione della funzione, la sua attività sarà svolta in toto dal Vice Presidente che ne svolgerà le veci ed in tale caso avrà la legale rappresentanza dell Associazione. Il Presidente può essere sfiduciato previa presentazione al Coordinatore del Consiglio, di apposita mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed approvato da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Art. 11 Il Segretario Generale Eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti (di persona o per delega) è il coordinatore del Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono: - definire il quadro programmatico delle attività dell Associazione da sottoporre all approvazione del Consiglio Direttivo;

- coordinare l organizzazione delle attività dell Associazione; - verificare che lo svolgimento delle funzioni da parte degli aderenti sia conforme all obiettivo statutario ed in caso contrario proporre al Consiglio Direttivo la deliberazione dei provvedimenti opportuni; - redigere e presentare al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo relativo a ciascun anno di attività dell Associazione; - tenere costantemente aggiornato il quadro economico dell Associazione; - verificare la congruenza delle uscite rispetto all obiettivo sociale dell Associazione; - verificare l incasso delle entrate a qualunque titolo dovute all Associazione. Il Segretario Generale ha facoltà di rivolgersi a consulenti esterni per l adempimento degli obblighi relativi alla normativa fiscale e finanziaria in vigore. L onere di tale consulenza resta a carico dell Associazione. La carica di Segretario Generale è cumulabile con altre. Esso può essere sfiduciato previa presentazione al Presidente dell Associazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ed approvata da almeno i due terzi dei componenti dello stesso. Art. 12 Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da professionisti dotati di competenze specifiche, i cui nominativi vengono proposti ed approvati dai componenti del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti favorevoli. Il Comitato Scientifico, di almeno cinque membri, che restano in carica un triennio, ha i seguenti compiti: - valutare i progetti di ricerca che verranno sottoposti all Associazione e proporre l approvazione al Consiglio Direttivo; - esprimere il proprio parere sulle iniziative, con valenza scientifica, che l Associazione intenderà realizzare; - fornire la propria specifica consulenza in materia scientifica; - esprimere il proprio parere, da intendersi obbligatorio ma non vincolante, su ogni delibera, assembleare e non, avente ad oggetto la materia scientifica. Art. 13 Il Collegio dei Revisori Il Collegio è nominato dall Assemblea qualora venga ritenuto necessario. Composto da tre membri, anche non associati, con idonea capacità professionale, ha il compito di controllare la correttezza della gestione patrimoniale e finanziaria in relazione alle norme di legge e statutarie. L organo dovrà pertanto accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione di controllo sul bilancio annuale. Art. 14 Bilancio I bilanci coincidono con l anno solare. I bilanci, consuntivo e preventivo, relativi a ciascun anno di attività dell Associazione devono essere presentati dal Consiglio Direttivo all Assemblea per l approvazione, entro il 30 di aprile dell anno successivo. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché comunque di fondi, capitale, riserve, durante la vita dell Associazione; gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 15 Scritture contabili L Associazione terrà le scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di Onlus.

Art. 16 Compensi Agli organi direttivi e a quelli di controllo può essere corrisposta un indennità determinata dal Consiglio Direttivo. L entità degli importi individuali annui non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/42 e dal D.L. 239/95 (convertito con L. 336/95) per il presidente del collegio sindacale della S.p.a. Art. 17 Scioglimento dell Associazione In caso di scioglimento dell Associazione i fondi che dovessero residuare al termine della liquidazione, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, dovranno essere destinate ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l organo di controllo di cui all Art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art. 18 Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.