COMUNE DI TORCEGNO PROVINCIA DI TRENTO. Verbale di deliberazione n. 15 del Consiglio comunale



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COMUNE DI TORCEGNO PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione n. 15 del Consiglio comunale Adunanza di PRIMA convocazione Seduta PUBBLICA OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ANNO D IMPOSTA 2014. L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. Presenti i signori: CAMPESTRINI ORNELLA Sindaco CAMPESTRIN LUIGI Vice Sindaco BERTI MAURO CAMPESTRIN FABRIZIO CAUMO MARIKA DALCASTAGNE DANIELA DALCASTAGNE ROBERTO GANARIN GIACOMO GONZO ANTONIO CAMPESTRIN EGIDIO CAMPESTRIN ROSANNA PALU SILVIO Assenti giustificati: CAMPESTRIN ERMAN; CAMPESTRINI VALENTINA; RAMPELOTTO MOIRA; Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Campestrini Ornella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario del comune di TORCEGNO certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di legge, dal 04.06.2014 al 14.06.2014 sul portale telematico www.albotelematico.tn.it all Albo comunale in formato cartaceo, su attestazione del messo; IL SEGRETARIO COMUNALE

Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2014 OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ANNO D IMPOSTA 2014. Premesso che: per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), a partire dal 2014, è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: (IMU) di natura patrimoniale, (TASI) per i servizi indivisibili, (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; la normativa sopra richiamata, modificata dal Decreto - Legge 6 marzo 2014 n.16, convertito, con modificazioni, dalla L.2 maggio 2014 n.68, disciplina nel modo seguente il tributo per i servizi indivisibili (TASI): (comma 669) il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; (commi 671-674 e 681) il soggetto passivo è colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari: o in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria, o in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna, o in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, o nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo, o nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, o l occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare: occupante: minimo 10% e massimo 30% titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90%; (comma 675) la base imponibile è quella prevista per l applicazione dell IMU; (commi 676-677 e 678) l aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille; il Comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell art.52 del D.Lgs.446/1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento; il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011; per i fabbricati rurali ad uso strumentale l aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille);

Rispettato il sopra citato limite posto dal comma 677 dell art.1 della Legge di stabilità per il 2014; Ciò premesso; Visto che il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito, con modificazioni, dalla L.2 maggio 2014 n.68, introduce ulteriori modificazioni alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI); Atteso che il nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia, recentemente introdotto dalla legge di stabilità statale 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147) attribuisce alla Provincia Autonoma di Trento, una competenza primaria in materia di tributi locali che consente in particolare di intervenire normativamente sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale; Visto che, l art. 21 bis disposizioni in materia di imposta comunale unica (IUC) per l anno 2014 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), inserito con il comma 4, dell art. 4, della legge provinciale n.1 del 22 aprile 2014 Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), ai sensi dell art. 80, comma 2, dello Statuto speciale, per l anno 2014, introduce, relativamente alla componente TASI, rispetto alla normativa statale, alcune integrazioni, in particolare per quanto riguarda le esenzioni; Considerati gli indirizzi di politica tributaria contenuti nel Protocollo d intesa in materia di finanza locale per il 2014; Richiamato inoltre l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; Ricordato che con il protocollo d intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, visto l art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità fissandolo al 31 maggio 2014; Visto l art. 9/bis (Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria) della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e successive modificazioni; Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2014 Alla luce di quanto sopra; IL CONSIGLIO COMUNALE Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3, stante l urgenza di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti; Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3; Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana e Tesino Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa; Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; Visto lo Statuto Comunale; Con voti favorevoli n. 12, contrari, n. // astenuti n. //, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA 1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno d imposta 2014: Aliquota per l abitazione principale e relative pertinenze 1 per mille Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille Aliquota per tutti gli altri immobili 1,5 per mille; Azzeramento dell aliquota in favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 2. di determinare in euro 50,00 (cinquanta), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché per le relative pertinenze; la detrazione si applica inoltre agli immobili assimilati all abitazione principale con il Regolamento che disciplina il tributo; 3. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge ed al Regolamento che sarà approvato con separato provvedimento; 5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell Economia delle Finanze, richiamato in detta norma; 6. di demandare all Ufficio Segreteria l adempimento previsto al sopra indicato punto 5; 7. di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. // astenuti n.//, espressi in forma palese per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3; 8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto IL SINDACO F.to Campestrini Ornella Il Segretario comunale Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Torcegno, 30.05.2014 Il Segretario comunale Dott.ssa Sabrina Priami CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all albo comunale nelle forme di legge e: divenuta esecutiva ai sensi dell articolo 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; Torcegno, 30.05.2014 Il Segretario Comunale