STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI



Documenti analoghi
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO. Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins Insieme di piu'

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO Dell Associazione THE HEART OF CHILDREN ONLUS --- DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una associazione denominata: THE HEART OF

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Statuto dell'associazione

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT

Amici di Italia 61 Associazione culturale

Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON CULTURA E SOLIDARIETÀ ONLUS

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI ART. 1 E costituita un Associazione denominata Associazione Ligure Thalassemici, organizzazione di volontariato ai sensi e nel rispetto della L. 266/91 e delle norme regionali ART. 2 L Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell Associazione è lo svolgimento di attività nei settori di prevenzione, trattamento e riabilitazione dei pazienti affetti da thalassemia ed altre emoglobinopatie congenite. Più in particolare l Associazione si propone di concorrere ad assicurare ad ogni paziente thalassemico, o affetto da altra emoglobinopatia, il diritto al trattamento ottimale e ad un suo buon inserimento sociale. L Associazione si propone quindi di svolgere, tra le altre, le seguenti attività: 1) la realizzazione di un assistenza globale al thalassemico o emoglobinopatico, attraverso la creazione, ed il mantenimento, di servizi specializzati nella terapia delle emoglobinopatie, thalassemie, drepanocitosi ed anemie congenite rare, da apprestare in Centri per la Microcitemia e le anemie congenite con annessi Day Hospital; 2) la soluzione dei problemi d inserimento dei pazienti nella vita scolastica, lavorativa e sociale; 3) la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell assistenza alla thalassemia, la drepanocitosi o altre emoglobinopatie congenite; 4) la sensibilizzazione della popolazione alla donazione del sangue anche attraverso la promozione di rapporti di collaborazione con i Centri Trasfusionali territoriali, le associazioni dei donatori e le pubbliche istituzioni; 5) il sostegno alla ricerca scientifica, con iniziative dirette al reperimento di fondi e mediante l istituzione di borse di studio di specializzazione e altri tipi di incentivazione; 6) l organizzazione di congressi, conferenze, workshops, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo riguardanti la thalassemia, la drepanocitosi e le emoglobinopatie in genere; 7) la promozione di rapporti con le Associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione aventi analoghe finalità.

ART. 3 L Associazione ha sede in Genova, nella sede determinata dall Assemblea. L Associazione si avvale in misura prevalente del supporto dell attività di volontariato come definita dalle norme vigenti. L Associazione può assumere lavoratori esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività o occorrenti a qualificare o specializzare le stesse. RISORSE ECONOMICHE ART. 4 L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 1) Quote associative e contributi degli aderenti. 2) Contributi dei privati. 3) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche. 4) Contributi di organismi internazionali. 5) Donazioni e lasciti testamentari. 6) Rimborsi derivanti da convenzioni. 7) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 8) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all Associazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso l Istituto di credito stabilito dall Associazione. ASSOCIATI ART. 5 Possono essere associati dell Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. I soci si distinguono in ordinari e onorari. Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alla vita associativa. Sono soci onorari le grandi personalità della cultura, della scienza, dell arte, dello spettacolo etc, che accettano di rappresentare l Associazione e di diffonderne il messaggio di solidarietà. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l anno successivo, ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, ogni socio ha diritto di voto ed è eleggibile. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ART. 6 I soci ordinari hanno il diritto di: 1) eleggere il Consiglio Direttivo dell Associazione. 2) accedere alle cariche associative. 3) chiedere informazioni per l esercizio di controllo dell attività stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. 4) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge. 5) partecipare a tutte le iniziative promosse dall Associazione. I soci dell Associazione devono svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all esterno dell Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e probità. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell Associazione, ovvero, qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell Associazione. ART. 7 Sono organi dell Associazione: 1) l Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA ART. 8 Gli associati formano l Assemblea. L Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione, l Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza dei presenti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessario convocare un Assemblea Straordinaria, espressamente chiamata a votare le modifiche proposte. L Assemblea Straordinaria, si riterrà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto e delibererà a maggioranza dei presenti. In caso di seconda convocazione, l Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibererà sempre a maggioranza degli intervenuti. L Assemblea Ordinaria si radunerà almeno una volta l anno. Spetta all Assemblea deliberare in merito: 1) sulla politica generale dell Associazione. 2) all approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo; 3) alla nomina del Consiglio Direttivo; 4) alla nomina del Collegio dei Revisori; 5) all approvazione e alla modificazione dei regolamenti; 6) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre. Le modifiche statutarie devono essere approvate da un Assemblea Straordinaria. L Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono convocate mediante avviso scritto inviato, per lettera, fax, e-mail, a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza; nell avviso devono essere indicati il luogo, la data, l ora e l Ordine del Giorno. Non è assolutamente ammesso il voto per delega ne per corrispondenza. La deliberazione dell Assemblea è inappellabile.

AMMINISTRAZIONE ART. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo farà eleggere dall assemblea, entro tre mesi, altri membri in sostituzione di quelli mancanti. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all approvazione dell Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell Associazione, stabilendone le mansioni. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l attività dell Associazione, che dovrà essere sottoposto all Assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal vice presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sette giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo. PRESIDENTE ART. 10 Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha legale rappresentanza dell ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI ART.11 Il Collegio dei Revisori è nominato dall Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario. E composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell approvazione del Bilancio consuntivo. ART. 12 Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. RENDICONTO ART. 13 L esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all anno precedente ed eventualmente entro il 31 dicembre il rendiconto preventivo relativo all anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento hanno le medesime finalità e facciano parte di un unitaria struttura. ART.14 La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio

Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORMA DI CHIUSURA ART. 15 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.