STATUTO. "PENTAPOLIS - Associazione per la Responsabilità Sociale - ONLUS"



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Transcript:

STATUTO "PENTAPOLIS - Associazione per la Responsabilità Sociale - ONLUS" Art.1 L'Associazione è denominata Denominazione "PENTAPOLIS - Associazione per la Responsabilità Sociale - ONLUS". Art.2 La sede dell'associazione è fissata in Roma (Rm), Piazza Istria n. 2. Art.3 L'associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di creare una organizzazione che, attingendo alle specifiche competenze istituzionali e/o professionali degli associati: Essa ha come scopo: - contribuire alla tutela dell'ambiente e ad uno sviluppo economico sostenibile, favorendo l'innovazione eco-tecnologica, l'agricoltura biologica, il commercio equo e solidale, una mobilità a zero emissioni, le energie rinnovabili e la conservazione del patrimonio storico-artistico; - favorire la coesione sociale, dando risposte concrete ai bisogni emergenti, in particolare delle persone svantaggiate; - creare una nuova cultura di impresa, capace di coniugare

l'etica ed il profitto, il raggiungimento di interessi individuali e la creazione di un benessere collettivo; collegando in un'azione sinergica le aziende alle istituzioni, al terzo settore e ai cittadini; - incentivare le imprese alla cooperazione, al coinvolgimento ed al rispetto del territorio e degli "stakeholders (soggetti interessati)"; orientando le stesse ad un comportamento trasparente e rispettoso dei diritti dei lavoratori; - sostenere la finanza etica, il microcredito e le azioni di solidarietà e di volontariato. L'Associazione nasce come un'aggregazione di strumenti di comunicazione, formazione e ricerca rivolti sia ai consumatori sia alla "businnes community". Essa svolge tutte le attivita connesse al raggiungimento dei suoi fini, quali studi, ricerche, convegni, eventi, pubblicazioni, corsi di formazione. Le attivita predette sono svolge dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti, eventualmente remunerate. Art.4 La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato. Art.5 Il patrimonio della associazione è costituito da beni mobili

ed immobili che pervengano alla associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Le entrate della ONLUS sono costituite dalle quote associative; dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi raccolti pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore); contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione alla associazione da parte di chi intende aderire alla associazione e la quota annuale di iscrizione all'associazione. La quota associativa è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che mortis causa. Tutte le quote sociali ed i contributi comunque versati alla associazioni sono a fondo perduto. Art.6 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Art.7 Sono aderenti all'associazione: - i soci fondatori; - i soci ordinari dell'associazione; - i benemeriti dell'associazione. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. Sono soci ordinari dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti in favore dell'associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. La divisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. Art.8 Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la

dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione dei termini giudiziali); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro detto termine, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca alla Associazione può, in qualsiasi modo, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione, tale recesso (salvo sussista una motivata giusta causa, nel qual caso il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le

quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire all'arbitrato di cui al presente; in tal caso l'efficacia della deliberazioni di esclusione è sospesa fino alla pronuncia arbitrale. Art.9 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'assemblea generale ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la nomina delle cariche sociali e per quant'altro di sua competenza. Art.10 L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo della "PENTAPOLIS - Associazione per la Responsabilità Sociale - Onlus". Tutti i soci hanno diritto ad un voto. L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Nel caso di seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre soci. Le delibere dell'assemblea dei soci salvo casi diversamente stabiliti nel presente statuto, sono decise a maggioranza dei voti. Nel caso in cui il numero dei voti dovesse essere

pari, prevarrà il voto espresso dal Presidente, oppure dal suo facente veci. Solo in tale evenienza non è concessa al Presidente la facoltà di astensione, e pertanto, qualora non l'avesse ancora fatto, sarà chiamato ad esprimere un voto favorevole o contrario. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa può altresì essere convocata dal Presidente, anche dietro richiesta di almeno quattro soci. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta tramite comunicazione scritta da inviarsi mediante lettera, fax o e-mail a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita. Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal suo Presidente o dal suo delegato e in caso di assenza di entrambi, da un altro socio indicato dall'assemblea stessa. Il Presidente viene coadiuvato da un segretario il quale redige il verbale nel quale vengono indicate le deliberazioni dell'assemblea dei soci. Detto verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. All'assemblea dei soci compete: a) l'approvazione del bilancio consuntivo e della sua eventuale relazione accompagnatoria predisposta dal direttore esecutivo; b) l'approvazione del bilancio preventivo e della sua

eventuale relazione accompagnatoria, predisposta dal direttore esecutivo; c) l'approvazione delle relazioni eventualmente trasmesse dai soci sulle attività dell'associazione inerenti agli scopi prefissi; d) deliberare e promulgare eventuali regolamenti; e) stabilire il costo per il tesseramento annuale; f) deliberare di promuovere o di resistere alle azioni giudiziarie. g) determinazione del compenso per le attività svolte dal Consiglio Direttivo. E' necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci, e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti e l'espressa indicazione nell'ordine del giorno per le seguenti delibere: a) scioglimento anticipato dell'associazione e destinazione del relativo patrimonio; b) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori; c) modifiche allo statuto della "PENTAPOLIS - Associazione per la Responsabilità Sociale - Onlus ". Art. 11 Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri associati. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe. Possono prendere parte alle assemblee e votare gli aventi diritto al voto in regola con le quote sociali.

Art.12 L'assemblea ordinaria dei soci elegge tra gli aventi diritto al voto un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri secondo quanto deciderà l'assemblea di volta in volta. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e un Tesoriere. Art.13 Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione; inoltre il Consiglio decide sull'accettazione dei soci e sulla loro esclusione, in caso di grave mancanza verso l'associazione, provvede inoltre alla convocazione delle assemblee. Art.14 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, ad esso possono essere delegati dal Consiglio tutti o parte dei suoi poteri. Art.15 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, a tutti gli effetti. Il Tesoriere provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e redige verbali di

riunione del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali, provvede a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila i bilanci, forma semestralmente un elenco dei soci morosi da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per l'emissione del provvedimento di esclusione. Art.16 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni una volta all'anno, su convocazione del Presidente. Potrà inoltre riunirsi ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Art.17 Le delibere del Consiglio debbono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente. Art.18 Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo vengono verbalizzate a cura del Segretario sull'apposito libro ed approvate nella riunione immediatamente successiva. Art.19 Il Consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipi, senza giustificato motivo, al Consiglio decade della carica. Art.20 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi

membri sono rieleggibili. Al Coniglio Direttivo possono essere attribuiti dei compensi per le attività svolte oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Art.21 Al termine di ogni anno solare viene formato il bilancio con criteri di oculata amministrazione, per essere presentato con le relazioni d'uso all'assemblea ordinaria. Art.22 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri sociali possono essere sempre liberamente consultati dai soci. Art.23 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art.24

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o della interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. Art.25 Per quanto non è contemplato dal presente statuto, vale la normativa vigente ed i principi generali di diritto.