STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI -



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STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI - Art. 1 - Denominazione E' costituita tra genitori, familiari, tutori e operatori di persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico l'associazione denominata IO RINASCO. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione assume come propri segni distintivi quello illustrato all articolo 19. Art. 2 - Sede L'associazione ha sede in Olmedo (SS), nella Via Eleonora d Arborea n 14.Con deliberazione del Comitato Direttivo e senza modifica al presente statuto, potrà essere trasferita la sede legale, potranno essere istituiti e soppressi uffici di rappresentanza, sedi periferiche, delegazioni ed uffici secondari, il tutto nell'ottica di favorire al massimo l'aggregazione delle persone con autismo e delle loro famiglie che presentano gravi difficoltà oggettive negli spostamenti e nel disporre di tempo materiale per promuovere i propri diritti. Art. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata. Art. 4 - Statuto e regolamento L'associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D. Legs. n.. 460/97 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori della organizzazione e dell'attività dell'ente. Art. 5 - Finalità e scopo Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella "Carta dei diritti delle persone autistiche" annessa allo statuto. L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori educativo, sportivo, sociale e socio-educativo in favore di persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico ( nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 c. 1 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). L'associazione ha come obiettivo primario la promozione della qualità della vita delle persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico e

delle loro famiglie attraverso la realizzazione del diritto allo studio, nonché di ogni altra iniziativa atta a riabilitare ed integrare gli stessi soggetti nel tessuto sociale, diffondendo peraltro nella collettività e nelle istituzioni una maggior consapevolezza circa le loro specifiche esigenze. L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche. Per realizzare tali finalità l'associazione potrà : a) istituire centri polifunzionali con finalità assistenziali, riabilitative, ricreative o sportive; b) istituire e gestire corsi di formazione e specializzazione rivolti ad operatori, addetti all'educazione e alla riabilitazione dei soggetti con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico; c) stabilire rapporti con enti pubblici, privati ed organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti di integrazione educativa, sociale, sportiva ed occupazionale; d) collaborare con enti, associazioni, organismi interessati allo studio ed alla ricerca sulle patologie riconducibili allo spettro autistico; e) svolgere opera di informazione e supporto ai familiari degli assistiti; f) indire manifestazioni di propaganda delle attività istituzionali; Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'associazione promuove la collaborazione con Associazioni di volontariato locali, Enti pubblici, Aziende sanitarie, Università, imprese private, e qualunque altra figura che ne supporti e ne condivida le finalità. L associazione ONLUS IO RINASCO stabilisce rapporti di collaborazione continuativa e attiva con altre associazioni locali, nazionali ed internazionali che si occupano di autismo. Per il raggiungimento degli scopi, l'associazione potrà stipulare convenzioni ed altro genere di contratti con enti pubblici e/o operatori privati (anche associati). E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Art. 6 - Patrimonio Il Patrimonio dell'associazione è costituito: A. da beni mobili ed immobili che l'associazione potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva; B. dal patrimonio iniziale di 500,00 (cinquecento virgola zero zero); C. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati ; D. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche ; E. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; F. da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

L'associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro o natura, nonché donazioni. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura di 20,00 cadauno, all'atto della sottoscrizione del presente statuto. I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di credito o postali italiani. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: versamenti effettuati dai soci fondatori e di quelli ulteriori; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al fondo. Essi non sono inoltre trasmissibili ad alcun titolo né sono rivalutabili. Art. 7 - Gli Associati Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati dovranno versare l'intera quota annuale associativa, anche se ammessi infra-anno. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il Comitato Direttivo a suo insindacabile giudizio può nominare Soci Onorari persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che si siano distinte per meriti particolari nella realizzazione degli scopi dell'associazione. I Soci Onorari verranno iscritti all'albo d'oro dell'associazione.tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci agiscono per le finalità delle associazione con correttezza morale, onestà, spirito di solidarietà, sia all'interno che all'esterno dell'associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L'esclusione è deliberata dal comitato Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell associazione. Art. 8 - Organi Sono organi dell'associazione : - l'assemblea dei soci - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 - Assemblea Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito: all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; alla nomina del Comitato Direttivo; alla nomina del Collegio dei Revisori; all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti; ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Art. 10 - Amministrazione IL Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone alla approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole dei due terzi, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone gli eventuali compensi. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto alla assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno

otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o, per i casi urgenti, invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Art. 11 - Presidente Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Il suo incarico ha la durata di quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di nomina Art. 12 - Collegio dei Revisori L'assemblea può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti revisori dei conti preferibilmente gli associati che abbiano competenza nel controllo degli atti contabili e nella revisione dei bilanci. Art. 13 - Bilancio L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 14 - Quota Associativa La quota associativa a carico dei soci è fissata dal C.D. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. All'atto della costituzione dell'associazione, la quota di versamento annua per i soci viene stabilita nella misura di 20,00 (venti euro) Annualmente può essere stabilita diversa quota di versamento. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art. 15 - Disposizioni generali e finali L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. : a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) - per le altre cause di cui all'art.27 c.c.. Lo scioglimento viene deliberato dall' Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo dell'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità

sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art. 16 - Clausola Compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Giudice di Pace di Sassari. Art. 17 - Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Art. 18 CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AUTISTICHE La Carta dei diritti delle persone autistiche è stata adottata come risoluzione formale dal Comitato per gli affari sociali del Parlamento europeo nel 1993 e adottata dal Parlamento europeo nel maggio 1996. Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse. Questi diritti devono essere valorizzati, protetti e applicati in ogni stato attraverso una legislazione appropriata. Dovrebbero essere tenute in considerazione le dichiarazione statunitensi sui Diritti dei Disabili Mentali (1971) e sui Diritti delle Persone Handicappate (1975), nonché le altre dichiarazioni. Art.18/1. IL DIRITTO per le persone autistiche a una vita piena e indipendente nella misura delle proprie possibilità. Art.18/2. IL DIRITTO per le persone autistiche a una diagnosi e una valutazione clinica precisa, accessibile e imparziale. Art.18/3. IL DIRITTO per le persone autistiche ad una educazione accessibile e appropriata. Art.18/4. IL DIRITTO per le persone autistiche o i propri rappresentanti a partecipare a ogni decisione riguardo al proprio futuro e, per quanto possibile, al riconoscimento e al rispetto dei propri desideri. Art.18/5. IL DIRITTO per le persone autistiche ad una abitazione accessibile e appropriata. Art.18/6. IL DIRITTO per le persone autistiche alle attrezzature, all'aiuto e alla presa in carico necessaria a condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente. Art.18/7. IL DIRITTO per le persone autistiche a un reddito o ad uno stipendio sufficiente a provvedere al proprio sostentamento. Art.18/8. IL DIRITTO per le persone autistiche a partecipare, per quanto possibile, olio sviluppo o alla gestione dei servizi realizzati per il loro benessere.

Art.18/9. IL DIRITTO per le persone autistiche a consulenze e cure accessibile e appropriato per la propria salute mentale e fisica e per la propria vita spirituale, cioè a trattamenti e cure mediche accessibili, qualificati e somministrati soltanto a ragion veduta e con tutte le precauzioni del caso. Art.18/10. IL DIRITTO per le persone autistiche a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni e a un lavoro significativo senza discriminazione o pregiudizi; la formazione professionale e il lavoro dovrebbero tenere conto delle capacità e delle inclinazioni individuali Art.18/11. IL DIRITTO per le persone autistiche a mezzi di trasporto accessibili e alla libertà di movimento. Art.18/12. IL DIRITTO per le persone autistiche ad aver accesso ad attività culturali, ricreative e sportive e a goderne pienamente. Art.18/13. IL DIRITTO per le persone autistiche a godere e usufruire di tutte le risorse, i servizi e le attività a disposizione del resto della popolazione. Art.18/14. IL DIRITTO per le persone autistiche ad avere relazioni sessuali, compreso il matrimonio, senza coercizione o sfruttamento. Art.18./15. IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) alla rappresentanza e all'assistenza giuridica e alla piena protezione dei propri diritti legali. Art.18/16. IL DIRITTO per le persone autistiche a non dover subire la paura o lo minaccia di un internamento ingiustificato in ospedale psichiatrico o in qualunque altro istituto di reclusione. Art.18/17. IL DIRITTO per le persone autistiche a non subire maltrattamenti fisici o abbandono terapeutico. Art.18/18. IL DIRITTO per le persone autistiche a non ricevere trattamenti farmacologici inappropriati o eccessivi. Art.18/19. IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) all'accesso ad ogni documentazione personale in campo medico, psicologico, psichiatrico o educativo. Art.19 Segni Distintivi L associazione utilizzerà come segno distintivo sole che sorge su un arcobaleno con dei bambini in giro tondo. Il segno distintivo verrà utilizzato in tutte le Manifestazioni, eventi, convegni e sarà presente nella carta intestata e nelle tessere associative.