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Allegato "A" al repertorio Statuto Art. - 1 Costituzione dell'associazione "WILD - VIAGGIATORI DI NATURA ONLUS" E' costituita con domicilio legale in Montepulciano (SI), Piazza Santa Lucia numero 6, una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 460 del 4 dicembre 1997, sotto la denominazione "WILD - VIAGGIATORI DI NATURA ONLUS". Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire con propria delibera sedi secondarie ed operative in Italia e all'estero. Art. - 2 Finalità, scopi e attività La ONLUS non ha fini di lucro. L'associazione svolgerà la propria attività nell'ambito di quanto previsto alla lettera a) n. 8 dell'articolo 10 del citato D.Lgs. 460/1997, cioè dedicandosi alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.L. 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare l'obiettivo dell'associazione è contribuire senza fini di lucro alla valorizzazione del ruolo dei Parchi naturali e delle aree protette, sia in Italia sia all'estero, nel contesto locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla tutela ambientale, diffondendone la conoscenza nel nostro paese e all'estero, tramite lo strumento dello sviluppo di un turismo naturalistico compatibile con la "mission" delle aree naturali protette, nonchè con la realizzazione di attività di formazione e di scambio di esperienze tra gli operatori del mondo delle aree naturali protette. L'associazione intende operare in collaborazione con gli enti locali, le autorità nazionali e le istituzioni europee e internazionali per realizzare progetti e iniziative rilevanti agli scopi statutari, contemplando la possibilità di regolamentare iniziative culturali, educative e turistiche. Pertanto l'associazione si pone anche i seguenti obiettivi operativi: - la salvaguardia del patrimonio ambientale; - la salvaguardia e la valorizzazione delle attività tradizionali dei Parchi e delle aree protette; - la promozione di attività in campo culturale, ricreativo,

educativo ed artistico, grazie anche alla promozione e/o partecipazione a progetti locali, nazionali ed internazionali; - lo sviluppo e l'accoglienza di iniziative educative e/o turistiche eco-consapevoli; - la diffusione e la circolazione delle informazioni e delle idee sui Parchi e le aree protette, attraverso anche attività editoriali o convegni o eventi, al fine di favorire la conservazione della natura, del paesaggio, della biodiversità, e degli usi e costumi delle popolazioni locali, ispirandosi a principi di equità e partecipazione; - la formazione della gente dei parchi anche tramite l'organizzazione di seminari di esperienza ("educational tour") nelle aree protette italiane e del mondo. La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS. Art. - 3 Organi Sono organi dell'associazione: 1. l'assemblea dei Soci; 2. il Consiglio d'amministrazione; 3. il Presidente ed il Vice-Presidente dell'associazione. Art. - 4 Soci I Soci, le cui quote associative definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 7 sono suddivisi nelle seguenti categorie: 1. soci fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell'associazione; 2. soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente versando la quota associativa ordinaria; 3. soci sostenitori: coloro che elargiscono all'associazione contributi superiori alla quota associativa ordinaria; 4. soci benemeriti: coloro ai quali per voto dell' Assemblea siano stati riconosciuti particolari meriti nei confronti dell'associazione. La qualità di socio si perde per mancato versamento delle quote associative, decorsi 6 (sei) mesi dalla data stabilita

per lo stesso, per radiazione, per atteggiamento contrario alle finalità dell'associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione o, in riferimento ai soci benemeriti, qualora per voto dell'assemblea gli stessi non siano più ritenuti meritevoli nei confronti dell' Associazione. Il socio può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta all'assemblea. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall' Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. - 5 Assemblea dei soci L'Assemblea dei Soci è composta dai soggetti di cui al precedente art. 4. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni e delle direttive prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ovvero dal vice Presidente delegato. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione. In caso di necessità tali bilanci, riferiti ad anno solare, potranno essere approvati entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei Soci viene convocata presso la sede dell' Associazione o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente dell' Associazione ovvero dal vice Presidente delegato. La convocazione avviene mediante comunicazione agli aventi diritto, a mezzo posta ordinaria o e-mail o fax ai soci, almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 8 (otto) giorni; la comunicazione, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; i verbali delle riunioni delle Assemblee sono redatti in apposito libro da persona designata dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Art - 6 Compiti dell'assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti: 1. determinazione degli obiettivi strategici dell'attività dell'associazione e delle caratteristiche delle sue principali iniziative; 2. discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione; 3. modifiche statutarie; 4. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in conformità al successivo art. 7; 5. nomina del vice-presidente; 6. nomina del Presidente dell' Associazione; 7. l'attribuzione e la revoca della qualifica di Socio Benemerito. L'assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 30% (trenta per cento) dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purchè non inferiore a quattro. L'assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice dei presenti (50 (cinquanta) più 1 (uno)). Art. - 7 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da: - Presidente dell' Associazione, indicato dai soci Fondatori; - Vice-Presidente; - fino a 3 (tre) membri, di cui la maggioranza o almeno il 50% (cinquanta per cento) indicati dai Soci Fondatori, nominati dall' Assemblea, a norma del precedente art. 6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare in qualità di componenti consultivi, senza diritto di voto, anche il Tesoriere, i responsabili dei progetti, il socio in regola con le quote. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'associazione ovvero dal vice-presidente in caso di impedimento del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituti restano in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea dei Soci. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'assemblea dei Soci, dovrà essere convocata nel modo, tempo e luogo di cui al precedente art.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta lo

ritengano necessario il Presidente dell'associazione o almeno la metà dei Consiglieri che ne fanno parte. Art. - 8 Compiti del Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti: 1. definire le direttive per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'attività dell'associazione, e delle sue principali iniziative, con l'osservanza delle relative determinazioni dell'assemblea dei Soci; 2. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'assemblea dei Soci, nonchè prevedere le metodologie di impiego dei fondi non spesi; 3. definire la struttura organizzativa e operativa dell'associazione e nominare i responsabili di area, di attività o di progetto relativamente agli incarichi da svolgere o da affidare; 4. proporre all'assemblea particolari problematiche di rilievo che investono l'associazione o tal uno dei suoi soci. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti (50 (cinquanta) più 1 (uno)); In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero del Vice Presidente che ha avuto delega. Il Consiglio di amministrazione, si riunisce presso la sede dell' Associazione o in altro luogo, purchè in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente. Art. - 9 Presidente Può essere eletto alla carica di Presidente dell'associazione nei modi di cui al precedente art. 6 solo un socio in regola con il versamento delle quote sociali. Il Presidente dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Presidente dell'associazione presiede l'assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell' Associazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Al Presidente ovvero al Vice Presidente a cui è stata data delega dal Presidente stesso, spetta la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente cessa dalle proprie funzioni nei casi previsti dalla legge. Art. - 10 Vice Presidente Può essere eletto alla carica di vice-presidente, un socio in regola con le quote sociali in conformità al precedente art. 6. Il vice-presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente può delegare il vice Presidente a sostituirlo. Il vice-presidente potrà essere delegato dal Consiglio di Amministrazione alla rappresentanza dell'associazione verso le pubbliche amministrazioni. Il vice-presidente cessa dalle proprie funzioni nei casi previsti dalla legge. Art. - 11 Finanziamenti e Amministrazione Le entrate ed il patrimonio dell'associazione sono costituiti: a) dai contributi e conferimenti dello Stato Italiano, delle Regioni e di altri Enti Pubblici; b) dalle donazioni, lasciti, contributi ed ogni altra forma di liberalità o finanziamento che vengono destinati all'associazione da parte dei soci; c) dai finanziamenti di progetti nel quadro dei fini statutari dell' Associazione da parte di persone fisiche e giuridiche, tanto di diritto pubblico che privato; d) dalla realizzazione delle attività statutarie per il tramite dell'organizzazione di viaggi, stage e seminari di formazione. Per la gestione corrente delle entrate e delle uscite necessarie alla vita dell'associazione e la tenuta dei documenti contabili, qualora non già nominato all'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un tesoriere con funzioni consultive, che opera secondo le direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea. Il Tesoriere è sottoposto alla conferma annuale da parte del Consiglio di Amministrazione. L'Associazione ha il divieto di distribuire ai propri soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, fatto salvo il

rimborso delle spese sostenute. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse statutariamente previste. Per il funzionamento dell'associazione ci si potrà avvalere di dipendenti o collaboratori, preferibilmente da reperire tra i soci della medesima. In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Art. - 12 BILANCIO ED UTILI L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio di amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti. Art. - 13 Disposizioni finali La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 14 CONTROVERSIE

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal presidente del Tribunale di Montepulciano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in vigore.