Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano



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Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano Il sottoscritto Costantino Tiziano ZUCCARINI, in qualità di legale rappresentante dell intestata Associazione, in esecuzione della deliberazione dell Assemblea dei soci del 01/03/2013, sottopone alla registrazione presso l Agenzia dell Entrate - Ufficio del Registro di CHIETI, a totale modifica di quello vigente, il presente STATUTO Articolo 1 Tra i dipendenti dell Università degli Studi di Chieti è costituita un Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva e di Promozione Sociale come previsto dalla legge 383/2000, dal D.Lgs. 460/1997 e nel rispetto dell art. 11 della legge 300/70 avente natura giuridica di associazione senza scopo di lucro. Articolo 2 L Associazione denominata C.R.A.D. ha sede legale in CHIETI. L Associazione che è apartitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata. L Associazione è affiliata FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero, Associazione non lucrativa di Promozione Sociale, iscritta al Registro Nazionale dell Associazione di Promozione Sociale al n 34 presso il Ministero del Welfare). Articolo 3 L Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva C.R.A.D. è un Associazione che non ha fini di lucro e che ha lo scopo di promuovere, in favore dei soci, attività idonee ad una migliore utilizzazione del tempo libero attraverso manifestazioni culturali, sociali, artistiche, e sportive. L Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 4 L Associazione è costituita da Sezioni. Con successiva delibera dell Assemblea dei soci si provvederà a fissarne il numero e la denominazione. I Soci possono essere cosi classificati: Articolo 5 a) Soci ordinari (tutti i dipendenti docenti, personale tecnico amministrativo dell Ateneo in servizio o in quiescenza (compreso il nucleo famigliare) in regola con il pagamento della quota annuale); b) Soci affiliati (titolari di contratti di diritto privato con Ateneo a qualsiasi titolo e i cittadini che ne fanno richiesta in regola con il pagamento della quota associativa maggiorata). La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di pronunciarsi motivando adeguatamente. Il regolamento interno del circolo stabilisce le quote di iscrizione dei soci ordinari e affiliati e le differenziazioni delle quote di partecipazione alle iniziative ed alle attività del circolo. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di socio. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l approvazione di tutte le delibere assembleari, per l approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l elezione degli organi direttivi dell associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili. Articolo 6

Il Segretario del Consiglio direttivo ha l obbligo di tenere aggiornato il libro dei soci. Egli rilascia ad ogni socio una tessera di riconoscimento, firmata dal Presidente del Consiglio direttivo. La tessera è necessaria per accedere alla sede sociale, per partecipare alle manifestazioni indette dalle Sezioni dell Associazione e per usufruire delle agevolazioni e degli Sconti derivanti da convenzioni. Articolo 7 La qualità di socio ordinario o affiliato si perde: a) per dimissioni da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno; b) per morosità; c) per indegnità; d) per morte. La perdita della qualifica di socio non da diritto alla restituzione della quota associativa. Articolo 8 I soci hanno diritto ad usufruire dei locali e degli impianti a disposizione dell Associazione e di essere ammessi a tutte le manifestazioni comunque organizzate dalla medesima, osservando le disposizioni e le condizioni stabilite dal Consiglio direttivo. I diritti di cui sopra sono subordinati alla regolarità della posizione contributiva nei confronti dell Associazione. Sono organi dell Associazione: Articolo 9 a) L Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria); b) Il Consiglio direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio dei sindaci; e) I Probiviri. Articolo 10

Hanno diritto a far parte dell'assemblea tutti i soci che alla data della convocazione risultino in regola con il versamento delle quote sociali. Essi hanno elettorato attivo e passivo. Articolo 11 L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti: a) approvazione del bilancio; b) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei sindaci e dei Probiviri; d) esame delle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo. c) determinazione degli indirizzi e degli orientamenti generali dell'attività della Associazione; L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno ed è convocata dal Presidente, mediante affissione del relativo avviso con posta elettronica e/o nella home page del Circolo delle varie sedi universitarie almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Articolo 12 L'assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità previste per quella ordinaria, dal Presidente del Consiglio direttivo quando lo ritenga necessario o di 2/3 dei componenti del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o, infine, su richiesta del Collegio dei sindaci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'associazione. Articolo 13 L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria deve indicare il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione ed elencare gli argomenti dell'ordine del giorno che saranno oggetto di deliberazione. Articolo 14 Le assemblee sia ordinarie che quelle straordinarie sono valide se in prima convocazione sono presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente dirige i lavori ed il Segretario ha il compito di redigere, su apposito libro, il verbale della seduta. Il verbale dell'assemblea straordinaria è approvato seduta stante. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate per via telematica. Articolo 15

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni delle assemblee sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei soci presenti, salvo la maggioranza speciale prevista dal successivo art. 33 per lo scioglimento dell'associazione. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano. E però obbligatorio una votazione a scrutinio segreto per l elezione delle cariche sociali e quando la deliberazione riguardi una persona. In quest ultimo caso l interessato è obbligato ad allontanarsi dall Assemblea. Articolo 16 Il Consiglio direttivo coordina ed amministra l attività dell Associazione in conformità agli scopi statutari ed alle direttive prestabilite dall Assemblea. A tal fine può assumere qualunque iniziativa ed effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune. Articolo 17 Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di cui sette eletti dall Assemblea dei soci e due nominati dal Rettore quale rappresentanti istituzionali dell Università. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed due Vicepresidenti. Tutti i membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati. Sono eletti coloro che nella graduatoria risultante dalla votazione, riportino il maggior numero dei voti limitatamente al numero prefissato di posti. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente salvo rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo. I consiglieri svolgono i loro compiti nell esclusivo interesse dell Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici e sindacali o di categoria degli associati, amministratori, dipendenti o altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell organizzazione dell Associazione, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali dell Associazione. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini al quarto grado.

Articolo 18 Il Consiglio direttivo promuove e coordina l attività delle Sezioni nelle quali si articola l Associazione, può istituire Commissioni di Sezioni, presiedute da un membro del Consiglio a ciò delegato e composte da 3-5 soci eletti dall Assemblea. Articolo 19 Qualora, nel corso del mandato, vengano a cessare uno o più consiglieri, il Consiglio procederà alla sua integrazione chiamando a farne parte i soci che nella graduatoria dell ultima elezione seguono l ultimo degli eletti. In caso di parità di voti è nominato il socio più anziano di età. Qualora anche dopo l integrazione il numero dei consiglieri risultasse inferiore a quello prescritto dal presente Statuto, si procederà alla copertura dei posti vacanti mediante elezione da parte dell Assemblea. Al Consiglio direttivo compete: Articolo 20 a) la nomina dei propri organi interni; b) la determinazione dell importo della quota annuale associativa; e) l accoglienza delle domande di ammissione dei nuovi associati; d) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; e) la predisposizione del bilancio consuntivo entro il 28 febbraio di ogni anno, che sottoporrà all approvazione dell Assemblea; f) la predisposizione del bilancio preventivo, nonché il programma delle attività dell Associazione che sottoporrà all approvazione dell Assemblea. g) la determinazione delle singole attività, nei limiti previsti dallo Statuto e secondo le indicazioni dell Assemblea; h) la determinazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci proposti dai Probiviri. Questi provvedimenti possono essere: 1) l ammonizione; 2) la sospensione a tempo; 3) l espulsione. Articolo 21

Il Consiglio direttivo si riunisce, di regola, una volta al mese su convocazione del Presidente. La Convocazione avviene mediante avviso da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione. L avviso deve contenere il luogo, la data e l ora della riunione e l indicazione dell ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato dal Presidente telefonicamente/telematicamente con un giorno di preavviso. Il Consiglio direttivo si riunisce, altresì, quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri e quando il Presidente lo ritenga opportuno. Articolo 22 Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Presiede, dirige e coordina le discussioni il Presidente. Le deliberazioni sono adottate con il voto del Presidente. In ogni caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta è redatto, dal Segretario, su apposito libro, un verbale che, sottoscritto dal segretario e dal presidente, deve essere approvato seduta stante o nell adunanza successiva. Articolo 23 Il Consiglio decade: 1) per fine mandato; 2) per dimissioni di almeno un terzo dei consiglieri; 3) per voto di sfiducia espresso dall Assemblea. I singoli consiglieri decadono: 1) per dimissioni da presentare per iscritto; 2) per perdita della qualità di socio; 3) per 5 assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio. Articolo 24 Il Consiglio direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente.

Risulta eletto Presidente il consigliere che ottiene il voto favorevole dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l Assemblea e cura l esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo e dell Assemblea. Il Presidente firma gli atti finanziari ed amministrativi ed assume la rappresentanza legale dell Associazione. Articolo 25 Il Consiglio direttivo, elegge fra i suoi componenti due Vicepresidenti ed un Segretario, nominati tra i soci. Il Vicepresidente più anziano sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso. Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, provvede al disbrigo della corrispondenza, coadiuva il Presidente nella sua attività, tiene aggiornato l elenco dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto. Articolo 26 Il Consiglio direttivo nomina, inoltre, fra i soci un Tesoriere preposto all esecuzione degli atti contabili, alla tenuta dei registri relativi alla gestione patrimoniale ed alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell Associazione. Gli atti del Tesoriere devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio direttivo. La carica di Tesoriere non è incompatibile con quella di Segretario. La revoca del Segretario e del Tesoriere è demandata al Consiglio direttivo. Articolo 27 Il Collegio dei sindaci controlla il buon andamento amministrativo e contabile del circolo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall Assemblea nei modi previsti per il Consiglio direttivo e dura in carica quanto il Consiglio direttivo. I sindaci effettivi nella loro prima riunione eleggono fra loro il proprio Presidente. Al Collegio dei sindaci spettano i doveri di cui ali art. 2403 del Codice civile.

Articolo 28 I Probiviri danno pareri su: a) istruttorie di provvedimenti disciplinari; b) controversie per interpretazione e applicazione del regolamento e controversie tra l Associazione ed il socio. Articolo 29 L Associazione dispone di un fondo iniziale in uso al circolo, assegnato dall Amministrazione dell Ateneo. Il circolo può acquisire eventuali beni d uso con i fondi a disposizione. Per il perseguimento delle finalità istituzionali i Associazione dispone delle seguenti entrate: a) quote e contributi degli associati; b) i contributi dello Stato, di Enti Pubblici e Privati e di persone fisiche; c) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; d) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali; e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Articolo 30 L esercizio finanziario decorre dal 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non è ammessa nessuna distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto. Articolo 31 Il presente statuto può essere modificato o aggiornato ogni volta che ciò si renda necessario per evidenti motivi: a) su proposta del Consiglio direttivo; b) su proposta scritta e firmata da almeno il 10% dei soci.

Al presente statuto verrà affiancato un regolamento interno che regolerà l attività dell Associazione e delle Sezioni. Articolo 32 Possono essere combinati ai soci i seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione; b) sospensione; c) esclusione. L ammonizione e la sospensione possono essere decisi dal Consiglio direttivo quando un socio dia luogo a disturbi o contravvenga alle disposizioni contenute nello statuto. La sospensione non può essere superiore a 3 mesi e non esime il socio dal pagamento della quota annuale. L esclusione può essere decisa soltanto dall Assemblea straordinaria sulle indicazioni del Collegio dei Probiviri. Il socio può presentare controdeduzioni al Collegio dei probiviri. Articolo 33 In caso di scioglimento dell Associazione, deliberato dall Assemblea straordinaria dei Soci, con maggioranza dei due terzi degli iscritti, sentito l organismo di controllò di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 662. e D.P.C.M. del 26 settembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso i beni dell Associazione saranno devoluti ad enti di beneficenza. Articolo 34 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti. Chieti, li 19/02/2013 IL PRESIDENTE