ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKIDO BUIKUKAN CHIETI"



Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Art. 1- Costituzione e Soci

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO Art. 1 Costituzione Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

STATUTO GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA S T A T U T O

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE La Poderosa

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINAN KARATE KAI. TITOLO I Denominazione sede

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Vela Club 33"

STATUTO WHITEAM SCI CLUB VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

COMUNE DI ESCALAPLANO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ROGER. TITOLO I - Denominazione sede

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto dell' Associazione S. Lorenzo ONLUS

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO

Transcript:

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKIDO BUIKUKAN CHIETI" In Chieti, via Vito Colonna n.10, si sono riuniti il giorno 25.01.2008 per costituire una associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica, apolitica e apartitica, senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKIDO BUIKUKAN CHIETI " i seguenti cittadini: 1. Salvatore Polimeno C.F.: PLMSVT50B20I923D; 2. Maurizio Formichetti C.F.: FRMMRZ56C02C632R; 3. Attilio Massarelli C.F.: MSTTL72P07C351P; 4. Giovanni Di Biase C.F.: DBSGNN84H05G482K; 5. Agatino Costa C.F.: CSTGTN74H26F158Y; 6. Maria Donata Polimeno C.F.: PLMMDN84C66C978G. I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Agatino Costa il quale a sua volta nomina a Segretario la Sig.ra Maria Donata Polimeno. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto Sociale. Dopo ampia discussione, il citato documento, che si allega al presente atto sotto la lettera A perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, viene posto in votazione ed approvato all unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 1-15

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKIDO BUIKUKAN CHIETI " con sede in Chieti, via Vito Colonna n.10. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell Associazione. Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto appena approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo: Presidente: Sig. Maurizio Formichetti; Vice Presidente: Sig. Salvatore Polimeno; Consigliere (delegato per le attività sportive): Sig. Attilio Massarelli; Consigliere (delegato per le attività culturali): Sig.ra Maria Donata Polimeno; Consigliere Segretario: Sig. Giovanni Di Biase. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d ineleggibilità previste dalla legge. I presenti all unanimità decidono di: nominare il Sig. Silvio Tavoletta (C.F.: ) Socio Benemerito; aderire alla Unione Italiana Sport Per tutti, Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI (con DELIBERA N 27 del 24 giugno 1976) tramite il competente Comitato Territoriale; stabilire, per il primo anno, la quota associativa minima per i soci Aderenti in euro 30 (trenta) comprensiva di tesseramento U.I.S.P. Atleta Base. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 2-15

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea. CHIETI, li 25.01.2008 NOMI E COGNOMI DEI SOCI FONDATORI FIRME SOCI (Maurizio Formichetti) (Salvatore Polimeno) (Agatino Costa) (Maria Donata Polimeno) (Attilio Massarelli) (Giovanni Di Biase) 3-15

Allegato A STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKIDO BUIKUKAN CHIETI" Art. 1- Costituzione e Soci 1. E' costituita una Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica denominata: "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKIDO BUIKUKAN CHIETI". 2. La Associazione ha sede in Chieti, via Vito Colonna n.10. 3. La Associazione nasce con lo scopo di promuovere principalmente la diffusione e lo studio del AIKIDO ed altre forme artistico, culturali e sportive. 4. La Associazione ha per oggetto primario l'esercizio e della promozione del AIKIDO, la propaganda e lo sviluppo, sia come pratica sportiva, sia come attività ludico culturale, la gestione di corsi e centri di avviamento al AIKIDO, l'organizzazione di seminari e manifestazioni ed ogni altra attività sportiva e culturale. 5. La Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale. 6. Fini istituzionali: a) promuovere e disciplinare la pratica del AIKIDO e le attività ad esso connesse; b) curare la preparazione tecnica ed Organizzativa delle praticanti e l approccio culturale; c) indire, organizzare, patrocinare eventi sportivi, anche per 4-15

disabili, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensoriale, Regionale, Nazionale e Internazionale; promuovere le interdisciplinalità attinenti al AIKIDO (Aikijujutsu, IAITO, BATTODO, kenjutsu, e ogni forma di BUDO ); d) perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo, di organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione anche di persone disabili; e) sostenere l attività dell Associazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte. f) integrare i messaggi di filosofia orientale con la cultura occidentale con manifestazioni sportive, artistiche e culturali. 7. L Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Fondazione Aikido Europa Buikukai d'europa (C.F. 93028340755) e delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione ai quali delibererà d aderire. Art. 2 Soci 1. La Associazione è costituita da un minimo di 5 (cinque) "Soci Effettivi". Qualora, alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno. 2. L'ammissione di nuovi Soci alla Associazione avviene su valutazione 5-15

del Presidente, su domanda presentata insieme alla richiesta di adesione ai corsi o qualsivoglia manifestazione organizzata, previa approvazione del Direttivo. In caso di non accettazione l'interessato può chiedere, per iscritto, che la domanda venga valutata dall Assemblea dei Soci. 3. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e si impegna in particolare: a) ad osservare, con lealtà e disciplina le norme che regolano la pratica; b) a contribuire alle necessità economiche sociali; c) a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Associazione. 4. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 5. Il Socio può recedere dalla Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. 6. La qualifica di Socio si perde per: a) Morosità del pagamento delle quote sociali; 6-15

b)radiazione. 7. La radiazione di un Socio deve avvenire per motivi gravi e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea dei Soci. 8. I Soci si distinguono in: a) "Soci Effettivi" b)"soci Aderenti"; c) "Soci Benemeriti" 9. Sono "Soci Effettivi" le persone che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica. 10.Sono "Soci Aderenti" coloro che abbiano domandato di far parte della Associazione per svolgere un'attività culturale - sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. 11.Sono "Soci Benemeriti" le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo dello sport, della cultura e delle attività pubbliche. Art. 3 - Mezzi Economici 1. L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione alle attività sociali; c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; d) eredità donazioni e legarti; 7-15

e) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; f) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo anche di natura commerciale; 2. L'esercizio finanziario inizia il 1 Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno. Il bilancio consuntivo, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'assemblea dei Soci. 3. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di 8-15

gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Art. 4 - Organi Sociali 1. Gli Organi Sociali sono: a) l'assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. 2. Ogni carica è elettiva e gratuita. Art. 5 - Assemblea dei Soci: 1. L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo della Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione. 2. L'Assemblea in seduta Ordinaria approva il bilancio consuntivo e provvede alla nomina e rinnovo delle Cariche Sociali. Si riunisce una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. 3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta Straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario; o per l'esame delle modifiche dello Statuto Sociale; oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei "Soci Effettivi", "Soci Aderenti" e "Soci Benemeriti". 4. L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e deve contenere (indicazione della 9-15

data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. 5. All'Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i "Soci Effettivi", i "Soci Aderenti" ed i "Soci Benemeriti". Tutti i Soci "Effettivi", "Aderenti" e "Benemeriti" hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio "Effettivo", "Aderente" o "Benemerito". Ciascun Socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. Non possono partecipare all'assemblea dei Soci coloro che risultino colpiti da sanzioni (sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali. 6. L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci "Effettivi", "Aderenti" e "Benemeriti". In seconda convocazione, dopo un ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e le modifiche allo Statuto Sociale occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei "Soci Effettivi". Per l'elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio. 7. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali. 8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i "Soci Effettivi" e i Soci 10-15

Benemeriti in possesso dei requisiti previsti. 9. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente della Associazione, che verrà assistito da un Segretario da lui designato. Art. 6 - II Presidente 1. Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti con i terzi e presiede il Consiglio Direttivo. 2. Egli provvede alla direzione e gestione della Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. 3. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti. 4. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente. 5. La carica di Presidente può essere assunta a rotazione tra i componenti del Consiglio Direttivo. 6. E prevista la nomina di un Presidente Onorario. Art. 7 - II Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, da 4 (quattro) Consiglieri. Su richiesta del Presidente può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile Tecnico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il 11-15

Vicepresidente, il Segretario sono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. 2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei Soci, procede alla formazione dei bilanci consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote sociali (tesseramento) e le quote di partecipazione alle attività, approva i Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente. 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno 3 (tre) volte l'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Le convocazioni possono avvenire sia per scritto sia con mezzi informatici (email) o telefonici (sms). 4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 5. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. 6. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica 12-15

temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei Soci. Detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente. Art. 8 - II Responsabile Tecnico 1. Il Responsabile Tecnico della Associazione, per il settore AIKIDO, è il Sig. Agatino Costa, Insegnante Tecnico della Fondazione Aikido Europa Buikukai d'europa. Il suo incarico è a TEMPO INDETERMINATO, a titolo gratuito con percezione del solo rimborso di eventuali spese documentate. 2. II Responsabile Tecnico cura la preparazione teorica e pratica degli Allievi. Su mandato, e nei termini dello stesso, del Consiglio Direttivo, decide in merito a: a) direzione e gestione del settore tecnico della Associazione; b) attività da svolgere, programmi da realizzare e tutto quanto attiene l'educazione Sportiva e culturale, la preparazione tecnica del AIKIDO. c) programmi di studio e metodologie di insegnamento e stabilisce il livello di inserimento degli allievi nei corsi. Può introdurre variazioni sul programma di studio, se lo ritiene opportuno. 3. Propone al Direttivo la nomina dei suoi collaboratori nel settore tecnico, ne dirige l'operato e li autorizza all'insegnamento. 4. A suo giudizio insindacabile può rilasciare ai soci attestati di valutazione nella conoscenza del AIKIDO. 13-15

Art. 9 - Sanzioni disciplinari 1. A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso la Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a) la deplorazione; b)la sospensione; c) la radiazione. 2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei Soci. Art. 10 - Scioglimento 1. In caso di scioglimento dell Associazione, può essere deliberato dall Assemblea con il voto favorevole di almeno i trequarti degli associati aventi diritto di voto. 2. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. 3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. Art. 11 - Disposizioni Finali Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme del Codice Civile e le 14-15

disposizioni di legge vigenti. Visto e approvato dall'assemblea dei Soci nella seduta del 25.01.2008. CHIETI, li 25.01.2008 Il Presidente Il Segretario 15-15