Proposta degli statuti dell Associazione Internazionale dei fluitatori e zattieri (Federazione mondiale delle Associazioni dei fluitatori e zattieri)



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Proposta degli statuti dell Associazione Internazionale dei fluitatori e zattieri (Federazione mondiale delle Associazioni dei fluitatori e zattieri) Capitolo I. Denominazione, obiettivi e domicilio Articolo 1 L associazione è costituita sotto il nome di «Associazione internazionale dei fluitatori e zattieri» Le sue attività e i suoi statuti saranno regolate dalla legge catalana 7/1997 del 18 giugno sulle associazioni (J.O. 2423 del 1 luglioi) Articolo 2 Gli obiettivi dell associazione sono : 1. Il recupero del patrimonio storico, culturale, sociale e professionale dei fluitatori e zattieri. 2. L analisi locale e internazionale dell evoluzione del trasporto del legname nell ambiente acquatico. 3. La promozione delle relazioni internazionali utili a diffondere la reciproca conoscenza senza limiti nazionali. 4. Lo scambio di conoscenze, di esperienze e di collaborazioni sull argomento del trasporto fluviale del legname. 5. La conservazione delle antiche tradizioni sociali, popolari, artistiche, etc. degli zattieri. 6. La creazione di un centro internazionale di studi sul trasporto fluviale del legname il cui obiettivo sarà l approfondimento, la promozione e la diffusione dei risultati dei lavori e delle ricerche. 7. L organizzazione di viaggi, di incontri fra zattieri e di ricerche attorno a questo argomento. 8. L approfondimento antropologico delle persone e dei gruppi dediti alle attività forestali e di zatteraggio. 9. La promozione della conservazione e della preservazione delle acque e degli ecositemi fluviali e lacustri. 10. Questa associazione non ha scopo di lucro. Articolo 3 1. Il domicilio dell associazione è stabilito al centro Culturale Museo degli Zattieri di Pont de Claverol (Pallars Jussa Catalogna), via Antigues Escoles, senza numero. 2. Le attività principale dell entità saranno realizzate al domicilio sociale. Nello stesso tempo, l associazione potrà portare a buon fine delle attività in altre zone geografiche (su scala locale, nazionale o internazionale). Capitolo II. I membri dell associazione, i loro diritti e i loro doveri. Articolo 4 Possono fare parte dell associazione le associazioni aventi una tradizione di attività forestale e di zatteraggio, aventi statutariamente per obiettivo la preservazione di questo mestiere, e di cui il campo di azione sono le ricerche fluviali, lo studio e la documentazione storica. Possono ugualmente divenire membri le persone fisiche rappresentanti dei fiumi privi di membri associati. In questi casi, le persone e le associazioni interessate devono presentare una domanda scritta al comitato di direzione, con l avallo di due membri. L accettazione di questa domanda sarà decisa dall assemblea generale seguente, per voto a maggioranza semplice dei partecipanti. I membri di minore importanza, all ocorrenza, non hanno diritto di voto durante le assemblee e non possono eleggere dei membri ne essere eletti membri del consiglio direttivo. Articolo 5 I membri dell associazione godono dei seguenti diritti : 1. Assistere con diritto di parola alle riunioni dell assemblea generale. 2. Eleggere o essere eletti a incarichi di rappresentanza o a incarichi di direzione. 3. Esercitare la rappresentanza che è loro conferita in questi casi. 4. Intervenire nella direzione e la gestione, i servizi e le attività dell associazione, conformemente alle norme legali e statutarie. 5. Esporre davanti all assemblea e al consiglio direttivo tutto cio che essi considerano utile per arrichire la vita dell associazione e raggiungere gli obiettivi sociali fondamentali.

6. Domandare e ricevere informazioni sulla amministrazione e la gestione del consiglio direttivo o dei rappresentanti dell associazione. 7. Essere ascoltati prima dell adozione di misure disciplinari. 8. Ricevere informazioni sulle attività dell associazione. 9. Utilizzare i servizi comuni che l associazione ha installato o messo a loro disposizione. 10. Integrare i gruppi di lavoro. 11. Possedere una copia dello statuto. 12. Consultare i libri dell associazione. Articolo 6 I membri dell associazione sono sottoposti ai seguenti doveri : 1. Accettare gli obiettivi dell associazione e lavorare attivamente per raggiungerli. 2. Contribuire al mantenimento dell associazione pagando una quota-parte e altri supporti di natura economica stabiliti negli statuti e approvati secondo questo statuto. 3. Eseguire gli altri obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie. 4. Onorare e rispettare gli accordi adottati in modo valido dagli organi di direzione dell associazione. Articolo 7 Motivi di esclusione dall associazione. 1. Questa decisione può essere presa dall associazione o dalle persone interessate, che dovrà comunicarla per iscritto al consiglio direttivo. 2. Il non pagamento della quota parte stabilita. 3. La mancata esecuzione degli obblighi statutari. Capitolo III assemblea generale Areticolo 8 1. L assemblea generale è l organo sovrano dell associazione, i suoi membri ne fanno parte di diritto, che è non cedibile. 2. I membri dell associazione, riuniti in assemblea generale legalmente costituita, decidono a maggioranza dei soggetti che rientrano nella competenza dell assemblea. 3. Tutti i membri devono rispettare gli accordi dell assemblea generale, compreso gli assenti, i membri che non approvano questi accordi e i membri che si sono astenuti. Articolo 9 L assemblea generale può : a) Modificare gli statuti b) Eleggere e distinguere i membri dell organo di direzione e controllare la loro attività. c) Approvare il budget annuale e la liquidazione dei conti annuali, adottare gli accordi per la fissazione della forma e dell ammontare della contribuzione per il mantenimento della associazione, e approvare la gestione realizzata dall organo di direzione. d) Decidere lo sciolimento dell associazione. e) Unirsi a altre unioni di associazioni o ritirarsi. f) Domandare la dichiarazione di utilità pubblica. g) Approvare il regolamento interno. h) Accettare l esclusione o estromissione definitiva dei membri, dopo l apertura di un pratica. i) Deliberare sulle domande presentate dalle persone che desiderano diventare membri, oltre che sulla incorporazione o l esclusione di membri per un motivo differente dalla esclusione definitiva. j) Decidere di tutte le altre questioni che non sono state direttamente attribuite a un altro organo dell associazione. La lista delle facoltà dell assemblea generale è unicamente enunciativa e non limita in alcun caso le attribuzioni dell assemblea generale. Articolo 10 1. L assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all anno, fra il mese di marzo e ottobre, tutti due essi stessi compresi. 2. L organo di direzione può convocare l assemblea generale con un carattere straordinario allorchè gli sembra utile, su domanda di un numero di membri superiori al 10%. In questo caso, l assemblea deve aver luogo in un tempo di trenta giorni a partire dalla data della domanda.

Articolo 11 1. L assemblea è convocata dall organo di direzione per mezzo di una convocazione che deve contenere almeno l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora della riunione. 2. La convocazione deve essere inviata a ciascun membro, quindici giorni prima della data della riunione, per lettera indirizzata al domicilio che compare nella lista aggiornata dei membri dell associazione. 3. Le riunioni dell assemblea generale sono presiedute dal presidente dell associazione. In caso di assenza egli deve essere rimpiazzato dal primo o dal secondo vicepresidente. In seno al consiglio direttivo il segretario dell assemblea ricopre anche la funzione di segreteria. 4. Il segretario è incaricato di redigere la relazione di ogni riunione, di firmarla con il presidente e di aggiungere un riassunto delle deliberazioni, il testo degli accordi adottati, il risultato numerico dei voti e la lista delle persone che hanno assistito all assemblea. Articolo 12 1. L assemblea generale è considerata valida, qualunque sia il nimero di persone e di associazioni associate presenti o rappresentate. 2. Quando l assemblea è stata convocata, i membri, se essi rappresentano almeno il 10%, possono domandare all organo di direzione di includere nell ordine del giorno uno o più argomenti da trattare, a condizione di fare la domanda entro il primo terzo del periodo compreso tra il ricevimento della convocazione e la data della riunione. Questa domanda può egualmente essere presentata direttamente all assemblea, che decide ciò che le sembra più appropriato. Nondimeno, essa non può adottare degli accordi relativi a punti non inclusi nell ordine del giorno se una maggioranza dei tre quarti delle persone presenti non accettano questi accordi. Article 13 1. Durante le riunioni dell assemblea generale, ciascun membro dell associazione ha un voto. 2. Gli accordi sono presi a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati. 3. Per adottare degli accordi relativi alla estromissione di membri, la modifica degli statuti, lo scioglimento dell associazione, la costituzione di una federazione con associazioni simili o l integrazione in una associazione esistente, il numero dei voti deve corrispondere ai due terzi del numero delle associazioni che assistono all assemblea. In tutti i casi e se più candidature sono presentate, il consiglio direttivo sarà eletto su accordo della maggioranza relativa dei membri presenti o rappresentati. 4. I candidati ufficiali riceveranno una copia della lista dei membri, menzionando il loro indirizzo certificato dal segretario vidimato e approvato dal presidente. Capitolo IV. Il consiglio direttivo Articolo 14 1. Il consiglio direttivo governa, gestisce e rappresenta l associazione. Esso è composto da un presidente, da due vice-presidenti, da un segretario e da un tesoriere. Questi incarichi devono essere esercitati da persone differenti. 2. L elezione dei membri del consiglio direttivo, che devono essere associati, si fa su voto dell assemblea generale. Prima di prenderne possesso, le persone elette devono accettare il loro incarico. 3. La nomina e la cessazione degli incarichi devono essere certificati dal segretario uscente, letti e approvati dal presidente uscente, e devono essere trascritte sul registro dell associazione. 4. I membri del consiglio direttivo non possono realizzare alcuna attività retribuita dall associazione. Articolo 15 1. I membri del consiglio direttivo devono esercitare le loro funzioni per un periodo di 3 anni, senza pregiudizio di poter essere rieletto. 2. La cessazione delle funzioni prima della scadenza del mandato regolamentare può verificarsi per i motivi seguenti : a) Dimissioni volontarie presentate per scritto e che espongono i motivi. b) Malattia che impedisce di esercitare le funzioni. c) Cessazione del titolo di membro dell associazione.

d) Sanzione per fatti commessi nell esercizio delle funzioni, imposta conformemente alla clausola dell art. 13.3 degli statuti. 3. I posti vacanti in seno al consiglio direttivo dovranno essere occupati da dei membri designati durante la riunione successiva dell assemblea generale. Durante questo periodo, l incarico (o gli incarichi) vacanti può essere occupato provvisoriamente da un membro dell associazione. Article 16 1. Il consiglio direttivo gode delle seguente facoltà a).rappresentare, dirigere e gestire l associazione nella maniera più ampia riconosciuta dalla legge ; eseguire le decisioni prese dall assemblea generale, conformemente alle norme, istruzioni e direttive stabilite da questa assemblea. b) Prendere gli accordi necessari in relazione ai rapporti con gli organismi pubblici, esercitare tutti i tipi di azione legale e interporre i ricorsi appopriati. c) Proporre all assemblea generale la difesa degli interessi dell associazione. e) Proporre all assemblea generale la difesa dell istituzione della quota parte che deve essere versata dai membri dell associazione. f) Presentare il bilancio e lo stato dei conti di ciascun esercizio all assemblea generale per la loro approvazione, e calcolare il budget dell esercizio seguente. g) Assumere gli eventuali impiegati dell associazione. h) Controllare la compatibilità e verificare il funzionamento normale dei servizi. i) Stabilire dei gruppi di lavoro per raggiungere nel modo più efficace e efficiente possibile gli obiettivi dell associazione, e autorizzare le azioni progettate da questi gruppi. j) Nominare i membri del consiglio direttivo incaricati in ciascun gruppo di lavoro, su proposta di questi gruppi di lavoro. k) Portare a buon fine le azioni necessarie presso gli organismi pubblici, gli enti e altre persone, per ottenere : - Delle sovvenzioni o altri tipi di aiuto. - L utilizzazione di locali o di immobili che possono diventare un luogo di domicilio o di comunicazione, oltre che un centro di riunioni per i cittadini. l) Aprire dei conti bancari e di risparmio in banche di credito o di risparmio, e collocare dei fondi figuranti su questi conti. La disposizione di questi fondi è specificata nell articolo 29. m) Risolvere provvisoriamente tutti i casi non previsti negli statuti e esporli durante la riunione seguente dell assemblea generale. n) Assumere tutte le altre facolta non assegnate in modo specifico a un altro organo di direzione dell associazione che è stato espressamente delegato. Articolo 17 1. Il consiglio direttivo, convocato in via preliminare dal presidente o dalla persona che lo rimpiazza deve riunirsi in sessione ordinaria con la periodicità decisa dai suoi membri, che non può in alcun caso essere superiore a un anno. 2. Il consiglio direttivo deve riunirsi in sessione straordinaria quando il presidente convoca la detta sessione o se essa è richiesta dal 60% dei membri del consiglio direttivo. Article 18 1. Il consiglio direttivo è considerato costituito in modo valevole se è stato convocato con un preavviso e se è approvato per un quorum della metà piu uno dei voti. 2. I membri del consiglio direttivo sono obbligati ad assistere a tutte le riunioni convocate. Essi possono nondimeno mancare per dei motivi giustificati. L assistenza del presidente, del segretario o dei loro sostituti è obbligatoria. 3. Il consiglio direttivo adotta degli accordi a maggioranza semplice dei voti delle persone presenti. Article 19 1. Il consiglio direttivo può delegare una delle sue facoltà a una o più commissioni o a dei gruppi di lavoro, se egli dispone del voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. 2. Il consiglio direttivo può ugualmente nominare, con lo stesso quorum, uno o più mandatari per esercitare una funzione precisa, con le facoltà che gli sembrano appropriate in ciascun caso.

Article 20 Gli accordi del consiglio direttivo devono essere menzionati nel libro dei rendiconti e firmato dal segretario e dal presidente. Il rendiconto della seduta precedente deve essere letta e approvata o emendata all inizio di ogni riunione del consiglio direttivo. Capitolo V. Il presidente e il vice presidente Articolo 21 1. Il presidente deve ricoprire le seguenti funzioni : a) Dirigere e rappresentare legalmente l associazione, delegato dall assemblea generale e dal consiglio direttivo. b) Presiedere e dirigere il dibattito dell assemblea generale e del comitato di direzione. c) Emettere un voto decisivo in caso di ballotaggio. d) Stabilire la convocazione delle riunioni dell assemblea generale e del consiglio direttivo. e) Visionare gli atti e i certificati emessi dal segretario dell associazione. f) Detenere le attribuzioni della propria funzione e quelle delegate dall assemblea generale o dal consiglio direttivo. 2. In caso di assenza o di malattia, il presidente è sostituito dal vice-presidente o dal membro più anziano del consiglio, in questo ordine. Capitolo VI. Il tesoriere e il segretario Articolo 22 La funzione di tesoriere consiste nel sorvegliare e controllare le risorse dell associazione, oltre che a elaborare il budget, il bilancio e la liquidazione dei conti. Egli deve tenere un libro di cassa, segnare le ricevute delle quote-parte e altri documenti di tesoreria, pagare le fatture approvate dal consiglio direttivo visionate preliminarmente dal presidente, e versare il denaro restante su dei conti delle banche di credito o di risparmio. Articolo 23 La funzione del segretario consiste nel sorvegliare la documentazione dell associazione, a scrivere, redigere e segnare i rendiconti delle riunioni dell assemblea generale e del consiglio direttivo, a redigere e autorizzare i certificati prima di essere deliberati, oltre che a tenere il libro del registro dei membri. Capitolo VII. Le commissioni o gruppi di lavoro Articolo 24 La creazione e la costituzione delle commissioni o gruppi di lavoro devono essere presentate dai membri dell associazione interessati, che devono informare il consiglio direttivo e fare una relazione delle attività proposte. Il consiglio direttivo è incaricato di analizzare le differenti commissioni o gruppi di lavoro, di cui le persone responsabili devono presentare un rapporto dettagliato. Capitolo VIII. Regime economico Articolo 25 L associazione non possiede alcun patrimonio di fondazione. Article 26 Le risorse economiche dell associazione provengono da : a) La quota-parte fissata dall assemblea generale che deve essere versata dai suoi membri. b) Le soffenzioni ufficiali o particolari c) I doni, eredità o legati. d) Le rendite del patrimonio o le altre eventuali rimesse. Articolo 27 Tutti i membri dell associazione devono aiutare economicamente l associazione, versando una quotaparte, nel modo e nelle proporzioni stabilite dall assemblea generale, e su proposizione del consiglio

direttivo. L assemblea generale potrà evitare il pagamento della quota-parte di un membro che ne ha fatto domanda per delle ragioni personali. L assemblea generale può stabilire una quota-parte di entrata nell associazione, una quota-parte mensile (dovendo essere versata ogni mese, ogni trimestre o ogni semestre, in funzione delle disposizioni del consiglio direttivo) e una quota-parte straordinaria. Article 28 L esercizio economico coincide con l anno naturale e deve essere chiuso il 31 dicembre. Articolo 29 I conti bancari o di risparmio aperti presso istituti di credito o di risparmio devono comportare la firma del presidente e/o del tesoriere. Una sola di queste due firme è sufficiente per poter disporre dei fondi. Capitolo IX. Il regime disciplinare Articolo 30 L organo di direzione può sanzionare le infrazioni commesse dai membri che non eseguono i loro compiti. Queste infrazioni possono ricevere la qualificazione d infrazioni leggere, gravi e molto gravi. Le sanzioni corrispondenti possono andare da una ammonizione a l esplulsione dall associazione, in funzione del regolamento interno. La procedura di zanzione è eseguita d ufficio o come conseguanza di una denuncia o di una comunicazione. In un tempo di 10 giorni, il consiglio direttivo deve nominare un istruttore che sarà incaricato di occuparsi della pratica della sanzione e di proporre la soluzione in un tempo di 15 giorni, con l ascolto preliminare del presunto colpevole. La risoluzione finale, deve essere motivata e approvata da due terzi dei membri del consiglio direttivo, deve essere adottata da questo organo di direzione in un tempo di 15 giorni. Le persone interessate possono ricorrere contro la sanzione per fatti gravi e molto gravi decisi dal consiglio direttivo se il regolamento interno stabilisce la procedura per ciò nel corso della prima assemblea generale successiva ai fatti. Capitolo X. Scioglimento Article 31 L associazione può essere sciolta su decisione dell assemblea generale, convocata con un carattere straordinario espressamente per questo scopo. Articolo 32 1. Una volta accettato lo sciolimento, l assemblea generale deve prendere le misure necessarie in cio che concerne la destinazione dei beni e dei diritti dell associazione, oltre che la fine, l estinzione e la liquidazione di tutte le operazioni in corso. 2. Se lo ritiene necessario, l assemblea è abilitata a eleggere una commissione di liquidazione. 3. I membri dell associazione sono esenti da responsabilità personale. La loro responsabilità è limitata alla esecuzione delle obbligazioni che hanno volontariamente contratto. 4. Le somme risultanti dalla liquidazione deve essere rimessa direttamente a l entità pubblica o privata a scopo non lucrativo che, sul territorio d azione dell associazione, si distingue per la sua attività in favore di opere di carità. 5. Se l assemblea generale non conferisce questo compito a una commissione di liquidazione designata specialmente per questo caso, le funzioni di liquidazioni e di esecuzioni degli accordi cui si riferiscono i paragrafi precedenti del presente articolo restano di competenza del consiglio direttivo. Fatto a Firma di tutti i membri fondatori J-DE10006A