Vincenzo Lamberti Ragioniere Commercialista vincenzo.lamberti@studio-lamberti.it Carlo Lamberti Dottore Commercialista Revisore Legale carlo.lamberti@studio-lamberti.it Maria Carmina Gallucci Avvocato Civile e Penale info@studiogallucci.com CIRCOLARE N.11/2016 IN BREVE Procedimento di concessione della CIGO: le istruzioni Chiarimenti MLPS sull apprendistato Regime fiscale dei contributi versati al fondo sanitario integrativo Credito d'imposta e agevolazioni UE nella ricerca e sviluppo L assegno di incollocabilità decorrente dal 1 luglio 2016 TFR: la rivalutazione al 14 agosto 2016 APPROFONDIMENTI Integrazione salariale ordinaria e procedimento di autorizzazione delle domande Deducibilità dei contributi al fondo sanitario integrativo: i chiarimenti dell AE Cumulabilità del credito d imposta nella R&S PRINCIPALI SCADENZE 1
IN BREVE AMMORTIZZATORI SOCIALI Procedimento di concessione della CIGO: le istruzioni, Circolare 1 agosto 2016, n. 139 L' - con Circolare 1 agosto 2016, n. 139 - ha fornito le istruzioni relative al nuovo procedimento amministrativo di concessione dell integrazione salariale ordinaria che si applica per le domande di concessione di CIGO presentate dal 29 giugno 2016. Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali prevede: l invio della domanda di prestazione e del flusso UniEmens da parte dell azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG; la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali ; l abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati; il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite UniEmens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall azienda (conguaglio). Vedi l'approfondimento APPRENDISTATO Chiarimenti MLPS sull apprendistato MLPS, Interpelli 11 agosto 2016, n. 21 e n. 22 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con due Interpelli ha fornito dei chiarimenti in merito alla contribuzione da versare in caso di formazione esterna dell apprendista e sulla possibile instaurazione di tale contratto nelle aziende con contratti di solidarietà difensivi aperti. Nello specifico: l Interpello n. 21/2016 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015, recante il riordino delle normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, chiarendo che è possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva, anche mediante l attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge, ex D.Lgs. n. 81/2015. l Interpello n. 22/2016 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, precisando che il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell obbligo di versamento contributivo. IMPOSIZIONE FISCALE, AGEVOLAZIONI Regime fiscale dei contributi versati al fondo sanitario integrativo Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 agosto 2016, n. 65/E 2
L Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 2 agosto 2016, n. 65/E - ha ritenuto deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dai pensionati, in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sempreché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. Vedi l'approfondimento Credito d'imposta e agevolazioni UE nella ricerca e sviluppo Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 agosto 2016, n. 66/E L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 3 agosto 2016, n. 66/E - ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione del credito d imposta in ricerca e sviluppo, nel caso in cui la società richiedente risulti beneficiaria già di due differenti agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo previste dall Unione Europea. Vedi l'approfondimento INAIL, PRESTAZIONI L assegno di incollocabilità decorrente dal 1 luglio 2016 D.M. 8 luglio 2016; INAIL, Circolare 25 agosto 2016, n. 29 In data 8 agosto 2016 è stato pubblicato - nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - il D.M. 8 luglio 2016 che stabilisce, sulla base della Determina del Presidente INAIL del 15 giugno 2016, n. 227, il nuovo importo dell assegno di incollocabilità (decorrente dal 1 luglio 2016) pari a 256,39. Anche l'inail - con Circolare 25 agosto 2016, n. 29 - ha, ovviamente, confermato tale importo, chiarendo che - a differenza degli scorsi anni - non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell Istituto. RETRIBUZIONE TFR: la rivalutazione al 14 agosto 2016 ISTAT, Comunicato 11 agosto 2016 L'ISTAT - con comunicato 11 agosto 2016 - ha reso noto che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori tra il 15 luglio 2016 ed il 14 agosto 2016, la quota di TFR accantonata al 31 dicembre 2015, deve essere rivalutata utilizzando il coefficiente di rivalutazione pari a 0,945093 %. 3
APPROFONDIMENTI AMMORTIZZATORI SOCIALI Integrazione salariale ordinaria e procedimento di autorizzazione delle domande L' - con Circolare 1 agosto 2016, n. 139 - ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), anche alla luce dei nuovi criteri di esame delle domande, ex Decreto MLPS del 15 aprile 2016, n. 95442. La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016. Le domande di CIGO per mancanza di lavoro/commesse devono caratterizzarsi per la contrazione dell attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. Per quanto riguarda, invece, la fattispecie che integra la causale "crisi di mercato", essa si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda (al riguardo, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni). Entrambe le fattispecie, in ogni caso, non sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell istanza, abbiano avviato l attività produttiva da meno di un trimestre. Le fattispecie di fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva, si verificano precipuamente nel settore edilizio e sono appunto legate alle modalità di svolgimento del lavoro in tale campo. In particolare, l ipotesi di "fine cantiere o fine lavoro" riguarda brevi periodi di sospensione dell attività lavorativa non superiori a tre mesi, tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro. La "fine fase lavorativa" è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (ad esempio, carpentieri, imbianchini, etc.) che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego; la sospensione, tuttavia, non deve interessare l intera maestranza. La causale "perizia di variante e suppletiva" si riferisce alle sospensioni dell attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Infine, per la "perizia di variante e suppletiva", l integrabilità è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. La "mancanza di materie prime/componenti" necessari alla produzione è integrabile se è dimostrata da ricerche di mercato effettuate (tramite mail, contatti epistolari, etc. ) e rimaste senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse; di contro, in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro la domanda va rigettata perché a lui imputabile. Quanto, poi, alle fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità, la norma fa riferimento a: incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell attività per ordine di 4
pubblica autorità per cause non imputabili all azienda e/o ai lavoratori. In caso di mancata fornitura dell energia elettrica deve risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile; i provvedimenti giudiziali e amministrativi d urgenza ancorché provvisori escludono l integrabilità della causale. In merito alle fattispecie di guasto dei macchinari o di revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza, l azienda deve produrre l attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l intervento, specificandone la tipologia e la non prevedibilità del guasto; per la "manutenzione straordinaria", nella suddetta attestazione deve risultare l eccezionalità dell intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinarie e programmabili. Non sono meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente: mancanza di fondi; chiusura per ferie; preparazione campionario; infortunio o morte del titolare; sosta stagionale, inventario; mancanza di fondi impresa committente. IMPOSIZIONE FISCALE, AGEVOLAZIONI Deducibilità dei contributi al fondo sanitario integrativo: i chiarimenti dell AE L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 2 agosto 2016, n. 65/E - ha affrontato la tematica della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi che i lavoratori in quiescenza versano, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti. Al riguardo, l AE ha ricordato che: i contributi versati a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute, sono deducibili dal reddito complessivo nel limite di 3.615,20 (la deducibilità però non è riconosciuta nell'ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico); i contributi di assistenza sanitaria, versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, dal datore di lavoro o dal lavoratore, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente purché di ammontare inferiore al limite di 3.615,20 e tale esclusione, invece, opera anche per i contributi versati per i familiari non a carico. Peraltro, i contributi versati agli enti o casse con fini esclusivamente assistenziali sono esclusi dal reddito anche quando versati da lavoratori in pensione, purché siano rispettate le medesime condizioni previste per i dipendenti in servizio. L AE, con la Risoluzione de quo, chiarisce che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dai pensionati, in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sempreché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. Tale deducibilità, poi, è riconosciuta nel limite di 3.615,20 e nel rispetto delle medesime condizioni e limiti previsti per i dipendenti in servizio. 5
Cumulabilità del credito d imposta nella R&S L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione n. 66/E/2016 - ha ribadito che il bonus R&S (credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo, ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, modificato dalla legge n. 208/2015) è cumulabile, non sussistendo un divieto di cumulo dell agevolazione con altre misure di favore. La corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell agevolazione, con riferimento sia al periodo d imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente), prevede che i costi vanno assunti al lordo di altri contributi ricevuti sui medesimi. A seguito del calcolo occorre verificare che il credito d'imposta spettante, cumulato con i contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili presi a base di calcolo del beneficio, non risulti superiore ai medesimi costi ammissibili nel periodo di imposta per il quale si intende accedere all agevolazione. Le spese per le quali si intende fruire del credito d imposta vanno assunte al lordo dei contributi ricevuti (anche nel caso in cui il contributo sia pari all intero costo) e raggruppate per singole categorie di costi ammissibili, e non per singoli progetti del contribuente. 6
PRINCIPALI SCADENZE Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati giovedì Mod.770 Proroga trasmissione Sostituto 15/9/2016 all'agenzia delle Entrate d'imposta del modello 770/2016 giovedì 15/9/2016 Mod.770 Semplificato Proroga trasmissione all'agenzia delle Entrate del modello 770/2016 Ordinario Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Versamento contributo ordinario fondo di solidarietà residuale Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Sostituto d'imposta lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. 0J) Committenti Modalità Trasmissione telematica Trasmissione telematica - Denuncia Uniemens 7
ex ENPALS INPGI CASAGIT INAIL IRPEF Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Accentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1 gennaio 2017 Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente lavoro Aziende agricole Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti lavoro Sostituti d'imposta Modello F24/Accise - Denuncia modello DASM Bonifico bancario - Denuncia modello DASM Presentazione istanza 8
IRPEF IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno, l addizionale residua dovuta e versata in un unica soluzione Sostituti d'imposta Sostituti d'imposta 9