La nuova cassa integrazione ordinaria Le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 148/2015 in attuazione del Job Act
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1 La nuova cassa integrazione ordinaria Le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 148/2015 in attuazione del Job Act Francesco Cianci 22 Novembre 2016
2 OBIETTIVI L analisi dei punti centrali della riforma La comprensione della nuova normativa sulla cassa integrazione ordinaria
3 INDICE Campo di applicazione della CIGO: a quali imprese è diretta Causali per richiesta CIGO Soggetti beneficiari della prestazione Misura/durata della CIGO Aspetti procedurali della domanda di CIGO Il concetto di unità produttiva
4 FONTI NORMATIVE LEGGE N. 164 DEL 20 MAGGIO 1975 LEGGE N. 183 DEL 10 DICEMBRE 2014 D.LGS. N. 148 DEL 24 SETTEMBRE 2015 LEGGE N. 208 DEL 2015 (legge di Stabilità) MESSAGGIO HERMES N DEL 24 SETTEMBRE 2015 CIRCOLARE INPS N. 197 DEL 2 DICEMBRE 2015 CIRCOLARE INPS N. 7 DEL 20 GENNAIO 2016 MESSAGGIO HERMES N DEL 3 MARZO 2016 MESSAGGIO HERMES N DEL 20 APRILE 2016 MESSAGGO HERMES N DEL 01 LUGLIO 2016 CIRCOLARE INPS N. 139 DEL 01 AGOSTO 2016
5 IMPRESE DESTINATARIE DEL TRATTAMENTO Art. 10 D.lgs. N. 148 Conferma normativa già vigente Cooperative di produzione e lavoro assimilabili alle industrie Imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini Cooperative agricole/consorzi attività di produzione/trasformazione/commercializzazione prodotti agricoli dipendenti Tempo Indeterminato Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, acqua e gas; Imprese produttrici di calcestruzzo Imprese addette ad impianti elettrici/telefonici Imprese di armamento ferroviario Imprese artigiane con attività di escavazione Ad eccezione di quelle che svolgono attività in laboratori con organizzazione e strutture distinte dall attività di escavazione
6 Art. 5 D.lgs. N. 148 IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (Connesso al maggiore utilizzo del trattamento non più alle dimensioni dell impresa) E dovuto un contributo pari ad una percentuale della retribuzione globale spettante al lavoratore, nella misura del: 9% fino a 52 settimane nel quinquennio mobile 12% oltre le 52 settimane e fino a % oltre le 104 settimane Art. 13 D.lgs. N. 148 IL CONTRIBUTO ORDINARIO (Connesso ai limiti dimensionali dell azienda) Contributo per ciascun lavoratore, in base ai limiti dimensionali dell azienda (Ridotto di circa il 10% rispetto alle norme previgenti)
7 SOGGETTI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO DI CIGO Artt. 1-2 D.lgs. N. 148 Confermano normativa già vigente Operai, impiegati e quadri con rapporto di lavoro subordinato NOVITA INTRODOTTE DAL DECRETO N. 148 CIGO agli apprendisti con contratto professionalizzante Requisito dell'anzianità contributiva (già previsto per la CIGS) - Salvo eventi «oggettivamente non evitabili» Possesso di almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro presso la stessa unità produttiva nell anzianità si computano: Ferie Festività Infortuni Maternità obbligatoria
8 MISURA DEL TRATTAMENTO DI CIGO Art. 3 D.lgs. N. 148 Conferma normativa già vigente Importo dell 80% della retribuzione globale per ore di lavoro non prestate due massimali di retribuzione rivalutati annualmente Circolare n. 197/2015 Prevede, all allegato 3, un algoritmo di calcolo dell integrazione salariale
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10 DURATA MASSIMA CIGO Art. 12 D.lgs. N. 148 Conferma normativa già vigente Fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative Prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane (salvo eventi «oggettivamente non evitabili») Se l impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO Nuova domanda solo dopo 52 sett. di normale attività lavorativa
11 DURATA TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ordinari + straordinari NON PUO SUPERARE Art. 4 D.lgs. N. 148 a) 24 MESI NEL QUINQUENNIO MOBILE (imprese edili: 30 mesi) b) 52 SETTIMANE NEL BIENNIO MOBILE (art.6 legge n. 164/1975) (Salvo eventi «oggettivamente non evitabili») Conferma normativa già vigente Per ciascuna unità produttiva c) ORE AUTORIZZATE NON SUPERIORI ad 1/3 di quelle lavorabili nel biennio mobile In relazione ai lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente Punto 1.3 circolare n. 197/2015 Punto 2.3 circolare n. 197/2015 Punto 1.4 circolare n. 197/2015 Punto 2.3 circolare n. 197/2015
12 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGO E ISTRUTTORIA Art. 15 D.lgs. N. 148 NOVITA INTRODOTTA DAL DECRETO N. 148 La domanda va presentata (in via telematica) entro 15 giorni dall inizio della sospensione /riduzione attività All atto di presentazione della domanda la ditta deve attestare l adempimento dell informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.lgs. N. 148) Se la domanda è presentata oltre i 15 giorni, l evento è indennizzabile solo fino ad una settimana prima. Termine di decadenza di sei mesi per conguaglio della prestazione. Causa di sospensione/riduzione attività Prevedibile durata sospensione Nominativi lavoratori interessati Ore richieste
13 MODALITA DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELL AZIENDA (Messaggio n del 20 aprile 2016) Domande CIGO con «Ticket Uniemens» a partire dal 23 maggio 2016 All interno delle funzioni «CIG Ordinaria» E disponibile l applicazione UNICIGO Alla voce «Flusso web» Deve essere compilata la «domanda semplificata» Associando alla medesima uno specifico ticket Che ne consentirà la trasmissione telematica Il ticket è prelevabile dall applicazione UNICIGO, oppure dallo stesso Uniemens, indicato come «IdentEventoCIG» Il ticket deve sempre essere riportato sull Uniemens
14 DECORRENZA TRATTAMENTO DAL LUNEDI DELLA PRIMA SETTIMANA RICHIESTA ISTRUTTORIA Dall 1/01/2016: Abolizione commissioni provinciali Competenza esclusiva a decidere: Direttore di sede provinciale Se il primo giorno di sospensione non coincide con il lunedì, l azienda potrà indicare, con autocertificazione, un diverso termine di decorrenza per la prestazione. Temporaneamente secondo i criteri già applicati dalle Commissioni Provinciali. Successivamente, secondo i criteri che saranno dettati in un Decreto Ministeriale da adottarsi ai sensi dell art. 16 comma 2 D.lgs. 148/2015.
15 TERMINI PER IL CONGUAGLIO DELLA PRESTAZIONE Termine di decadenza pari a 6 mesi Per trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e non ancora conclusi entro tale data. Decorre Dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione oppure dalla data di provvedimento di concessione, se successivo. Per trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale si è concluso prima della data di entrata in vigore del decreto. Decorre Dalla data di entrata in vigore del decreto
16 IL CONCETTO DI UNITA PRODUTTIVA (Circolare n. 197/2015 punto 1.4) LA SEDE LEGALE, GLI STABILIMENTI, LE FILIALI, I LABORATORI DOTATI DI ORGANIZZAZIONE AUTONOMA INDIPENDENZA TECNICA (realizzazione dell intero ciclo produttivo oppure di una sua fase completa) PRESENZA DI LAVORATORI ADDETTI IN VIA CONTINUATIVA ALL UNITA PRODUTTIVA L AZIENDA DEVE: Compilare il file CSV allegato alla circolare obbligatoriamente, pena la respinta della domanda per carenza di documentazione. Indicare nella domanda telematica di CIGO l Unità Produttiva interessata alla richiesta (se non corrisponde alla sede legale o non è ancora censita, dovrà essere definita su UNIEMENS)
17 IL DECRETO N E LA CIRCOLARE INPS 139/2016 Art. 16, comma 2, decreto 148/2015 «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione».
18 Art. 1: concessione integrazione salariale ordinaria A decorrere dal 1/1/2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente competente per le seguenti causali: 1 SITUAZIONI AZIENDALI DOVUTE A EVENTI TRANSITORI INCLUSE LE INTEMPERIE STAGIONALI NON IMPUTABILI ALL IMPRESA O AI DIPENDENTI 2 SITUAZIONI DI MERCATO TEMPORANEE Decreto n /
19 Art. 2: esame delle domande Con riferimento all epoca in cui ha avuto inizio la crisi senza tenere conto delle circostanze sopravvenute successivamente 3 Indica le RAGIONI che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa L impresa deve presentare una RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 1 2 Nell ESAME DELLE DOMANDE di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa il contesto economico produttivo in cui l impresa opera
20 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie 3 MANCANZA DI LAVORO/COMMESSE CRISI DI MERCATO 9 GUASTO AI MACCHINARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4 Art. 4 FINE CANTIERE FINE LAVORO FINE FASE LAVORATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI PROGETTI 8 INCENDI ALLUVIONI SISMI CROLLI MANCANZA ENERGIA ELETTRICA IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI 5 MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI 6 EVENTI METEO 7 SCIOPERO DI UN REPARTO O ALTRA IMPRESA 20 Decreto n /2016
21 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 3 FATTISPECIE DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA 3 MANCANZA DI LAVORO COMMESSE CRISI DI MERCATO Sospensione o riduzione dell attività lavorativa derivante dalla significativa RIDUZIONE di ORDINI E COMMESSE Andamento degli ORDINI di lavoro o delle COMMESSE BILANCIO e fatturato Andamento degli INDICATORI economicofinanziari di bilancio (se richiesta) Sospensione o riduzione dell attività Andamento degli ORDINI di lavoro o delle COMMESSE lavorativa per MANCANZA di lavoro o di commesse derivante BILANCIO e fatturato DALL ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento degli o del settore merceologico INDICATORI economicofinanziari di bilancio (se richiesta) CONTESTO economico produttivo del settore o CONGIUNTURA negativa che interessa il mercato di riferimento
22 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 4 4 FINE FATTISPECIE CANTIERE FINE LAVORO DESCRIZIONE Brevi periodi di sospensione tra la fine di un CANTIERE e l inizio di un altro NON SUPERIORI A 3 MESI Brevi periodi di sospensione tra la fine di un LAVORO e l inizio di un altro NON SUPERIORI A 3 MESI RELAZIONE TECNICA DURATA PREVISTA e FINE DEI LAVORI o della fase lavorativa. Copia del CONTRATTO con il committente o del VERBALE del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa (se necessaria) FINE FASE LAVORATIVA Sospensione dell attività dei lavoratori specializzati addetti a PARTICOLARE LAVORAZIONE che al termine della fase lavorativa restano inattivi in attesa di reimpiego 22
23 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 4 4 PERIZIA FATTISPECIE DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività dovuta a SITUAZIONI DI ACCERTATA IMPREVEDIBILITÀ ED ECCEZIONALITÀ non imputabili alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d opera RELAZIONE TECNICA IMPREVEDIBILITÀ della perizia di variante e suppletiva al progetto Idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa L IMPREVEDIBILITÀ della stessa (se necessaria) Decreto n /2016
24 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 5 e 6 5 MANCANZA FATTISPECIE DI MATERIE PRIME O COMPONENTI DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività dovuta a MANCANZA DI MATERIE PRIME o di componenti necessarie alla produzione non imputabile all impresa RELAZIONE TECNICA Modalità di STOCCAGGIO e data di ordine di materie prime e componenti Iniziative utili al REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME o componenti di qualità equivalente, comprese le attività di ricerca di mercato intraprese senza risultato positivo 6 EVENTI METEO Sospensione o riduzione di attività lavorativa dovuta ad EVENTI METEREOLOGICI EVENTO METEOROLOGICO Attività e fase lavorativa in atto al verificarsi dell evento CONSEGUENZE che l evento ha determinato BOLLETTINI METEO Decreto n /
25 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 7 7 SCIOPERO FATTISPECIE DI UN REPARTO O DI ALTRA IMPRESA DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività dovuta a SCIOPERO E PICCHETTAGGIO DI MAESTRANZE NON SOSPESE dall attività lavorativa all interno dell impresa SCIOPERO DI ALTRA IMPRESA la cui attività è strettamente collegata all impresa richiedente la CIGO RELAZIONE TECNICA EFFETTI DELLO SCIOPERO sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull impresa In caso di sciopero di altra impresa, il COLLEGAMENTO dell attività con quest ultima. 25 Decreto n /2016
26 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 8 8 INCENDI FATTISPECIE ALLUVIONI SISMA CROLLI MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività per EVENTO NON DOLOSO e non imputabile alla responsabilità dell impresa Sospensione o riduzione di attività per EVENTI IMPROVVISI E DI RILIEVO Sospensione o riduzione dell attività per FATTI SOPRAVVENUTI, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell impresa e dei lavoratori, dovuti ad EVENTI IMPROVVISI e di rilievo o da ORDINI della pubblica utilità determinati da circostanze non imputabili all impresa RELAZIONE TECNICA NON IMPUTABILITÀ della sospensione o riduzione di attività ad impresa e a lavoratori VERBALI E ATTESTAZIONI della autorità competenti (vigili del fuoco, enti erogatori) comprovanti la natura dell evento NON IMPUTABILITÀ della sospensione o riduzione di attività ad impresa e a lavoratori DICHIARAZIONI DELLA PUBBLICA AUTORITÀ che attestano l impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l attività lavorativa Decreto n /
27 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 9 9 GUASTO FATTISPECIE AI MACCHINARI DESCRIZIONE Sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a guasti ai macchinari causato da un EVENTO IMPROVVISO E NON PREVEDIBILE RELAZIONE TECNICA Puntuale effettuazione della MANUTENZIONE secondo la normativa vigente Attestazione dell impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la NON PREVEDIBILITÀ DEL GUASTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a REVISIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTI con carattere di eccezionalità e urgenza che NON RIENTRA NELLA NORMALE MANUTENZIONE Puntuale effettuazione della MANUTENZIONE secondo la normativa vigente Attestazione dell impresa che è intervenuta da cui risulti L ECCEZIONALITÀ DELL INTERVENTO, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile Decreto n /2016
28 Art. 10: cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà 10 La CIGO può essere concessa nelle UNITÀ PRODUTTIVE in cui è in corso una riduzione dell orario di lavoro a seguito di stipula di CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ Deve riferirsi a lavoratori distinti Non deve avere una durata superiore a 3 mesi fatta salva l ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili Ai fini del computo della DURATA MASSIMA COMPLESSIVA di cui all art. 4 del decreto 148/2015 le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono COMPUTATE PER INTERO E COME GIORNATE DI CIGO 28
29 Art. 11: Motivazione provvedimento e supplemento di istruttoria 11 Il provvedimento di CONCESSIONE della CIGO o di RIGETTO, totale o parziale, della domanda, deve contenere una MOTIVAZIONE ADEGUATA che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla PREVEDIBILITÀ DELLA RIPRESA DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA In caso di SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA l INPS può richiedere all impresa di fornire ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione della richiesta gli elementi necessari al completamento dell istruttoria e può SENTIRE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI di cui all art. 14 del decreto 148/2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale
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