CIG CIGS Unità produttive

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1 CIG CIGS Unità produttive Focus sulla Circolare Inps n. 9/2017 Torino 28 marzo 2017 A cura di Beniamino Gallo Direzione provinciale di Torino

2 La circolare Inps n. 9/2017 Le nuove regole di funzionamento della CIG e della CIGS hanno richiesto numerosi interventi di chiarimento da parte del Ministero del lavoro, a seguito dei quali è stata pubblicata la circolare n. 9 del La circolare 9/2017, focalizza in particolare l attenzione sui seguenti aspetti: Il calcolo dei 90 giorni di effettivo lavoro; Le Unità produttive; Le regole di calcolo e modalità di versamento del contributo addizionale; Il recupero del TFR nei casi ancora previsti; Le modalità di conguaglio e gestione del periodo transitorio. Pagina 2 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

3 Pagina 3 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017 Requisiti per l accesso alla CIG Per l accesso alla CIG e alla CIGS, il lavoratore deve possedere il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro presso l Unità produttiva interessata dalla CIG/CIGS. I 90 giorni devono essere riferiti al datore di lavoro che colloca il lavoratore in CIG. Ai fini del raggiungimento dei 90 giorni si calcolano i giorni di effettivo lavoro, qualunque sia la durata. Si calcolano anche i periodi di assenza per: Maternità obbligatoria; Ferie; Festività e Infortuni; Il sabato per chi lavora in settimana corta; Il riposo settimanale di domenica o altro giorno.

4 Casi particolari Ai fini dei 90 giorni di effettivo lavoro: In caso di cambio qualifica si calcola il periodo complessivo indipendentemente dalla qualifica del lavoratore. In caso di operazioni societarie si deve tenere conto anche dei periodi di lavoro svolti presso il datore di lavoro cedente. Nei casi di subentro in appalto, per i lavoratori adibiti al medesimo appalto, si tiene conto sia dei periodi di lavoro svolto con il precedente datore di lavoro sia di quelli con il datore di lavoro subentrante nell appalto. Il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro non è richiesto per eventi oggettivamente non evitabili. Si tratta di eventi derivanti da causa di forza maggiore. Per l edilizia l evento meteo è oggettivamente non evitabile. Pagina 4 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

5 Lavoratori somministrati Particolari tipologie di lavoratori Il datore di lavoro è l agenzia di somministrazione che non rientra tra le aziende destinatarie della CIG pertanto in caso di sospensione del lavoro da parte dell utilizzatore, i lavoratori somministrati sono esclusi dalla CIG. Lavoratori in distacco Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico del lavoratore. Se l azienda presso cui il lavoratore è distaccato chiede la CIG, il trattamento non spetta ai distaccati in quanto non sono dipendenti dell azienda che chiede la CIG. Lavoratori intermittenti Se il rapporto di lavoro era già iniziato prima della CIG, il lavoratore ha diritto alla CIG fino alla durata prevista della chiamata. Se la chiamata era programmata ma la sospensione per CIG si verifica prima che il lavoratore venga chiamato, la CIG non spetta. Lavoratrici madri Sono escluse dalla CIG per tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, salvo il caso in cui siano addette a un reparto sospeso completamente. Pagina 5 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

6 Contributo addizionale Il contributo addizionale è pari al: 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% dalla 53^ alla 104 settimana in un quinquennio mobile; 15% dalla 105^ settimana in poi in un quinquennio mobile; Per le imprese che non rispettano i criteri di rotazione il contributo è aumentato di un ulteriore 1%. Ai fini del conteggio delle settimane: si cumulano i periodi di CIG e di CIGS; si contano tutte le settimane delle domande presentate dal ; non si contano le settimane successive al se la domanda è stata presentata prima di tale data; si contano anche le settimane richieste per evento oggettivamente non evitabile. Pagina 6 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

7 Base di calcolo - Esonero dal versamento Il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione persa per le ore non lavorate che coincide con la differenza di retribuzione da accreditare per CIG. La nuova misura del contributo addizionale si applica alle richieste di CIG presentate a decorrere dal anche se riferite a sospensioni iniziate prima di tale data. Si applica il precedente regime per la CIG richiesta entro il ; per le proroghe il cui primo trattamento è richiesto entro il e per le istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali. Il contributo addizionale non è dovuto Per la CIG richiesta per eventi oggettivamente non evitabili; Dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale; Dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell attività che, ricorrendone i requisiti, possono chiedere l intervento della CIG ordinaria; Dalle grandi imprese in crisi soggette all amministrazione straordinaria. Pagina 7 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

8 Quando iniziare il versamento L obbligo di versamento del contributo addizionale decorre dal periodo di paga successivo a quello nel corso del quale viene rilasciata l autorizzazione. Il primo versamento comprende il periodo dall inizio della sospensione fino al mese in corso al rilascio dell autorizzazione. Dal secondo mese successivo, il versamento deve essere fatto mese per mese. Se l autorizzazione interviene a periodo concluso si deve versare in unica soluzione il mese successivo. Nel mese in cui cambia l aliquota (dal 9% al 12% o dal 12% al 15%), la nuova aliquota si applica dal mese successivo. Il contributo addizionale deve essere versato a prescindere dal fatto che la CIG non sia stata ancora conguagliata. Il primo versamento deve essere fatto entro il 18 aprile (due mesi dopo l emanazione della circolare n. 9/2017). Pagina 8 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

9 Esempi Richiesta CIGS per il periodo dal al Rilascio autorizzazione il Nel flusso relativo a «maggio 2017» si versa il periodo dal al A decorrere da «giugno 2017» il contributo addizionale si versa mese per mese Richiesta CIG per il periodo dal al Rilascio autorizzazione il Nel flusso relativo ad «giugno 2017» si versa il contributo addizionale per l intero periodo dal al Pagina 9 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

10 Particolarità per i contratti di solidarietà Gli aumenti stabiliti dalla contrattazione aziendale degli ultimi sei mesi sono esclusi: dalla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione; dalla retribuzione persa da accreditare per CIG; dalla retribuzione persa sulla quale si calcola il contributo addizionale. Pertanto, bisogna valorizzare l elemento <AumRetrCIGS> con l importo riferito agli aumenti, che serve a sottrarre dalla Retribuzione teorica la quota di retribuzione non utile per il calcolo della CIGS e sulla quale non si versa il contributo addizionale. La compilazione dell elemento <AumRetrCIGS> è obbligatoria a partire dal mese di maggio Pagina 10 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

11 Conguaglio delle prestazioni Il conguaglio deve essere effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Il termine dei sei mesi è un termine di decadenza. Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né su denunce Uniemens ordinarie né su flussi di regolarizzazione. Il termine decadenziale è posticipato in caso di sospensione degli adempimenti per calamità naturali. Esempi Periodo autorizzazione: dal al Data delibera Inps Termine di decadenza Ultima denuncia utile per il conguaglio «ottobre 2017» Periodo autorizzazione: dal al Data delibera Inps Termine di decadenza Ultima denuncia utile per il conguaglio «novembre 2017» Pagina 11 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

12 Gestione della CIG con sistema del ticket Con il sistema del ticket la gestione della CIG per i lavoratori avviene mese per mese prima del rilascio dell autorizzazione dell Inps al conguaglio. Per tutte le domande di CIG ordinaria e straordinaria deve essere presentata una domanda con il sistema del ticket. Per la CIG ordinaria la richiesta di ticket è contestuale all invio della domanda. Nel caso di CIG Straordinaria, invece, gli utenti devono prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente procedere a creare ed associare il ticket. In mancanza di abbinamento del Ticket le domande di CIGS non possono essere lavorate. Pagina 12 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

13 Gestione della CIG con sistema del ticket Cosa fa l Inps dopo che ha autorizzato Una volta intervenuta l autorizzazione il sistema calcola la prestazione individuale determinando il «credito dell azienda» che potrà essere conguagliato con l autorizzazione concessa. L azienda deve totalizzare gli importi individuali che ha già comunicato nei mesi scorsi ed esporre il conguaglio della CIG. Il conguaglio è comunque ammesso solo a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell Inps. Nel caso la richiesta di CIG non sia accolta, il datore di lavoro dovrà correggere gli Uniemens già inviati e pagare i contributi dovuti. In tal caso infatti permane l obbligo retributivo nei confronti del lavoratore. Pagina 13 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

14 Calcolo della forza ai fini CIGS L intervento della CIGS è riservato alle aziende che superando determinati limiti dimensionali, tipicamente: più di 15 dipendenti nel semestre precedente nel settore manifatturiero; più di 50 dipendenti nel semestre precedente nel settore del Commercio. La forza aziendale non deve essere confusa con il numero dei dipendenti occupati. Il numero dei dipendenti occupati comprende tutti i lavoratori occupati in azienda a prescindere dalla durata e dalla tipologia di rapporto. La forza aziendale deve invece essere calcolata tenendo conto della tipologia del rapporto di lavoro. Pagina 14 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

15 Particolari criteri di calcolo della forza Lavoratori a tempo determinato Devono essere conteggiati per intero per i mesi di durata del contratto in quanto la disciplina speciale del D.Lgs. 148/2015 prevale su quella generale del D.Lgs. 81/2015 che, all articolo 27, stabilisce che debbano essere contati calcolando il tempo medio mensile negli ultimi due anni. Lavoratori a tempo parziale Devono essere calcolati in proporzione all orario svolto, rapportato al tempo pieno ai fini del calcolo della forza. Lavoratori autonomi dello spettacolo I lavoratori autonomi devono essere sempre esclusi dalla forza aziendale da indicare nel flusso Uniemens nell elemento <ForzaAziendale>. Lavoratori intermittenti Sono conteggiati in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre ai fini della forza da indicare nell elemento <Forza Aziendale>. Pagina 15 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

16 CIGS e recupero del TFR Nel periodo ante riforma, per i lavoratori licenziati nel corso o al termine della CIGS, la quota di TFR relativa al periodo di CIGS restava a carico della CIGS. Il D.Lgs. 148/2015 ha abrogato la possibilità di recupero del TFR, lasciandola solo per i contratti di solidarietà (con limitazioni). Riorganizzazione aziendale e Crisi aziendale Per i lavoratori licenziati al termine o nel corso della CIGS: Non è più possibile recuperare il TFR a carico della CIGS per i periodi antecedenti il licenziamento; Ora l intero TFR rimane sempre a carico del datore di lavoro. Sono fatti salvi i casi particolari per il periodo transitorio CIG in deroga Il recupero non è mai ammesso. Pagina 16 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

17 Recupero del TFR Contratti di solidarietà Il recupero è ancora ammesso ma con delle limitazioni: Il recupero del TFR non è ammesso per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo; o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo; entro 90 giorni dal termine di fruizione della CIGS per Contratto di solidarietà. Ovvero entro 90 giorni dal termine di fruizione di un ulteriore periodo di CIGS concesso entro 120 giorni dal trattamento precedente. Per le aziende operanti con il Fondo di tesoreria, il TFR maturato durante il CDS deve essere versato al Fondo mese per mese, solo al termine del CDS ed entro un anno dalla conclusione dello stesso, il datore di lavoro potrà recuperarlo dal Fondo. Trattandosi di una versamento di natura contributiva, il mancato versamento mese per mese è soggetto all applicazione delle sanzioni civili. Pagina 17 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

18 CIGS e recupero del TFR Disciplina previgente Applicazione della disciplina previgente Si applica ancora la disciplina previgente: Per le domande presentate entro il ; Presentate dopo il relative a proroga di trattamenti già chiesti entro il ; Domande presentate dopo il relative al secondo anno di durata dei programmi biennali di cessazione; Domande presentate tra il e il a condizione che gli accordi sindacali e le sospensioni siano intervenute entro il Pagina 18 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

19 Il concetto di Unità operativa L Inps nel 2010 ha introdotto il concetto di Unità operativa mentre con la riforma della CIG è stato introdotto il concetto di Unità produttiva. Le Unità operative: Sono i luoghi nei quali si svolge in maniera stabile attività lavorativa con uno o più dipendenti; Non si tiene conto dei requisiti di autonomia; La registrazione delle Unità operative è obbligatoria a prescindere dalla durata e dalla consistenza del personale; L Unità operativa è intesa anche come sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità (settore spettacolo). L Unità operativa non ha rilevanza ai fini della CIG. In caso di richiesta di intervento, tutte le settimane si conteggiano sulla sede legale. Pagina 19 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

20 Esempio di Unità operativa Un datore di lavoro che esercita la propria attività a Torino, prende appalti a Milano e Bologna ai quali destina uno o più dipendenti per qualche mese. Deve registrare nell anagrafica aziendale, sul sito dell Inps, le due Unità operative: L Unità operativa di Milano; L Unità operativa di Bologna. L Unità operativa di Torino non va registrata, ad essa è attribuito per default il codice «0» (zero) Deve riportare nel flusso Uniemens dei lavoratori il codice dell Unità operativa nella quale sono occupati (Torino oppure Milano oppure Bologna). Pagina 20 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

21 Pagina 21 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017 Il concetto di Unità produttiva Ai fini della CIG, l Unità produttiva si identifica con: La sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti); Gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma, che svolgano un attività idonea a realizzare l intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa; L unità produttiva deve avere autonomia finanziaria o tecnico funzionale. I requisiti dell autonomia devono essere autocertificati. Nel settore dell edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi: L Unità produttiva ha rilevanza ai fini di tutti i limiti di durata della CIG e della CIGS (conteggio di un terzo delle ore lavorabili nel biennio; controllo dei 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo; delle settimane fruite ai fini del versamento del contributo addizionale, ecc.). deve essere in esecuzione di un contratto di appalto; i lavori devono avere una durata minima di almeno un mese.

22 Criticità gestione Unità Produttive settore edile Per accedere alla CIG i lavoratori devono possedere 90 giorni di effettivo lavoro presso l Unità produttiva. L Unità produttiva deve durare almeno un mese. Effetti collaterali: Se i cantieri durano più di un mese ma meno di tre mesi, nessun lavoratore raggiunge il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro presso l Unità produttiva per accedere alla CIG anche se i lavoratori sono in servizio da anni presso l impresa; Non si potrà quindi chiedere la CIG per l Unità produttiva in quanto ha operato per meno di 90 giorni; Né per quei lavoratori potrà essere chiesta la CIG sulla sede legale perché non erano operativi sulla Unità Produttiva «Sede legale». Soluzione: Se i cantieri durano più di un mese ma meno di tre mesi, non aprire Unità Produttive autonome (l apertura è una facoltà non un obbligo). Pagina 22 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

23 Registrazione delle Unità produttiva Le Unità produttive devono essere registrate nell anagrafica aziendale. La registrazione non deve essere fatta se il datore di lavoro ha una sola sede di lavoro. In questo caso la sede assume sia la funzione di Unità operativa che di Unità produttiva alle quali, in entrambi i casi, viene assegnato per default il codice «0» (zero); La registrazione va fatta entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di apertura, in ogni caso prima di chiedere la CIG; Con la registrazione il datore di lavoro autocertifica il possesso dei requisiti; Se occupato su più Unità produttive, si mette quella del periodo più lungo, se il periodo è pari, si mette l ultima Unità produttiva. Pagina 23 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

24 Modifiche al flusso Uniemens Il codice di censimento delle Unità produttive deve essere inserito nel flusso Uniemens dei lavoratori che vi sono occupati. Nel flusso Uniemens sono ora presenti due distinti elementi: le Unità operative <UnitàOperativa>; e le Unità produttive <UnitaProduttiva>. Da marzo 2017 è obbligatorio indicare per ciascun lavoratore: sia l Unità operativa nella quale è occupato; sia l Unità produttiva ai fini della CIG. Il codice deve essere inserito anche se non esistono ulteriori articolazioni aziendali aventi le caratteristiche di Unità produttiva oltre alla sede legale. In tal caso va inserito in entrambi gli elementi il valore «0» (zero). Pagina 24 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

25 Esempio 1 Azienda che opera su un solo sito produttivo, senza ulteriori Unità operative ne Unità produttive Il sito produttivo (stabilimento, ufficio, sede legale ecc.) assume sia la funzione di Unità operativa che di Unità produttiva. Non è necessario fare la registrazione delle Unità operative o produttive ma è obbligatorio indicare i dati nel flusso Uniemens. In questo caso, il datore di lavoro deve indicare nel flusso Uniemens per tutti i lavoratori: Nell elemento <UnitaOperativa> il codice assegnato per default alla sede legale che è uguale a «0»; Nell elemento <UnitaProduttiva> il codice assegnato per default alla Unità produttiva che è uguale a «0». Pagina 25 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

26 Esempio 2 Azienda che opera con uno stabilimento (sede legale) e una ulteriore Unità operativa Il datore di lavoro deve registrare l ulteriore Unità operativa, alla quale viene assegnato il codice progressivo «1». Per tutti i lavoratori che operano sulla sede legale, nel flusso Uniemens deve essere indicato: Nell elemento <UnitaOperativa> il codice 0; Nell elemento <UnitaProduttiva> il codice 0. Per i lavoratori che operano nell altra Unità operativa, nel flusso Uniemens deve essere indicato: Nell elemento <UnitaOperativa> il codice 1; Nell elemento <UnitaProduttiva> il codice 0 relativo alla sede legale. Pagina 26 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

27 Pagina 27 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017 Esempio 3 Il datore di lavoro deve registrare sul sito dell Inps tutte le Unità operative (alle quali viene assegnato il codice progressivo 1, 2, 3...) e tutte le Unità produttive (alle quali viene assegnato il codice progressivo 1,2,3..). Per tutti i lavoratori che operano sulla sede legale e sulle Unità operative senza autonomia, nel flusso Uniemens deve essere indicato: Nell elemento <UnitaOperativa> il codice dell Unità operativa (es: 0 oppure 1 oppure 2 oppure 3 ecc.); Nell elemento <UnitaProduttiva> il codice 0 relativo alla sede legale. Per i lavoratori che operano nelle altre Unità produttive, nel flusso Uniemens deve essere indicato: Azienda che opera con più Unità operative e più Unità produttive Nell elemento <UnitaOperativa> il codice assegnato alla specifica Unità operativa (es. 1 oppure 2 oppure 3, ecc.); Nell elemento <UnitaProduttiva> il codice assegnato alla specifica Unità produttiva (es. 1 oppure 2 oppure 3, ecc.).

28 Maschera registrazione Unità operative e produttive Spuntando entrambe le caselle si registra automaticamente lo stabilimento sia come Unità produttiva che operativa. Pagina 28 CIG e CIGS Focus circolare 9/2017

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