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Emanato con Decreto Rettorale n. 122, prot. n. 9969/I03, del 6 novembre 2015 REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI E GLI IMPEGNI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Regime di impegno Art. 3 Compiti didattici dei professori Art. 4 Compiti didattici dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato Art. 5 Compiti didattici dei ricercatori a tempo determinato Art. 6 E-learning Art. 7 Riduzione delle attività di didattica frontale Art. 8 Emolumenti correlati ad attività di didattica frontale eccedenti i carichi minimi Art. 9 Partecipazione agli organi collegiali Art. 10 Obbligo di residenza Art. 11 Autocertificazione delle attività svolte Art. 12 Verifica dell effettivo svolgimento delle attività Art. 13 Valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori Art. 14 Fondo di Ateneo per la premialità Art. 15 Disposizioni finali 1

Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa in materia e con particolare riferimento a quanto disposto all art. 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, nonché le modalità di verifica dell effettivo svolgimento e assolvimento degli stessi. Art. 2 Regime di impegno 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. 2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 3. Con riferimento a quanto indicato al comma 2, l impegno annuo massimo rendicontabile per attività di studio e ricerca, anche in relazione a progetti scientifici finanziati da soggetti terzi, è convenzionalmente stabilito in 9 mesi/uomo. 4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Il Rettore verifica preventivamente che il passaggio di regime sia compatibile e coerente con il pieno assolvimento dei compiti didattici di cui agli articoli seguenti a partire dall anno accademico successivo. 5. I Dipartimenti, in sede di programmazione delle attività didattiche, procedono all assegnazione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori di ruolo interni all Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Art.3 Compiti didattici dei professori 1. I professori, oltre a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui 120 ore di didattica frontale, e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, di cui 80 ore di didattica frontale. 2. Rientrano nei compiti didattici e di servizio agli studenti le seguenti attività: a) didattica frontale in corsi ufficiali, intendendosi per essa l attività didattica esclusivamente curriculare, ovvero prevista dai piani di studio, svolta sotto forma di lezioni cattedratiche (insegnamenti o moduli) in corsi di laurea, laurea magistrale, alle quali deve corrispondere il rilascio di crediti formativi universitari a seguito di svolgimento di appositi esami di profitto. Le attività svolte in corsi master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione permanente e ricorrente o realizzati in attuazione di specifiche disposizioni di legge concorrono al raggiungimento del monte ore complessivo di didattica frontale entro il limite del 30% dello stesso; b) didattica integrativa, intendendosi per essa attività non curriculari, quali cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori guidati, lavori di gruppo guidati e ogni altra attività formativa destinata agli studenti iscritti presso l Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche, previste nell ambito di un insegnamento e addizionali rispetto alle ore di didattica frontale, anche coordinate dal titolare dell insegnamento, o parte di esso (modulo); c) ricevimento studenti; d) assistenza e supervisione tesi di laurea; e) svolgimento esami di profitto e di laurea; 2

f) svolgimento prove selettive e di orientamento finalizzate all accesso ai corsi di studio; g) orientamento; h) tutorato, intendendosi con esso l attività finalizzata ad assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. 3. Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle vigenti disposizioni normative in materia, le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono assegnate dal Dipartimento di afferenza in sede di programmazione delle proprie attività. 4. Al fine di cui al comma 3 del presente articolo, i Dipartimenti, anche nel rispetto delle tempistiche fissate dal ciclo della programmazione di Ateneo, adottano apposite deliberazioni da trasmettere al Senato accademico e al Consiglio dell Università per gli adempimenti di competenza, assicurando il pieno utilizzo delle risorse umane e un equilibrata ripartizione dei compiti tra tutto il corpo docente. Art.4 Compiti didattici dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato 1. I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 2. I ricercatori di ruolo a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente attività di didattica integrativa per non meno di 45 ore. L'erogazione della didattica integrativa fino alla soglia minima di 45 ore è, comunque, subordinata all'effettiva e continuativa fruizione da parte di coloro a cui è destinata. 3. I ricercatori di ruolo a tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente attività di didattica integrativa per non meno di 30 ore. L'erogazione della didattica integrativa fino alla soglia minima di 30 ore è, comunque, subordinata all'effettiva e continuativa fruizione da parte di coloro a cui è destinata. 4. Ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo definito, possono essere assegnati, previo loro consenso e fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari di didattica frontale, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi di Ateneo. In tale caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l anno accademico in cui essi svolgono tali corsi o moduli. 5. Le attività di cui al comma 4, se affidate, sono svolte entro il limite massimo di 60 ore per i ricercatori a tempo pieno e di 45 ore per i ricercatori a tempo definito, per ciascun anno accademico. 6. Fatto salvo quanto disposto al presente articolo, debbono intendersi applicabili le disposizioni di cui all art. 3. Art. 5 Compiti didattici dei ricercatori a tempo determinato 1. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito. 2. I ricercatori di ruolo a tempo determinato a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente attività didattica per non meno di 90 ore, di cui almeno 60 ore di didattica frontale. 3. I ricercatori di ruolo a tempo determinato a tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente attività didattica per non meno di 45 ore, di cui almeno 30 ore di didattica frontale. 4. Per ulteriori disposizioni concernenti la figura del ricercatore a tempo determinato si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo adottato ai sensi della vigente normativa in materia. 5. Fatto salvo quanto disposto al presente articolo, debbono intendersi applicabili le disposizioni di cui all art. 3. 3

Art. 6 E-learning 1. La didattica frontale e la didattica integrativa possono essere erogate anche utilizzando modalità telematiche e apposite piattaforme informatiche entro il limite del 30% dei diversi monte ore stabiliti ai sensi del presente Regolamento. 2. Il Consiglio dell Università approva, su proposta del Senato accademico e previo parere del Nucleo di valutazione, le modalità di accertamento e di verifica delle attività svolte. 3. Il Nucleo di valutazione definisce le modalità di valutazione da parte degli studenti dei corsi di cui al presente articolo. Art. 7 Riduzione delle attività di didattica frontale 1. Il Consiglio dell Università, su proposta del Senato accademico, può disporre annualmente la riduzione del monte ore di didattica frontale per le seguenti figure: a) Rettore; b) Pro Rettore; c) Direttore di Dipartimento; d) Coordinatore del Presidio di qualità; e) Coordinatore di corso di laurea; f) Delegato rettorale. 2. La riduzione della didattica frontale non può superare la metà del monte ore complessivo ed è direttamente correlata ai compiti del ruolo svolto che dovrà pertanto essere soggetto a definizione, rilevazione e valutazione secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio dell Università, su proposta del Senato accademico. Art. 8 Emolumenti correlati ad attività di didattica frontale eccedenti i carichi minimi 1. Ai professori di ruolo che abbiano assolto i compiti previsti ai sensi del presente Regolamento possono essere retribuiti gli affidamenti di corsi o moduli curriculari, di cui all art. 3, comma 1, lettera a), eccedenti i carichi didattici ivi indicati, secondo quanto di seguito stabilito: a) ai professori di ruolo a tempo pieno, oltre le 120 ore e nel limite massimo di 180 ore; b) ai professori di ruolo a tempo definito, oltre le 90 ore e nel limite massimo di 135 ore. 2. Ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano assolto i compiti previsti ai sensi del presente Regolamento possono essere retribuiti corsi o moduli curriculari, di cui all art. 3, comma 1, lettera a), secondo quanto di seguito stabilito: a) ai ricercatori che hanno optato per il tempo pieno nel limite massimo delle 60 ore; b) ai ricercatori che hanno optato per il tempo definito nel limite massimo delle 45 ore. 3. Ai ricercatori a tempo determinato che abbiano assolto i compiti previsti ai sensi del presente Regolamento possono essere retribuiti corsi o moduli curriculari, di cui all art. 3, comma 1, lettera a), secondo quanto di seguito stabilito: a) ai ricercatori che hanno optato per il tempo pieno nel limite massimo non eccedente un carico didattico complessivo di didattica frontale di 120 ore; b) ai ricercatori che hanno optato per il tempo definito nel limite massimo non eccedente un carico didattico complessivo di didattica frontale di 90 ore; 4. Deroghe ai limiti massimi di cui al commi 1, 2 e 3 possono essere disposte dal Consiglio dell Università su proposta motivata del Senato accademico e previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo, ferma restando la possibilità per i professori e per i ricercatori di svolgere affidamenti interamente o parzialmente gratuiti. 5. Nel caso l eccedenza del carico didattico sia dovuta allo svolgimento di corsi o moduli opzionali, la retribuzione sarà corrisposta unicamente qualora la frequenza alle lezioni degli studenti rispetti soglie minime stabilite dal Consiglio dell Università, su proposta del Senato accademico. 4

6. Il Consiglio dell Università, valutate le risorse a ciò destinabili, determina annualmente l importo orario degli emolumenti di cui al presente articolo. 7. La corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo avviene entro 60 giorni dal termine degli adempimenti di cui ai successivi articoli 11 e 12. Art. 9 Partecipazione agli organi collegiali 1. La partecipazione agli organi collegiali, inclusi commissioni o gruppi di lavoro istituiti dai competenti organi dell Ateneo, rientra nell adempimento dei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori. Al fine della costituzione di commissioni e gruppi di lavoro, comunque denominati, viene utilizzato il criterio della rotazione. 2. Le eventuali assenze, dovute ad eccezionali e giustificati motivi, debbono essere comunicate anticipatamente per iscritto al responsabile dell organo collegiale prima dell inizio della seduta. 3. La reiterata mancata partecipazione non giustificata comporta l avvio del procedimento disciplinare. 4. Debbono intendersi applicabili le vigenti disposizioni dettate dal Consiglio dell Università in materia di funzionamento degli organi collegiali di Ateneo. Art. 10 Obbligo di residenza 1. I professori e i ricercatori in servizio presso l Ateneo hanno l obbligo di risiedere stabilmente in Aosta o in altro comune del territorio regionale, salvo autorizzazione concessa dal Rettore a risiedere in altra località conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d ufficio. Art. 11 Autocertificazione delle attività svolte 1. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte ai sensi del presente regolamento, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio dell Università, sentito il Senato accademico. 2. L autocertificazione di cui al comma 1 deve essere effettuata improrogabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno. Art. 12 Verifica dell effettivo svolgimento delle attività 1. Il Direttore del Dipartimento di afferenza accerta, sotto la propria responsabilità, l autocertificazione di cui all art. 11 entro il 10 novembre di ogni anno. 2. Qualora, in sede di accertamento, vengano riscontrati inadempimenti o incongruenze rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il Direttore del Dipartimento trasmette al Rettore apposita relazione onde consentire gli adempimenti di competenza. Art. 13 Valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori 1. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 2. Gli esiti delle verifiche di cui all art. 12 concorrono alla valutazione complessiva dei professori e dei ricercatori, i cui criteri e modalità, anche ai fini dell attribuzione degli scatti stipendiali triennali, sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell Università, sentito il Senato accademico. 3. In caso di valutazione negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. La richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. 5

4. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 14. Art. 14 Fondo di Ateneo per la premialità 1. Il Consiglio dell Università disciplina l istituzione di un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori a tempo pieno, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse derivanti dall eventuale mancata attribuzione degli scatti stipendiali. 2. La premialità, che può consistere in compensi in denaro o in disponibilità finanziarie/strumentali aggiuntive per la ricerca o l aggiornamento scientifico, mira a riconoscere e gratificare l eccellenza dell impegno nelle diverse aree di attività dei professori e dei ricercatori: didattica, ricerca e gestione. 3. Il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. 4. Eventuali compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici, sono definiti dal Consiglio dell Università con apposito regolamento. Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. Per i professori e i ricercatori in ruolo presso l Ateneo alla data di emanazione del presente regolamento deve intendersi concessa la deroga di cui all art. 10. Gli eventuali successivi cambi di residenza saranno oggetto di autorizzazione secondo la procedura di cui all art. 10. 2. Il presente regolamento troverà applicazione a partire dall anno accademico 2016/2017. 6