Circolari per la clientela



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Circolari per la clientela Circolare n. 19 del 31 luglio 2014 Modelli 770/2014 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso Pag. 1 di 5

INDICE 1 Premessa... 3 2 Obbligo di presentazione in via telematica... 3 3 Suddivisione in due parti del modello 770/2014 Semplificato... 3 4 Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi... 4 4.1 Ravvedimenti operosi relativi all infedele presentazione dei modelli 770/2013 e alle ritenute del 2013... 4 4.2 Ravvedimento operoso dell omessa presentazione dei modelli 770/2014... 4 Pag. 2 di 5

1 PREMESSA Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 30.7.2014 n. 188, ha annunciato la proroga dal 31.7.2014 al 19.9.2014 dei termini di presentazione dei: modelli 770/2014 Semplificato; modelli 770/2014 Ordinario. Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2014: è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014; sarà recepito a livello normativo con un apposito DPCM. Con la proroga al 19.9.2014 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2013, il cui termine è fissato al 30.9.2014. Rispetto al 2012 e al 2013, la proroga è più corta di un giorno (fino al 19 settembre invece del 20), in considerazione del fatto che il 20.9.2014 cade di sabato e si è quindi voluto evitare che il termine, di fatto, slittasse fino al successivo lunedì 22. Per effetto della proroga al 19.9.2014, sono conseguentemente differiti i termini relativi ai ravvedimenti operosi, ad essa collegati. 2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA Si ricorda che i sostituti d imposta devono presentare all Agenzia delle Entrate i modelli 770/2014, sia Semplificato che Ordinario, esclusivamente in via telematica: direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel; oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle altre dichiarazioni. Trasmissione telematica da parte di più soggetti La trasmissione telematica dei modelli 770/2014 può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto d imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando: vi è l obbligo di presentare sia il modello Semplificato che quello Ordinario; il modello Semplificato viene suddiviso in due parti. 3 SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DEL MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO Anche a seguito della proroga, infatti, resta ferma la possibilità di suddividere il modello 770/2014 Semplificato in due parti, che possono essere trasmesse in via telematica da due soggetti distinti: sostituto d imposta e intermediario; ovvero due intermediari (es. dottore commercialista e consulente del lavoro). Si ricorda che le due parti del modello 770/2014 Semplificato devono tassativamente riguardare: la prima: le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e all assistenza fiscale (conguagli a debito o a credito derivanti dai modelli 730/2013), nonché i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY; la seconda: le comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ai corrispettivi erogati dal condominio a soggetti imprenditori e ai redditi diversi, nonché i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Pag. 3 di 5

La suddivisione del modello 770/2014 Semplificato non è però ammessa se sono state effettuate compensazioni interne di ritenute, ai sensi dell art. 1 del DPR 10.11.97 n. 445: tra i versamenti attinenti alle suddette due parti; ovvero con i versamenti relativi al modello 770/2014 Ordinario. La compensazione interna di ritenute tra versamenti afferenti il modello 770/2014 Semplificato e quello Ordinario comporta infatti l obbligo di presentare il modello Semplificato, non suddiviso in due parti, senza i prospetti ST, SV e SX (prospetti relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni), in quanto i dati in essi contenuti devono essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del modello 770/2014 Ordinario, unitamente alle specifiche informazioni afferenti a quest ultimo modello. In caso di suddivisione in due parti del modello 770/2014 Semplificato: ognuna delle parti deve essere presentata unitamente al relativo frontespizio; nel riquadro Redazione della dichiarazione occorre specificare, nell apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte del modello 770 Semplificato. 4 EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI La proroga al 19.9.2014 del termine di presentazione dei modelli 770/2014 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ad essa collegati. 4.1 RAVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI ALL INFEDELE PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2013 E ALLE RITENUTE DEL 2013 In particolare, per effetto della proroga, slitta al 19.9.2014 anche il termine per regolarizzare, mediante l istituto del ravvedimento operoso: l infedele presentazione dei modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, relativi al 2012; l omessa effettuazione, nel 2013, delle ritenute; l omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2013. Ai sensi dell art. 13 del DLgs. 472/97, infatti, tali ravvedimenti operosi possono essere effettuati: entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (c.d. cause ostative ). Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti: le previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni; per le violazioni relative ai versamenti, anche gli interessi al tasso legale, nella misura: del 2,5%, fino al 31.12.2013; dell 1%, dall 1.1.2014. 4.2 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2014 Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 19.9.2014 per la presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, la violazione può essere regolarizzata, ai sensi del citato art. 13 del DLgs. 472/97: mediante il ravvedimento operoso; nei successivi 90 giorni; sempreché non intervengano le suddette cause ostative. L omessa presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 19.9.2014, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 18.12.2014 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione). Pag. 4 di 5

Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione. Pag. 5 di 5