CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE



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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE Allegato A REGOLAMENTO PER L ACCESSO ED IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI, COSÌ COME INDIVIDUATI NEL D. LGS. 152/2006 e s.m.i., PRESSO LA PIATTAFORMA DEPURATIVA DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE, ALLEGATO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA, CON SEDE IN Art. 1 Al fine di poter effettuare il conferimento di rifiuti all impianto consortile dovrà essere sottoscritto tra il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotone (di seguito, per brevità, indicato come CSI) e ditta conferitrice apposito contratto di smaltimento. Per la stipula del contratto la ditta dovrà presentare la seguente documentazione: a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; b) Autocertificazione antimafia; c) Polizza fideiussoria redatta secondo lo schema allegato al contratto; d) Certificato di iscrizione all albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; e) Fotocopia dei libretti di circolazione degli automezzi autorizzati. Possono essere conferiti tramite autobotti /autocisterne/autospurghi o altri sistemi preventivamente autorizzati dal Csi, per il trattamento presso la propria piattaforma depurativa, i rifiuti liquidi aventi le caratteristiche quali - quantitative di cui all elenco allegato classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti, dalla specifica Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2055 del 17/11/2008 rilasciata dalla Regione Calabria, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni interne più restrittive. Il conferimento dei suddetti rifiuti può essere effettuato nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 escluse le festività infrasettimanali, secondo le modalità appresso specificate, salvo eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate. Orari diversi potranno essere accordati ai conferitori, dietro specifica richiesta e per particolari esigenze. La Ditta conferitrice è tenuta al rispetto del programma di conferimento, così come autorizzato dal CSI. Potranno altresì essere concordati, su richiesta della Ditta e sempre per iscritto, programmi a medio-lungo termine per cicli di smaltimento costanti e quindi predefiniti. Laddove la Ditta, autorizzata al conferimento secondo il programma approvato dal CSI, non conferisca nei modi e nei termini stabiliti, per le prime due volte sarà oggetto di formale lettera di contestazione, mentre la terza volta - salvo che il mancato conferimento sia imputabile a comprovate cause di forza maggiore - il quantitativo di rifiuti preannunciato e già autorizzato, ma non conferito, sarà comunque contabilizzato alla Ditta, a titolo di penale contrattuale preventivamente determinata. Art. 2 I rifiuti conferiti dalla Ditta, così come stabilito dalle norme vigenti in materia, dovranno essere accompagnati dai seguenti documenti: a) Formulario di identificazione; b) Certificato di classificazione analitica, anche in fotocopia, a firma di professionista abilitato, di data non anteriore a mesi 2 a quella di conferimento, riportante, tra l altro, il codice identificativo di cui alla Direttiva CEE 75/442 (Catalogo Europeo dei Rifiuti), così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 1

c) Copia della scheda identificativa ove e contenuta la dichiarazione di responsabilità da parte del Produttore del rifiuto, attestante la rispondenza dello stesso alle caratteristiche documentate. Per ogni rifiuto che la Ditta vorrà conferire, unitamente alla richiesta dovrà presentare I. Rapporto di prova di analisi chimica di caratterizzazione, effettuata sul campione rispondente al futuro conferimento e risalente a non più di 2 mesi, rilasciato da laboratorio accreditato in termini di legge; il rapporto di prova dovrà contenere i valori rilevati dei parametri chimico biologici, con dichiarazione del codice CER di identificazione e classificazione del rifiuto, secondo la normativa vigente in materia; II. un campione rappresentativo del rifiuto in apposito contenitore etichettato con indicazione del produttore, del codice CER e dell attività che ha generato il rifiuto, la data e l esecutore del campionamento. Il CSI, tramite la ditta di gestione dell impianto, tenendo conto anche del rapporto di prova presentato, provvederà a effettuare su tale campione, i preliminari controlli ed ad omologare il rifiuto da destinare a smaltimento; Il certificato analitico suddetto, per quanto previsto dal piano di monitoraggio, allegato 2 dell Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2055 del 17/11/2008 rilasciata dalla Regione Calabria, dovrà obbligatoriamente riportare la determinazione puntuale dei seguenti parametri: Parametri da riportare obbligatoriamente nel certificato analitico di caratterizzazione per l omologa del rifiuto Odore ph idrocarburi olii minerali policiclici aromatici composti organici volatili fenoli composti organici semivolatili Ammoniaca Nitriti Nitrati Fosfati COD BOD5 Cd Fe Mn Al Zn CrTot Cr(VI) Ni cloruri 2

Il CSI, di concerto con il gestore operativo dell impianto e sulla base dei dati raccolti, eseguirà uno screening preliminare della compatibilità dello stesso con la capacità ricettiva dell impianto di depurazione. La ditta conferitrice dovrà, inoltre, presentare, allegata alla richiesta di smaltimento, la scheda identificativa del rifiuto, predisposta dal CSI e reperibile sul proprio sito web, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, ove sono contenute alcune delle seguenti notizie: - Denominazione completa del produttore; - Sede legale; - Sede dello stabilimento di produzione; - Tipologia dell attività industriale svolta; - Breve nota sul ciclo produttivo riportante in particolare, la fase di produzione del rifiuto conferito al CSI; - Ect Completata detta fase di verifica, il CSI comunicherà l avvenuta qualificazione con esito positivo all accettazione del rifiuto esaminato, stabilendo con puntualità i limiti di accettazione sia in termini qualitativi che quantitativi. In caso di rifiuti non rispondenti ai limiti di accettabilità stabiliti, il CSI si riserva di adeguare la tariffa di trattamento o di sospendere il contratto di conferimento senza possibilità di rivalsa da parte della ditta conferitrice. Per i conferimenti dello stesso rifiuto l analisi di caratterizzazione suddetta va rinnovata almeno annualmente oppure semestralmente, a insindacabile giudizio del CSI. Art. 3 La Ditta autorizzata per le fasi di accesso e di scarico si impegna a far rispettare tutte le norme igieniche e di sicurezza vigenti nell impianto di depurazione la cui gestione è affidata, al momento, al Gestore IMPEC Costruzioni Spa, ed in particolare: - Rispetto della procedura d ingresso all impianto; - Rispetto dei limiti di velocità; - Rispetto del senso di circolazione; - Rispetto delle zone adibite a sosta o a divieti di transito; - Rispetto della pulizia di parti, strade, piazzali e delle altre aree; - Rispetto delle opere di scarico; I comportamenti della Ditta conferitrice non in linea con quanto sopra descritto, rimanendo in ogni caso impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture dell Impianto che dovranno essere risarciti, determineranno l adozione di provvedimenti di sospensione e/o interruzione del contratto di conferimento, così come normato dall art. 9 dello stesso contratto. Il gestore dell impianto, inoltre, potrà interrompere, in qualsiasi momento, le operazioni di scarico e trattamento del rifiuto, anche nel caso che si verifichi una delle sotto elencate situazioni di pericolo per gli operatori presenti, dandone contestualmente immediata comunicazione al CSI; non conformità del liquame scaricato a quanto autorizzato; possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc ); problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc.). 3

In tali ipotesi, la Ditta conferitrice dovrà provvedere con immediatezza a recuperare a propria cura e spese il liquame già scaricato ed a bonificare la parte dell impianto interessata, smaltendo a proprie spese presso altre strutture il liquame non compatibile con la piattaforma depurativa. Resta a carico della medesima Ditta la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico. Art. 4 L automezzo, entrato nell Area Industriale del CSI, dovrà dirigersi alla pesa che sarà indicata per rilevare il peso del carico. Il CSI si riserva di sostituire o integrare la verifica del peso con la misurazione del volume di rifiuto scaricato la cui determinazione sarà fatta coincidere per convenzione, al peso specifico di 1000 g/litro. Presso l Impianto di depurazione e prima dello scarico, potranno essere prelevati - ad insindacabile giudizio del Gestore n. 2 campioni, di cui uno sigillato e firmato dal trasportatore e dal Gestore che resterà conservato da questo in caso di insorgenza di contestazione e fino al termine della fase di contestazione, e l altro da sottoporre ad analisi immediata da parte del Gestore. I campioni saranno identificati univocamente in base ai riferimenti indicati sui documenti di trasporto, di cui al precedente punto 3. Sul campione non sigillato si provvederà ad eseguire un analisi obiettiva, al fine di verificare la rispondenza di quanto conferito rispetto a quanto indicato sulla scheda descrittiva del rifiuto. E facoltà del Gestore dell Impianto di smaltimento, laddove si ritenga che i rifiuti conferiti non siano rispondenti a quanto dichiarato e sottoscritto, respingere il carico come anche effettuare tutti i controlli analitici ritenuti opportuni per una specifica identificazione del rifiuto conferito. In caso di difformità a quanto dichiarato sulla scheda identificativa, il CSI in relazione all avviso scritto da parte del Gestore, dovrà richiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati all impianto ed attivare ogni altra azione di maggiore tutela. Ultimata la fase di scarico, l automezzo della Ditta si recherà di nuovo alla pesa per il controllo di uscita, per la quantificazione dei rifiuti conferiti. In caso di misurazione diretta del rifiuto scaricato, la misurazione effettuata farà fede per la determinazione del volume del quantitativo scaricato. Laddove la Ditta conferitrice abbia già provveduto ad effettuare la pesatura lordo/tara presso il sito di carico, il Gestore potrà accettare per buona detta pesata, ferma restante la facoltà di assoggettare, a suo insindacabile giudizio, a nuova eventuale pesatura di verifica del carico conferito. Resta inteso in ogni caso che in caso di discordanza tra i valori di pesata documentati dal trasportatore e/o conferitore e quelli verificati dal Gestore, avranno valore questi ultimi. Contestazioni da parte del trasportatore in caso di discordanza, saranno valutabili solo se presentate per iscritto all atto della verifica. Trascorso detto termine, le determinazione delle quantità del Gestore si intenderanno definitivamente accettate. Art. 5 Il CSI provvederà ad apporre sulle copie del formulario di identificazione un timbro ed una firma attestante l avvenuto smaltimento del rifiuto, e verrà allegato al documento il tagliando della pesatura o misurazione. La copia della bolle di pertinenza del trasportatore e del produttore del rifiuto saranno restituite all autista dell automezzo della Ditta all atto del conferimento. Il CSI su proposta del gestore dell impianto di depurazione si riserva la facoltà di non accettare i rifiuti in caso di: Conferimento di rifiuti non conformi; 4

Pericolosità derivanti da cattiva manutenzione dei mezzi e/o delle apparecchiature di scarico; Altri motivi di servizio, incipienti e non programmati, che impongono, per motivi di sicurezza e tutela, la non accettazione ad insindacabile suo giudizio. Art. 6 Il presente regolamento ed il relativo Contratto di Smaltimento, viene applicato sia che la Ditta rappresenti direttamente il Produttore del rifiuto, sia il Trasportatore, ovvero da società di Intermediazione con le seguenti varianti procedurali: d) Produttore e/o Intermediario: Questi dovrà provvedere a trasmettere, oltre a tutta la documentazione avanti descritta, anche la documentazione inerente il/i Trasportatore/i utilizzato/i per la relativa omologazione, e specificatamente: - Copia del decreto di Iscrizione all Albo Nazionale delle Società che effettuano il Trasporto di Rifiuti; - Elenco degli automezzi che conferiranno presso l impianto di stoccaggio e trattamento e, possibilmente, nominativo degli autisti solitamente impiegati; - Dichiarazione da parte del Trasportatore di avere preso visione del presente regolamento e, pertanto, di esserne a conoscenza e perfettamente edotto, sulle responsabilità accorrenti allo stesso in relazione al contratto in essere tra il Produttore del rifiuto e la piattaforma di conferimento costituita dall Impianto di depurazione del CSI, ovvero firma per accettazione di una copia del presente allegato. e) Trasportatore: Questi dovrà provvedere a trasmettere oltre a tutta la documentazione avanti descritta, anche la documentazione inerente la propria omologazione e specificamente: - Copia del decreto di Iscrizione all Albo Nazionale delle Società che effettuano in Trasporto Rifiuti; - Elenco degli automezzi che conferiranno presso l impianto e, possibilmente, nominativo degli autisti solitamente impiegati. Restano in tutti i casi salve, le ipotesi di responsabilità solidali assunte nei confronti del CSI e del Gestore da parte della ditta sottoscrittrice del Contratto di Conferimento stipulato, la quale risponde anche per i propri appaltatori e/o prestatori di servizi utilizzati per il conferimento di rifiuti presso l impianto del CSI. Art. 7 Il CSI si riserva la facoltà di apportare, in funzione di particolari esigenze operative e di intervenute modifiche legislative, variazioni anche sostanziali al presente regolamento, che saranno comunicate tempestivamente alla Ditta, per gli allineamenti del caso. In caso di mancata accettazione da parte della Ditta, questa ha la facoltà di considerare risolto in contratto senza poter richiedere alcun indennizzo. Crotone, lì Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone La Ditta 5

La Ditta dichiara di accettare espressamente senza riserva alcuna le clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5 e 7 del presente regolamento La Ditta 6