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DENOMINAZIONE SEDE DURATA SCOPO Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata: Centro Territoriale per il Volontariato, nel prosieguo denominata anche CTV. Art. 2 CTV ha sede legale a Biella, in Via Orfanotrofio n.16. Essa opera attraverso le unità locali di Vercelli e Biella. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altri sportelli territoriali nel territorio della provincia di Vercelli e nel territorio della provincia di Biella. Eventuali variazioni di domicilio legale all interno del comune di Biella non implicheranno modifiche statutarie e potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Art. 3 - La durata di CTV è fissata al 31 dicembre 2050. Art. 4 - CTV, apartitico e senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà, si propone lo scopo di sostenere, promuovere e qualificare l'attività, in via prioritaria, di tutte le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio Biellese e Vercellese. L Associazione persegue le suddette finalità sia tramite la gestione del Centro di Servizio di cui all art. 15 della Legge 266/91 sia in proprio. CTV per quanto attiene alla gestione della funzione di Centro di servizio per il volontariato di cui all art. 15 della L. 266/91, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte in riferimento ai compiti di tali Centri di Servizio, persegue le suddette finalità tramite l erogazione di servizi. Per il conseguimento dei suoi obiettivi CTV può in particolare: approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumere iniziative di formazione e qualificazione; offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio, e promuovendo altresì iniziative editoriali, (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi ecc.). Nel perseguire le suddette finalità in proprio, l Associazione non può avvalersi delle risorse di cui al Fondo Speciale previsto dal citato art. 15 della Legge 266/91, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte (Co.Ge.). RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZI SOCIALI Art. 5 L Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della funzione di Centro di Servizio dalle somme assegnate al Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte di cui alla Legge 266/91 e successive modifiche. Le eventuali economie di spesa e simili risultanti dal conto consuntivo e connesse all utilizzo dei Fondi assegnati al CSV, ex art. 15 L. 266/91 e successive modifiche, saranno impiegate sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte. Per le attività statutarie diverse da quelle di Centro di Servizio, l Associazione può avvalersi di: a) contributi dei soci; b) contributi privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate provenienti da attività proprie e/o di terzi finalizzate al sostegno e all assolvimento esclusivamente delle attività istituzionali o a queste direttamente connesse; tali attività saranno realizzate utilizzando risorse diverse da quelle acquisite ex art. 15 L. 266/91, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte (Co.Ge.). Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo verrà sottoposto all'assemblea. È vietato a CTV

distribuire direttamente od indirettamente utili, riserve o capitali. Gli utili realizzati devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI Art. 7 - Possono far parte di CTV, in numero illimitato, tutte le organizzazioni di volontariato aventi sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, il cui statuto risponde ai requisiti della L.266/91, che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione, deliberata dal Consiglio direttivo dell organizzazione richiedente, va presentata al Presidente di CTV. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea. Le prestazione degli aderenti sono sempre prestate a titolo gratuito. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel Libro Soci. Art. 9 - La qualifica di socio si perde: a) per recesso, che deve essere comunicato in forma scritta all'associazione; b) per comportamento contrastante con gli scopi di CTV; c) per persistenti violazioni degli obblighi statuari; d) per la perdita delle caratteristiche di socio quali previste dall'articolo 7. e) per scioglimento; f) per mancato pagamento della quota sociale; L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, da presentarsi al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Art. 10 - I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti di CTV. c) a pagare la quota sociale, se prevista dall Assemblea. Art. 11 - I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse da CTV; b) ad accedere ai locali sociali e ad usufruirne anche per lo svolgimento di riunioni ed assemblee; c) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; d) ad accedere, per il tramite di persone fisiche a tal fine designate, alle cariche associative. ORGANI DI CTV Art. 12 - Sono organi di CTV: a) Il Presidente; b) Il Vicepresidente; c) Il Consiglio Direttivo; d) L'Assemblea dei Soci; e) Il Collegio dei Probiviri. Le suddette cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, previa consegna della relativa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non potranno assumere cariche sociali di CTV: persone retribuite da questo; persone che, come titolari, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell interesse di CTV; consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore di CTV.

Art. 13 - CTV è amministrata da un Consiglio Direttivo così composto : un numero pari di membri variabile tra 8 e 16, eletti dall Assemblea dei Soci; un rappresentante nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, come previsto dal D.M. 8.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni. I Consiglieri eletti dall Assemblea, il cui numero è stabilito dall Assemblea ordinaria precedente a quella elettiva, saranno eletti sulla base di 2 collegi elettorali corrispondenti agli attuali territori provinciali di Biella e Vercelli, collegi che esprimeranno un numero identico di Consiglieri. Per il primo mandato, il numero di Consiglieri eletti dall Assemblea sarà pari a 12. Ogni socio ha diritto a proporre un candidato alla carica di membro del Consiglio Direttivo. I Consiglieri eletti dall Assemblea rimarranno in carica per la durata di tre esercizi e potranno ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi. In caso di decadenza o dimissioni per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, con riferimento al collegio elettorale del consigliere uscente; nel caso l elenco dei non eletti risultasse esaurito, verrà eletto un nuovo membro del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea. Non possono ricoprire la carica di Consigliere, ad eccezione del membro nominato dal Comitato di Gestione, persone che ricoprano incarichi pubblici di governo, dai due Comuni capoluogo ai livelli territoriali superiori, nel territorio per il quale l Associazione gestisce il Centro di Servizi per il Volontariato di cui all art. 4, e persone che rappresentino legalmente organismi preposti al finanziamento e/o controllo dell Associazione. In caso di candidatura ad elezioni politiche o amministrative del livello territoriale di cui al comma precedente, la carica di Consigliere viene sospesa. In caso di elezione, il Consigliere decade automaticamente. Allo stesso modo, il Consigliere decade automaticamente in caso assuma la rappresentanza legale di organismi preposti al finanziamento e/o controllo dell Associazione. Art. 14 - Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente tra i suoi membri, eletti dall Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge inoltre un Vicepresidente tra i membri del Consiglio stesso eletti nel collegio che non ha espresso il Presidente. Il Consigliere che sia assente senza giustificazione per più di tre riunioni consecutive o, a fine d'anno solare, per più di metà delle riunioni, decade dalla carica. E' facoltà del consigliere, per un totale di 3 volte l'anno, giustificare al Presidente la propria assenza con documentazione comprovante l'esistenza di gravi impedimenti (personali, di salute, lavorativi) che gli impediscano di presenziare alla riunione. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Emerito tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente. Il Presidente Emerito ha compiti consultivi e di rappresentanza, nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La presenza è effettivamente valida anche in videoconferenza o con altro analogo strumento tecnico che assicuri il contraddittorio tra i membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, da un Consigliere nominato tra i Consiglieri presenti. Dalle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere con funzioni di Segretario. Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di CTV, nei limiti dei poteri statutariamente riservati all assemblea. Procede inoltre alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all'assemblea. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sulle eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci. Predispone e approva i Regolamenti sulle materie di propria competenza. Delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali. Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di CTV o ad esso affidati. Tra l altro, provvede alla: elaborazione delle strategie di intervento nell ottica di rappresentanza dei soci; valutazione, nelle forme da stabilirsi nel regolamento di organizzazione, delle attività svolte dalla struttura tecnica; valutazione dei risultati della progettualità; esecuzione delle delibere dell'assemblea;

formulazione dei programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire Commissioni o gruppi di lavoro e assegnare deleghe su specifiche questioni. Art. 17 - Il Presidente ha il potere di firma sociale, rappresenta legalmente CTV nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo; nei casi di comprovata urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva all adozione dei provvedimenti stessi; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea. Rappresenta inoltre CTV, direttamente o a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo allo scopo da lui stesso delegati, negli organi di rappresentanza superiori (CSVpiemonte.net, CSVnet) e nelle relazioni con il Co.Ge.; cura, infine, la gestione dei rapporti con gli stessi. Il Vicepresidente in caso di impedimento temporaneo del Presidente rappresenta legalmente CTV nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la gestione dell ordinaria amministrazione, fino alla convocazione della prima seduta del Consiglio Direttivo e la nomina di un nuovo Presidente. Il Presidente e il Vicepresidente, in quanto espressione dei due territori, sono punto di riferimento rispettivamente per il proprio territorio di appartenenza, sul quale curano i rapporti con amministrazioni, Enti del terzo settore ed altri soggetti. Fatta salva la funzione di rappresentanza legale, che è in capo al Presidente, essi congiuntamente curano gli aspetti di rilevanza e interesse generale inerenti il territorio su cui insiste la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato. ASSEMBLEA Art. 18 - L'assemblea è composta dai rappresentanti legali di tutte le organizzazioni socie o da loro delegati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega al massimo due altri soci. Ogni persona fisica può esprimere un massimo di 3 voti. L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione ed inoltre: approva il bilancio preventivo relativamente ad ogni esercizio; approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio; elegge i componenti del Collegio dei Revisori di sua competenza; elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; delibera l'esclusione dei soci dell'associazione; delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei membri; approva e modifica il Regolamento interno ex art. 25 del presente Statuto. L Assemblea ha facoltà di determinare l ammontare della quota sociale annua. Le norme relative al pagamento della quota sociale, qualora questa sia definita dall Assemblea, sono contenute all interno del Regolamento. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente del Consiglio almeno due volte all'anno, di cui una entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l opportunità o almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei soci ne facciano motivata richiesta. Art. 19 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione. Art. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza del Vicepresidente In caso di assenza di entrambi, l Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea. Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora nominati. Art. 21 - L'Assemblea è convocata mediante comunicazione da inviarsi quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, termine riducibile e comunque non inferiore ad almeno cinque giorni lavorativi, in casi straordinari e opportunamente motivati. Tale comunicazione avverrà mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio via posta e/o a mezzo e-mail, nonché mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, sempre almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. Art. 22 - Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, deliberano a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni relative allo scioglimento anticipato dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto tutte le organizzazioni socie in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Il membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori nominati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato di cui la D.M. 1997 hanno diritto di partecipare e intervenire all Assemblea senza diritto di voto. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea, che rimangono in carica fino a revoca o dimissioni. Esso ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci aderenti a CTV. Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è definito all interno del Regolamento attuativo. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 24 - La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito: da due membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, eletti dall'assemblea dei Soci; un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, come previsto dal D.M. 8.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni. I membri del collegio devono essere preferibilmente iscritti al registro dei revisori contabili. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. REGOLAMENTO Art. 25 - Il Regolamento specifica e attua quanto contenuto in statuto. Esso è approvato a maggioranza semplice dei presenti dall Assemblea ordinaria dei soci entro 12 mesi dall entrata in vigore del presente statuto. L Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di modificare il regolamento. Qualora almeno il 60% dei soci aventi diritto ne facesse richiesta al Consiglio Direttivo, lo stesso avrà l obbligo di predisporre le proposte di modifica da sottoporre all attenzione della prima Assemblea ordinaria. SCIOGLIMENTO Art. 26 - In caso di scioglimento dell Associazione il patrimonio diverso da quello infra indicato verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore. I beni, i crediti e i residui di cassa acquisiti o comunque derivanti dai fondi assegnati ex art. 15 L.266/91 e successive modifiche ritorneranno nella disponibilità del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte secondo le disposizioni impartite dal Comitato di Gestione di detto fondo.

RINVIO Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di Centri di Servizio per volontariato ex art. 15 della legge 266/91. Art. 28 - Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.