Accordo del 31 ottobre 1960 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione Birmana concernente i trasporti aerei 1

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Accordo. Testo originale

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Transcript:

Accordo del 31 ottobre 1960 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione Birmana concernente i trasporti aerei 1 Modifica dell Accordo 2 Conclusa mediante scambio di note del 5 maggio/5 giugno 1998 Entrata in vigore il 5 giugno 1998 Traduzione 3 Art. 1 lett. a Per l applicazione del presente accordo e del suo allegato e salvo disposizione contraria: a. L espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l Ufficio federale dell aviazione civile nonché qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumerne le effettive funzioni, per l Unione di Myanmar, il Ministero dei trasporti come anche qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumerne le effettive funzioni. Art. 4 1. Le tariffe che l impresa designata di una Parte applica per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discriminati, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o aiuti, diretti o indiretti, o esagerate. 3. Le tariffe sono sottoposte all approvazione almeno sei giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe. 1 Ai sensi del presente Accordo, le espressioni «Unione di Birmania» e «Rangoon» sono sostituite da «Unione di Myanmar» e «Yangon». 2 RS 0.748.127.195.75; RU 1962 976 3 Dal testo originale inglese. 1448 2001-1456

4. Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell altra Parte. 5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro non approvazione alle autorità aeronautiche dell altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe. 6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto. 7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città. Art. 6 lett. b-f Nell'intento di prevenire qualsiasi pratica discriminatoria e di garantire l'uguaglianza di trattamento, le Parti convengono quanto segue: b. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall impresa designata dell altra Parte sono esentate dalle tasse doganali, di ispezione o da qualsiasi altro dazio o tassa; c. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale come anche i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall impresa designata dell altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati, sono parimenti esentati dalle tasse doganali, di ispezione o da qualsiasi altro dazio o tassa; d. i documenti necessari all impresa designata da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, sono parimenti esentati dalle tasse doganali, di ispezione o da qualsiasi altro dazio o tassa; e. le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o 1449

adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte; f. gli aeromobili che l impresa designata da una Parte contraente impiega nei servizi convenuti, come anche i loro carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, attrezzature e provviste normali, rimanenti a bordo, sono esentati, sia all arrivo sia alla partenza nel territorio dell altra Parte, dalle tasse doganali, di ispezione o analoghe; l esenzione vale per gli approvvigionamenti anche se essi sono impiegati o consumati in volo in detto territorio. Art. 9 bis 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell aviazione stabilite dall Organizzazione dell aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione 4, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell aviazione al momento dell entrata, dell uscita o durante il soggiorno sul territorio dell altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l ispezione dei passeggeri, dell equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili e di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa di incidente. 4 RS 0.748.0 1450

Art. 11 Abrogato Art. 13 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, entra in vigore appena è stata approvata mediante scambio di note diplomatiche. 2. Qualora una Parte giudichi auspicabile modificare le rotte o le disposizioni stipulate nell allegato, può richiedere l apertura di negoziati fra le proprie autorità competenti e quelle dell altra Parte; i negoziati inizieranno entro sessanta giorni dalla data in cui saranno stati richiesti. Se le autorità competenti completano o modificano le disposizioni dell allegato, il nuovo testo proposto entrerà in vigore non appena sia stato confermato mediante scambio di note diplomatiche. 1451

Allegato Sezione II Il Consiglio federale svizzero accorda al Governo dell Unione di Myanmar il diritto di assicurare, mediante un impresa di trasporti aerei dell Unione di Myanmar, designata da tale Stato, i servizi aerei sulle linee, date nella tavola II, che attraversano in transito o servono commercialmente il territorio della Svizzera. Tavola 1 L impresa designata dal Consiglio federale svizzero è autorizzata a esercitare, in entrambe le direzioni, i servizi aerei sulle linee specificate nel presente paragrafo: Punti in Svizzera punti intermedi Yangon, Hanthawaddy, Mandalay punti situati al di là.* * (in Asia) Tavola 2 L impresa designata dal Governo dell Unione di Myanmar è autorizzata a esercitare, in entrambe le direzioni, i servizi aerei sulle linee specificate nel presente paragrafo: Punti nell Unione di Myanmar punti intermedi Basilea, Ginevra, Zurigo punti situati al di là.** ** (in Europa) Su ciascuna delle linee specificate, l impresa designata che la esercita può effettuare voli diretti fra un punto e l altro e non fare scalo in uno o più punti intermedi. 1452