Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione. Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

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Transcript:

CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell articolo 110, comma 6, del decreto legislativo Approvato con D.G.C. n. 207 del 26/05/2008 Modificato con D.G.C. n. 427 del 22/10/2008

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall articolo 23 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e del piano annuale approvato dal Consiglio Comunale. 2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. Art. 2 - Individuazione del fabbisogno 1. Il dirigente dell area, verifica la congruenza dell incarico da conferire con il fabbisogno dell amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità. 2. Il medesimo ufficio verifica l impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell articolo 1, del presente regolamento. 3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente dell area verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. 4. Il dirigente dell area verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di bilancio. 5. Il dirigente dell area, effettuate le verifiche di cui ai commi precedenti, deve comunque accertarsi della rispondenza dell affidamento dell incarico con la previsione contenuta nel programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all Ente da disposizioni legislative. Art. 3 - Individuazione delle professionalità 1. Il Dirigente interessato al procedimento predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: 2

a) definizione circonstanziata dell oggetto dell incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all attività amministrativa dell ente; b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell incarico; d) luogo dell incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura. 3. In ogni caso per l ammissione alla selezione per il conferimento dell incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione Europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; f) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art. 4 - Procedura comparativa 1. Il Dirigente dell Area interessata procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite. 2. La valutazione dei curricula terrà conto dei seguenti elementi: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) qualità ella metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell incarico; d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso; 3

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell incarico richiesto dall amministrazione. 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione; 4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all ordinamento; 5. La procedura prevista dal presente articolo non ha natura concorsuale e non si conclude con la formazione di una graduatoria. Art. 5 - Esclusioni 1. Non soggiacciono all applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6quater dell articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e occasionale a favore del Comune che non sia riconducibile a fasi di piani e programmi generali dell Ente stesso, anche se rientrati nelle fattispecie indicate al comma 6 dell articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso 1. L incarico professionale deve essere concluso con apposito contratto che disciplini i rapporti tra collaboratori e Amministrazione Comunale. 2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Comune committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine i completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 3. Il dirigente dell area che ha promosso il procedimento provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dall amministrazione. 4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico. 4

Art. 7 - Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 4. Il dirigente competente verifica l assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. Art. 8 - Pubblicità ed efficacia 1. Dell avviso di cui all articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito WEB del Comune e attraverso la pubblicazione dell Albo Pretorio. 2. Dell esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. 3. L efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione degli stessi sul sito WEB del Comune. 5

INDICE Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione... 2 Art. 2 - Individuazione del fabbisogno... 2 Art. 3 - Individuazione delle professionalità... 2 Art. 4 - Procedura comparativa... 3 Art. 5 - Esclusioni... 4 Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso... 4 Art. 7 - Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico... 5 Art. 8 - Pubblicità ed efficacia... 5 6