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SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 Iniziativa legislativa dello Statuto della Regione Emilia-Romagna VIII Legislatura N. 251 8 aprile 2009 PROGETTO DI LEGGE D INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MONARI, BORGHI, TAGLIANI, MEZZETTI, BORTOLAZZI, PIVA, NANNI, DELCHIAPPO, GUERRA, ZANCA NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6 Oggetto consiliare n. 4582 RELAZIONE L amministratore di sostegno è una figura giuridica di recente istituzione, riconosciuta e disciplinata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). Essa è finalizzata a tutelare, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente e con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento di una o più funzioni della vita quotidiana. Si è trattato di una storica e molto attesa modifica del Codice civile, a seguito della quale è stata introdotta nell ordinamento una forma di tutela delle persone fragili molto più flessibile rispetto ai tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in quanto fondata su un progetto personalizzato redatto dal giudice tutelare e dallo stesso graduabile e modificabile in base alle reali esigenze della persona. Si può dire che in effetti, la novità principale, che costituisce la ratio del nuovo istituto, è proprio il rilievo assunto dalla centralità della persona: l amministratore di sostegno, infatti, non deve solo occuparsi di gestione finanziaria o patrimoniale, ma deve porsi come obiettivo primario la cura e la presa in carico del beneficiario, nel rispetto della sua autonomia e tenendo in giusta considerazione i suoi contesti di vita. Tale impostazione civilistica si trova in sintonia con quella su cui si fondano le politiche sociali della nostra Regione: la centralità della persona è il fulcro dell intero sistema integrato di interventi e servizi sociali, previsto dalla Legge quadro regionale di settore n. 2 del 2003. D altra parte, si può notare al contempo, come lo stesso Piano sociale e sanitario 2008-2010 della Regione Emilia-Romagna già abbia evidenziato, in particolare, l attenzione da riservarsi all attivazione nell intero territorio regionale dell importante figura dell amministratore di sostegno, in quanto si tratta del soggetto che può permettere ad utenti e familiari di superare difficoltà in un particolare momento di crisi. Il presente progetto di legge, muovendo da questi presupposti e restando nell ambito delle competenze legislative regionali, nel rispetto della normativa statale, cui è costituzional- 8/2009 Pubblicazione e diffusione a cura dell'ufficio di Presidenza dell'assemblea legislativa - Viale Aldo Moro, 50 - Bologna 2848 Pubblicazione settimanale gratuita - Spedizione in abbonamento postale

2 8-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 251 mente riservata in esclusiva la disciplina degli aspetti civilistici, giurisdizionali e processuali relativi all istituto in questione, intende valorizzare la figura dell amministratore di sostegno, sì da accrescere, nella nostra Regione, i livelli di tutela dei destinatari. In particolare, esso si pone il fine di garantire una efficace ed omogenea attuazione di tale strumento sul territorio regionale, sì da promuovere le opportunità di ricorso al medesimo, nonché di favorire i giudici tutelari nelle relative procedure di nomina, le quali stanno incontrando nella pratica il limite della scarsità di soggetti idonei ad esercitare i compiti loro demandati dalla legge, soprattutto quando la rete familiare non è presente o esistono al suo interno situazioni conflittuali. Per il perseguimento di tali finalità, ci si è resi conto che occorre, in concreto, promuovere e sostenere la conoscenza e la divulgazione tra i cittadini dell istituto in questione, nonché la formazione, l aggiornamento, il supporto tecnico e informativo degli amministratori di sostegno, attraverso l individuazione, nell ambito della programmazione regionale e locale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, di un quadro di azioni e di strumenti da realizzarsi con la sinergia dei soggetti, che gravitano intorno alla persona e agli interessi del beneficiario, quali Regione, Enti pubblici, Giudici tutelari e privato sociale. Tra tali strumenti rilevante è la promozione dell istituzione a livello locale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l incarico di amministratore di sostegno nonché di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria cui gli amministratori possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato. Venendo all esame dell articolato, il progetto di legge risulta composto da quattro articoli. L articolo 1 specifica subito che l istituto dell amministrazione di sostegno, cui fa riferimento il presente intervento normativo, è quello già previsto e regolato dal nostro Codice civile al Capo I del Titolo XII, così come integrato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Quanto si propone ora è una valorizzazione di questo strumento su tutto il territorio regionale, al fine di incrementare il suo utilizzo da parte dei soggetti legittimati, bisognosi di tutela, e nell ambito del sistema integrato degli interventi socio-sanitari di cui alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Come si deduce dall articolo 2, la promozione dell istituto in esame passa attraverso la sua divulgazione nonché attraverso la formazione, l aggiornamento ed il supporto di chi si dedica a questo ufficio. Per queste finalità la Regione può raccordarsi con altri enti o autorità (non va dimenticato il ruolo principe del Giudice tutelare) e con il privato sociale, che certamente ha molto da offrire sul piano pratico e dell esperienza. Viene ipotizzata poi anche l istituzione a livello locale, come avviene già in diverse realtà italiane, ed anche della nostra Regione, di elenchi che riportano i soggetti disponibili ad assumere l incarico tutelare. Come pure è possibile la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori si possono rivolgere per un migliore svolgimento dei loro compiti. L articolo 3 attribuisce alla Regione le funzioni di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e il privato sociale e di monitoraggio sull attuazione della presente legge, ed in particolare sugli interventi concreti posti in essere nelle diverse realtà locali. La Giunta deve in specifico resocontare alla Commissione assembleare competente circa la tipologia e le caratteristiche di beneficiari ed amministratori, nonché evidenziare come l utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull effettivo ricorso all amministrazione di sostegno. Le disposizioni finanziarie sono, infine, previste all articolo 4.

8-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 251 3 PROGETTO DI LEGGE Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale nonché di promuovere l opportunità del ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati. Art. 2 Divulgazione, formazione ed aggiornamento 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione anche in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno. 2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1, individuando nell ambito della programmazione, regionale e locale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari adeguati servizi ed azioni, in un quadro di interventi omogenei sul territorio regionale, a supporto della amministrazione di sostegno. 3. Tra gli strumenti di cui al comma 2, può essere compresa anche l istituzione a livello locale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato. Art. 3 Funzioni di coordinamento e monitoraggio 1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale in attuazione della presente legge. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore di quest ultima, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti con particolare riguardo: a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori; b) a come l utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull andamento delle richieste alla nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori. 2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei soggetti di cui al comma 1 ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti. Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4. Per annotazioni

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8 8-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 251 Registrazione del Tribunale di Bologna del 18 dicembre 1973 - n. 4308 - Stampa Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD) Stampato su carta riciclata al cento per cento