CITTA DI CASSANO D ADDA (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
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- Romeo Battaglia
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1 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ARTICOLO 1 Finalità 1. L Amministrazione Comunale di Cassano d Adda - Assessorato alle Politiche Sociali istituisce il Registro Comunale degli Amministratori di Sostegno, in riferimento alla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" che ha introdotto l amministrazione di sostegno quale nuova forma giuridica, alternativa agli istituti giuridici tradizionali quali quello dell interdizione e dell inabilitazione, a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 2. La legge pone al centro degli interventi giuridici la tutela della persona in tutte le sue componenti, non solo per quanto riguarda l ambito finanziario o patrimoniale, ma anche cercando di salvaguardare al beneficiario la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno (art. 409 c.c.). 3. La richiesta per la nomina dell'amministratore di Sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario competente che provvederà alla sua individuazione e nomina scegliendolo in via prioritaria, come indicato dalla Legge, tra i familiari con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario (art. 408 c.c.). 4. La Legge n. 6/2004 prevede inoltre che, ove non sia possibile individuare un Amministratore di Sostegno tra i familiari, il Giudice Tutelare può chiamare all incarico di Amministratore di Sostegno anche altra persona idonea, posto che non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408 c.c.). 5. L istituzione del Registro Comunale degli Amministratori di sostegno (più avanti chiamato Registro) intende favorire il lavoro del Giudice Tutelare e garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, abbreviando i tempi di individuazione e nomina e tutelando i soggetti più deboli residenti nel territorio del Comune di Cassano. 6. Il Registro verrà messo a disposizione dei Giudici Tutelari del Tribunale di Milano e verrà gestito dall'assessorato Comunale alle Politiche Sociali, Area delle Autonomie Personali. 7. L attività degli Amministratori di Sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379, II c.c., secondo le modalità e la tempistica stabilite nel Decreto di nomina. Pagina 1 di 6
2 8. L Amministrazione Comunale di Cassano d Adda non assume alcun impegno e/o obbligo in ordine alla liquidazione delle eventuali indennità, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi a tale scopo a valere sul bilancio comunale. 9. Il Registro ha sede presso l Assessorato Comunale alle Politiche Sociali, Ufficio Servizi Sociali, in Piazza Matteotti, 1 Cassano d Adda. ARTICOLO 2 Elenco dei soggetti 1. E' costituito presso il Comune di Cassano d Adda Ufficio Servizi Sociali, l'elenco dei soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di Amministrazione di Sostegno. 2. L'iscrizione nell'elenco è consentita alle persone fisiche e ai professionisti che: - abbiano competenza in materia di amministrazione di sostegno; - facciano parte di Associazioni o cooperative che abbiano nel loro Statuto il fine di solidarietà sociale; - abbiano sede legale o operativa/gestionale nel territorio di Cassano d Adda o in uno dei Comuni limitrofi; - collaborino, attivamente ed a titolo gratuito, con l Ufficio Servizi Sociali nella costruzione di progetti individualizzati. ARTICOLO 3 Modalità di accesso nell'elenco dei soggetti 1. La domanda di iscrizione nell'elenco, redatta in carta semplice, deve essere presentata all Ufficio Servizi Sociali su apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti, negli eventuali gruppi di lavoro, commissioni e riunioni di progetto atte a sostenere l'istituto delle Amministrazioni di sostegno. 2. Le domande pervenute entro le date indicate nel successivo comma saranno valutate da una Commissione interna all'amministrazione Comunale, composta da tre membri scelti tra il personale dipendente, che dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art L'Elenco viene aggiornato, con cadenza annuale, al 30 settembre di ogni anno per la verifica dei requisiti degli eventuali soggetti aderenti. 4. I soggetti decadono dall'elenco nei casi di: - richiesta da parte dell interessato; - sopravvenuta mancanza dei requisiti. Pagina 2 di 6
3 ARTICOLO 4 Registro degli Amministratori di Sostegno 1. Presso l Ufficio Servizi Sociali è tenuto il Registro degli Amministratori di Sostegno. 2. Il Registro contiene l Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l incarico di Amministratore di Sostegno e verrà messo a disposizione dei Giudici Tutelari competenti per la nomina. ARTICOLO 5 Istituzione della Commissione di valutazione delle istanze di iscrizione al Registro 1. Presso l Ufficio Servizi Sociali è istituita una Commissione di valutazione delle istanze di iscrizione al Registro degli Amministratori di Sostegno, così composta: - il Responsabile del Settore 3. Sociale - Presidente; - il Responsabile del Settore 1. Affari generali - componente; - il Responsabile dell Area delle Autonomie Personali componente. 2. Le funzioni di Segretario della Commissione di valutazione, con funzioni di istruttoria delle istanze, sono svolte da un dipendente del Settore 3. Sociale individuato dal Responsabile del Settore stesso. 3. La Commissione è chiamata a valutare l idoneità delle istanze in merito all iscrizione, alla cancellazione, alla verifica della permanenza dei requisiti, all'eventuale reintegro in caso di sospensione e al diniego stesso delle istanze. 4. La Commissione si riunisce una volta l anno, di norma entro il 30 settembre. ARTICOLO 6 Requisiti 1. Coloro che intendono essere iscritti nel Registro, devono possedere i seguenti requisiti previsti dalla L. n. 6/2004: - maggiore età; - cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolarmente residenti su territorio italiano; - assenza di precedenti o pendenze penali; - curriculum dal quale si possano evincere esperienze e competenze personali utili allo svolgimento delle attività di Amministratore di Sostegno. 2. I richiedenti devono inoltre sottoscrivere una dichiarazione d intenti sulla disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica e alla costruzione di un progetto congiunto in favore del soggetto da tutelare, in caso di presa in carico da parte dei Servizi Sociali. Pagina 3 di 6
4 ARTICOLO 7 Modalità di accesso nel Registro 1. Il Registro viene aggiornato, con cadenza annuale al 30 settembre di ogni anno. 2. Nella stessa data è aggiornato il Registro con riguardo alle eventuali comunicazioni di cessata disponibilità a svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno espresso da ogni iscritto. 3. La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata all Ufficio Servizi Sociali, su apposita modulistica predisposta dagli uffici. 4. Le domande pervenute, debitamente registrate in ordine cronologico di arrivo, saranno vagliate dalla Commissione durante gli incontri programmati successivamente alla scadenza del 30 settembre di ogni anno. 5. La Commissione, previa istruttoria, verificherà il possesso dei requisiti e l idoneità delle istanze presentate dal richiedente. 6. La Commissione comunica al richiedente l'esito della valutazione per iscritto. ARTICOLO 8 Obblighi degli iscritti al Registro 1. Le persone iscritte al Registro sono tenute a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall Amministrazione comunale e/o dagli Enti accreditati in materia. L Amministrazione Comunale, con l eventuale collaborazione dei Giudici Tutelari e di esperti in materia, può organizzare corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli iscritti al Registro e a coloro che sono interessati a formarsi sul tema. La formazione è obbligatoria. ARTICOLO 9 Cancellazione e revoca dal Registro 1. La cancellazione dal Registro è effettuata su richiesta dell iscritto oppure d ufficio: - nel caso di provvedimenti dell Autorità giudiziaria da cui risulti che l iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno; - nel caso in cui un Amministratore di sostegno sia inserito ex-novo nel Registro e rifiuti senza giustificato motivo di assumere la funzione di amministratore di sostegno per tre volte consecutive; - nel caso in cui si accerti che sono venuti meno i requisiti fondamentali, ovvero nel caso in cui l'amministratore chieda, senza giustificato motivo, la revoca dell incarico assegnatogli; - nel caso in cui l'amministratore chieda la sospensione dal Registro per oltre sei mesi consecutivi, ovvero la Commissione si pronunci contraria al suo reintegro dopo il periodo di sospensione; - nel caso in cui l'amministratore venga meno, salvo giustificati e giustificabili motivi, alla dichiarazione d'intenti relativa alla formazione continua e alla costruzione di progetti condivisi; Pagina 4 di 6
5 - in caso di gravi inadempienze inerenti ai doveri previsti nel decreto di nomina, segnalati dal Tribunale o dai Servizi Sociali. ARTICOLO 10 Informazioni contenute nel Registro 1. Nel Registro dei soggetti disponibili a svolgere l incarico di Amministratore di Sostegno, per ogni iscritto, sono riportate almeno le seguenti informazioni: - dati anagrafici e residenza; - titolo di studio; - professione; - eventuale Associazione di appartenenza, studio legale o cooperativa. ARTICOLO 11 Privacy 1. Gli Amministratori di sostegno devono assicurare l applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). ARTICOLO 12 Compiti dell'ufficio Servizi Sociali 1. In riferimento al Registro i compiti specifici dell'ufficio sono: - aggiornamento e tenuta dell Elenco; - costruzione di attività di sensibilizzazione verso la società civile sulle potenzialità di tale istituto; - programmazione e organizzazione di eventi di formazione continua anche in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie presenti nel territorio ed il Tribunale Ordinario di Milano; - consulenza per tutti gli operatori di Comuni e ASL, le famiglie, gli Amministratori di sostegno; - progettazione e apertura, in collaborazione con il territorio e i partner progettuali, di un sportello dedicato alla consulenza legale. ARTICOLO 13 Compiti dei soggetti 1. I soggetti iscritti nell Elenco tenuto dall Amministrazione collaborano con l Ufficio Servizi Sociali e svolgono le seguenti attività: - gestione dell amministrazione di sostegno assegnata; - ove necessario predisposizione di progetti individualizzati condivisi con il Servizio Sociale Territoriale; Pagina 5 di 6
6 - collaborazione nell'organizzazione degli eventi di formazione continua e di sensibilizzazione. ARTICOLO 14 Norme transitorie 1. Il Registro potrà essere messo a disposizione dei Comuni facenti parte del medesimo distretto sociosanitario previa richiesta scritta e debita valutazione. Pagina 6 di 6
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