PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

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COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (PROVINCIA DI BRESCIA) PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Oggetto e definizioni Soggetti Merci oggetto di cessione Individuazione delle aree e distanze Occasionalità dell attività di cessione a fini solidaristici Comunicazione per lo svolgimento dell attività e domanda su suolo pubblico Caratteristiche delle postazioni su area pubblica Sanzioni Disposizioni finali Entrata in vigore Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2016

Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici, è redatto ai sensi dell articolo 29 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, e secondo gli indirizzi di cui alle linee guida deliberate dalla Giunta Regionale Lombarda con D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5061; 2. Si considerano cessioni ai fini solidaristici le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all Art. 3 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali. 3. Le attività disciplinate dalle presenti linee guida, non essendo classificate come attività commerciali, non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90. 4. Sono escluse dall applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi: a. qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell associazione/ente organizzatrice); b. qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano. Art. 2. Soggetti 1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all Art. 1 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall atto costitutivo. Art. 3. Merci oggetto di cessione 1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all Art. 1 possono riguardare: a. prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l esclusione dei superalcolici;

b. prodotti non alimentari di qualunque tipo con l esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione. 2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore. Art. 4. Individuazione delle aree e distanze 1. Le aree pubbliche su cui è consentita l attività di cessione di beni a fini solidaristici sono le seguenti: a) nel Capoluogo - Piazza Mazzini sul lato adiacente Via Parrocchia lungo la facciata di palazzo Bocca; - Piazza Mazzini lato sud-est all angolo con Via S.M.C. di Rosa; - Via Garibaldi parcheggio adiacente il parco di Palazzo Bocca; - Via Dello Stadio piazzale di sosta adiacente via Garibaldi b) a Fenili Blasi - Via Combattenti e Reduci, lato adiacente a Via Trento; - Via Chiesa area di sosta adiacente gli ambulatori comunali; - Via Trento Parco A. Gallo; c) su aree, diverse da quelle sopra indicate, dove si svolgono eventi aggregativi e culturali quando l iniziativa è proposta all interno dell evento stesso. 2. Non è consentito posizionare la postazione per l attività di cessione a fini solidaristici a meno di 20 mt. misurati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle norme di circolazione stradale, da esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione. Art. 5. Occasionalità dell attività di cessione a fini solidaristici 1. In considerazione delle caratteristiche del territorio, della consistenza della rete commerciale e dell assenza di poli di attrazione quali ospedali, centri commerciale e simili, il numero massimo di iniziative nell anno è stabilito come segue: - Capoluogo n. 10 iniziative all anno - Fenili Belasi n. 10 iniziative all anno 2. È consentito lo svolgimento dell attività in contemporanea nel Capoluogo e nella Frazione di Fenili Belasi, sia da parte dello stesso soggetto che da parte di soggetti diversi, a condizione che vi sia una sola installazione per ciascuna delle due località; 3. Dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, la successiva iniziativa può essere autorizzata solo qualora le merci oggetto

della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare. 4. In attesa dell emanazione del decreto di cui all articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è fissata in 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. Art. 6. Comunicazione per lo svolgimento dell attività e domanda su suolo pubblico 1. In caso di svolgimento dell attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell iniziativa, una domanda di concessione, corredata dei seguenti elementi: a) generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell attività; b) indicazione della precisa localizzazione territoriale dell attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, indicata nel precedente Art. 4 comma 2; c) dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.); d) data, orario e finalità dell iniziativa; e) tipo di merce offerta in cessione; f) dichiarazione dell ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva; g) dichiarazione dell ente che attesti che l iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. Previa verifica del rispetto delle norme vigenti, il comune emette il provvedimento di diniego o di concessione entro 15 giorni dalla domanda, salvo i periodi di interruzione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni. 2. In caso di svolgimento dell attività su aree private aperte al pubblico, l ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 1. Qualora l ente promotore non sia possessore/proprietario dell area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell evento o del primo evento in calendario. L attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall inizio dell iniziativa. 3. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui all Art. 1, devono in ogni caso segnalare al Comune come reperire, anche attraverso l indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente, la seguente documentazione minima: a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all Art. 2;

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità. In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi e registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell ente stesso ai sensi dell articolo 18, comma 2, della l. 241/90. 4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell ente. 5. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale, fermo restando che un singolo soggetto non può chiedere più di un terzo delle postazioni/iniziative disponibili nel corso dell anno. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui all art. 5 le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti. Nel caso di conflitto fra più iniziative solidaristiche si applicano, nell ordine, i seguenti criteri di prevalenza: a. precedente conseguimento del diritto di realizzare l iniziativa in seguito a provvedimento di concessione ovvero per scadenza del termine per la comunicazione da parte del Comune dei motivi ostati ai sensi del successivo comma 5; b. iniziative proposte nell ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali; c. iniziative proposte da un organizzazione che abbia ottenuto il permesso di svolgere, ai sensi della lettera a), un numero inferiore di iniziative solidaristiche rispetto a quelle degli altri soggetti contro interessati nell anno solare in corso ovvero, in caso di parità, dall entrata in vigore del presente piano; d. data di presentazione al Protocollo della domanda o della comunicazione 6. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio. Art. 7. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica 1. le postazioni su area pubblica dovranno essere posizionate in modo da: - non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale; - non danneggiare la sede stradale; - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;

- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari; - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e d servizi. 3. L attività di cessione a fini solidaristici come definita all Art. 1, deve essere svolta senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell ente non commerciale e dell iniziativa di raccolta fondi. 4. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E vietato far uso di amplificatori o richiami sonori. 5. Per tutta la durata dell iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni: - indicazione dell ente promotore; - scopo perseguito con la raccolta fondi; - la dizione offerta libera, eventualmente predeterminata nell importo minimo. 6. E vietato lo svolgimento dell attività in forma itinerante. Art. 8. Sanzioni 1. Le attività di cui all articolo 1 comma 2, esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comunale, comportano l applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, ai sensi dell Art. 29- ter della L.R. 6/2010. Art. 9. Disposizioni finali 1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione comunale che lo approva.