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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Deliberazione n. 40 del 28/09/2017 PROPOSTA N.1188/2017 OGGETTO: RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI ORIENTAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA N. 6/2016 E N.6/2017 ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 894/2016 DI DETERMINAZIONE DEI NUOVI REQUISITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NELL'ERP E DELLA NUOVA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE DEGLI ALLOGGI ERP E DELLA DGR 739/2017 DI APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI ALLA STESSA METODOLOGIA DI CALCOLO. L anno 2017 addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 nella Casa comunale, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale. Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 20 Consiglieri: FALCIATORE FRANCESCO Presente CONTI ISABELLA Presente BARDI MARINA Presente PIANA MARCO Presente ROMAGNOLI ARCHIMEDE Presente MARINO MAURO Presente PALUMBERI ELISABETTA Presente VACCARELLO VALENTINA Assente CANTELLI CARLOTTA Presente LANDI GIACOMO Assente MAZZA MICHELA Presente GUBELLINI MORENA Presente BATTILANA ALESSANDRO Presente MASTROGIACOMO DARIO Presente BRIZZI VERONICA Presente BONAFE' SARA Assente PIRAS ALBERTO Presente JALLA PAOLA Presente MELEGA LUCA Assente BARILLA' SAMUELE Presente MAURIZZI OMER Presente ROSSI FRANCESCO Assente POGGI MASSIMO Presente FAVA SILVIA Presente ARA FABIO Presente PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5 Il Presidente, FALCIATORE FRANCESCO, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l oggetto sopra indicato. Risultano presenti gli Assessori:Bertuzzi Massimo, Cristoni Michele, Malpensa Marina, Salerno Federico, Simon Benedetta. Assiste il SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA, che provvede alla redazione del presente verbale. In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Barillà Samuele, Gubellini Morena, Cantelli Carlotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Vista la L.R. 24/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'intervento pubblico nel settore abitativo in Emilia-Romagna; Considerato che all'art. 15 della legge sopra citata, si individuano le qualità e i fatti a cui attengono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'edilizia Residenziale Pubblica, rinviando ad un atto del competente organo regionale la loro specificazione; Vista la DAL 15/2015 con cui si introducono dal 16 giugno 2015 i nuovi requisiti per l'accesso e la permanenza nell'erp ad eccezione dei requisiti di natura economica, per la definizione dei quali si rinvia ad uno specifico atto della Giunta Regionale che dia attuazione ai seguenti indirizzi: adozione dell'isee come unico parametro della situazione reddituale; introduzione del nuovo limite del patrimonio mobiliare; riduzione della forbice tra il requisito del reddito per l'accesso e il requisito del reddito per la permanenza; semplificazione della metodologia di calcolo del canone ERP che si basi sul valore oggettivo dell'immobile; Vista la DGR 894/2016 che ha introdotto i nuovi requisiti economici per l'accesso e la permanenza nell'erp a decorrere dal 24/06/2016 - data di pubblicazione sul BURERT della deliberazione - e la nuova metodologia di calcolo del canone ERP, da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2017; Considerato che la DGR 894/2016 prevede in fase di prima applicazione dei nuovi limiti di reddito, misure di mitigazione dell'impatto sugli assegnatari in area di decadenza, riconoscendo ai Comuni potestà regolamentare nell'individuare il periodo di sospensione dell'adozione dell'atto di decadenza entro il limite dei due anni nei seguenti casi: superamento del limite di reddito nella percentuale massima del 10%; superamento del limite di reddito nella percentuale massima del 20% in presenza di condizioni di fragilità, attribuendo ai Comuni potestà regolamentare nella definizione delle condizioni di fragilità; Preso atto che nella DGR sopra citata si definiscono le tre fasce di reddito ISEE ai fini del calcolo del canone e si individuano gli elementi per il calcolo del canone oggettivo dell'alloggio: la superficie calpestabile e il valore al mq della stessa superficie, che varia in relazione alla presenza di alcuni parametri qualitativi dell'alloggio e all'ubicazione dello stesso nell'ambito del territorio comunale; Considerato che la DGR 894/2016 attribuisce ai Comuni potestà regolamentare nel definire: il valore al mq della supeficie degli alloggi all'interno di una tabella approvata con la stessa DGR; il rapporto tra canone e reddito nella fascia di protezione, che in termini percentuali non postrà superare il 20%; lo sconto sul canone oggettivo della fascia di accesso; il canone minimo che deve comunque essere pari ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP; Vista la DGR 879/2015 che attribuisce alla Conferenza metropolitana le funzioni del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013; Vista l'attività istruttoria del Tavolo di Lavoro intercomunale costituito presso la Città metropolitana di Bologna allo scopo di armonizzare, a livello metropolitano, i criteri che informano i Regolamenti Comunali sull'erp, in ordine alla permanenza negli alloggi e alle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni;

Visto l'atto di Orientamento n. 6/2016 approvato dalla Conferenza metropolitana di Bologna nella seduta dell'8 Novembre 2016 in attuazione della DGR Emilia-Romagna n. 894 del 13 Giugno 2016, con cui si approvano indirizzi omogenei per tutti i Comuni dell'area metropolitana in ordine: alla sospensione dell'adozione del provvedimento di decadenza per un termine massimo di due anni, per i nuclei il cui reddito ISEE o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 10%; all'individuazione dei casi generali di vulnerabilità, nei quali l'emissione della dichiarazione di decadenza può essere sospesa dal Comune per un termine massimo di due anni, per nuclei il cui reddito Isee o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 20%: al metodo di calcolo dei canoni Erp e ai parametri da applicare per la loro determinazione. Vista la DGR 2228/2016 avente ad oggetto "Determinazioni relative all'applicazione dei canoni ERP stabilite dalla DGR 894/2016" che: posticipa all'1/07/2017 l'applicazione delle nuove modalità di calcolo definite dalla DGR 894/2016 per valutare il reale impatto sul canone che deriva dall'applicazione della nuova disciplina statale dell'isee rispetto a quello che consegue unicamente dall'approvazione delle nuove modalità di calcolo; precisa che la proroga all'1/07/2017 non si applica alla restante disciplina della DGR 894/2016 relativa ai nuovi limiti di reddito per l'accesso e la permanenza nell'erp, che si applicano fin dall'entrata in vigore della medesima deliberazione; Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'emilia-romagna n. 739 del 31 Maggio 2017 recante "Correttivi alla metodologia di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n.894/2016", con la quale vengono approvati correttivi alle modalità di calcolo dei canoni ERP rispetto alla citata deliberazione regionale n 894/2016 e viene posticipata la data di applicazione degli stessi all'1 ottobre 2017; Considerato che in applicazione delle citate deliberazioni della Regione Emilia-Romagna n. 2228/2016 e n. 739/2017 si è reso necessario modificare l'atto di orientamento n. 6/2016; Visto l'atto di Orientamento n. 6/2017 approvato dalla Conferenza metropolitana di Bologna nella seduta del 7 luglio 2017 in attuazione della DGR Emilia-Romagna n. 739 del 31 Maggio 2017 sopra citata; Ritenuto di pertanto di recepire gli atti di orientamento sopra citati modificando il nuovo Regolamento comunale per l assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con la DCC 27/2017; Dato atto che la nuova modalità di calcolo del canone ERP decorrerà dall'1/10/2017 e che sulla base delle simulazioni effettuate dal soggetto gestore del patrimonio ERP ACER Bologna, condotte sull'80% degli assegnatari in possesso delle nuove attestazioni ISEE rilasciate ai sensi del DM 159/2013, l'applicazione del nuovo metodo di calcolo comporta presuntivamente un aumento del gettito dei canoni mensile per il Comune di San Lazzaro di Savena di euro 1.954,00 pari al 5,67%; Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; Dato atto atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2^ Commissione consiliare nella seduta del 19/09/2017; D E L I B E R A di recepire l'atto di n. 6 dell'8/11/2016 come modificato dal successivo atto n. 6/2017 della Conferenza metropolitana di Bologna, modificando l'art. 25 del Regolamento comunale sulla gestione dell'erp come specificato all'allegato a) della presente deliberazione; di recepire l'atto n. 6 del 07/07/2017 della Conferenza metropolitana di Bologna

approvando l'allegato 1 al nuovo Regolamento comunale sulla gestione dell'erp relativo alla nuova metodologia di calcolo dei canoni; di rinviare ad un successivo atto del Consiglio comunale la modifica delle previsioni di bilancio per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 relative al gettito dei canoni degli alloggi ERP gestiti da ACER Bologna. Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico. Consiglieri presenti e votanti: n. 20 Voti favorevoli alla proposta: n. 15 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana Marco, Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Cantelli Carlotta, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Piras Alberto, Jalla Paola). Voti contrari alla proposta: n. 5 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Poggi Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio). Astenuti: n. // La proposta è accolta. Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile come segue: Voti favorevoli alla I.E.: n. 15 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana Marco, Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Cantelli Carlotta, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Piras Alberto, Jalla Paola). Voti contrari alla I.E.: n. 5 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Poggi Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio). Astenuti: n. // 40 **********

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FALCIATORE FRANCESCO FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005 IL SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005 ooo Deliberazione n. 40 del 28/09/2017

Allegato a) ART. 25 DECADENZA DALLA PERMANENZA NELL ALLOGGIO DI E.R.P. 1. I provvedimenti di decadenza dalla permanenza nell alloggio di E.R.P. sono emanati nei confronti dei nuclei familiari assegnatari nei casi e per le situazioni previste dalla vigente disciplina regionale, d ufficio o su segnalazione del Soggetto gestore. 2. Il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni di decadenza viene concluso entro novanta giorni, mediante provvedimento che attesta la conclusione dell attività istruttoria. Qualora il provvedimento accerti la sussistenza dei fatti e condizioni segnalate si avvia il procedimento di decadenza. 3. L emanazione della dichiarazione di decadenza può essere sospesa, ai sensi del comma 5 dell art. 30 della Legge regionale, per un periodo massimo di un anno, nei seguenti casi: - nucleo composto esclusivamente da persone con invalidità certificata come risultante da DSU; - nucleo composto esclusivamente da persone anziane ultrasettantenni; - nucleo in cui sia presente almeno un minore destinatario di provvedimento di tutela da parte del Tribunale, o un minore in carico al servizio di neuropsichiatria infantile; 3bis. Nei casi di perdita del requisito economico in fase di prima applicazione della DGR dell'emilia Romagna n. 894 del 13 giugno 2016: la dichiarazione di decadenza può essere sospesa per un termine massimo di due anni, solo per i nuclei il cui reddito Isee o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 10%. l'emissione della dichiarazione di decadenza può essere sospesa dal Comune, sempre per un termine massimo di due anni, per nuclei il cui reddito ISEE o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 20% nei casi di vulnerabilità di cui all art. 3; nel caso di applicazione dei dispositivi di sospensione della decadenza sopra indicati, e per tutta la durata del provvedimento, il canone di locazione previsto per la permanenza è aumentato del 20%; a conclusione della procedura di decadenza, laddove l'assegnatario non rilasci l'alloggio, fermo restando l'attuazione della disciplina di legge inerente i provvedimenti di rilascio di immobili ad uso residenziale, verrà applicato un canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3 - individuando il valore medio all'interno del campo di variazione del canone - maggiorato del 50%. 4. Il provvedimento di decadenza, in base all art. 11, comma 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell assegnatario e di chiunque occupi l alloggio e non è soggetto a proroghe. 5. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi della disciplina regionale vigente, maggiorato del 20%, fatto salvo il caso di cui al comma 1 lettera f) relativo al

superamento dei limiti di reddito per la permanenza nell ERP, per il quale il Comune è tenuto all applicazione del canone concordato ai sensi della L. 431/1998. 6. Il mancato rilascio dell alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di Euro 200,00 per ogni mese di occupazione dell alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, indicato al comma cinque del presente articolo, fatto salvo il caso di cui al comma 1 lettera f) relativo al superamento dei limiti di reddito per la permanenza nell ERP, per il quale verrà applicato un canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3 - individuando il valore medio all'interno del campo di variazione del canone - maggiorato del 50%.

Allegato 1) del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dell'erp Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP Secondo quanto disposto dalla DGR 894/2016, sono fissate le seguenti fasce: a) fascia di protezione: ISEE fino a 7.500,00 euro b) fascia di accesso: ISEE da 7.500,01 a 17.154,00 euro c) fascia di permanenza: ISEE da 17.154,01 a 24.016,00 euro; a) Fascia di protezione Il canone è fissato in modo che il rapporto canone/isee non superi il 15%, prescindendo dal canone oggettivo dell alloggio. Il canone così risultante non deve comunque essere inferiore a quello minimo - ai sensi della DAL 15/2015 - definito in Euro 50,00 mensili. Qualora il nucleo assegnatario abbia un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro, che determinano la decadenza) verrà applicato il canone con le stesse modalità previste nella fascia di accesso, applicando uno sconto unico e forfetario (indipendentemente dalle soglie di cui al successivo punto b) pari al 25%. b) Fascia dell accesso Viene calcolato il canone oggettivo dell alloggio - come definito nel successivo punto e) - e al nucleo viene applicato uno sconto sul canone oggettivo nella misura massima del 50%, prevedendo tre soglie progressive, come di seguito indicate, a all'interno delle quali il canone è determinato secondo una funzione lineare e continua: Reddito Isee da 7.500,01 a 10.000,00 Sconto dal 50% al 35,1% sul canone oggettivo Reddito Isee da 10.000,01 a 13.500 Sconto dal 35% al 20,1% sul canone oggettivo Reddito Isee da 13.500,01 a 17.154,00 Sconto dal 20% allo 0,1% sul canone oggettivo Se il nucleo assegnatario collocato in tale fascia ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano o la decadenza), si applica interamente il canone oggettivo, come previsto per la fascia di permanenza. L'importo del canone per la fascia dell accesso, determinato secondo i criteri precedenti, non può comunque essere inferiore a quello che sarebbe applicato - per il medesimo assegnatario - in fascia di protezione. c) Fascia di permanenza Nella fascia della permanenza il canone applicato coincide per intero con il canone oggettivo di cui al successivo punto e). Tale canone non può comunque e essere inferiore a quello applicato per il mese di Settembre 2017 con il metodo di calcolo previgente. d) Maggiorazione del canone Al canone, determinato secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c), verrà applicata una maggiorazione per gli alloggi con prestazioni e energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe energetica da A4 a A1 (a i sensi della D.A.L. n. 1275/2015).

La maggiorazione sarà del 10% nella fascia di protezione e in quella di accesso; del 15% nella fascia di permanenza. e) Calcolo del canone oggettivo Per calcolare il canone oggettivo dell alloggio occorre utilizzare i seguenti elementi: - Superficie dell alloggio Per superficie dell alloggio deve intendersi la superficie netta calpestabile, ossia la superficie data dalla dimensione di calpestio dell alloggio, al netto delle pertinenze, spazi esterni, balconi e terrazzi. - Parametri qualitativi dell alloggio 1. Livello del piano (solo per piano terra e piano rialzato) ovvero presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato); 2. presenza di autorimessa, posto auto, cantina, soffitta o altri locali in uso esclusivo dell assegnatario; 3. presenza di area verde o cortiliva ad uso esclusivo dell assegnatario; 4. anno di costruzione dell alloggio o di recupero edilizio importante come qualificato dall art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, lettere c, d, e inferiore a 15 anni (rispetto all anno di riferimento utilizzato per il calcolo del canone; 5. presenza di doppi servizi; 6. presenza di riscaldamento autonomo o di un sistema di contabilizzazione delle calorie se l impianto è centralizzato; 7. edificio di medie dimensioni (non più di 8 unità abitative); 8. presenza di balcone o terrazzo; 9. qualità posizionale dell alloggio, in quanto trattasi di abitazione ben servita dai trasporti pubblici,comoda ai servizi alla persona, ecc.. La presenza dei parametri consente di collocare l alloggio in una delle seguenti fasce: - bassa (fino a 2 parametri); - media (da 3 a 5 parametri); - alta (maggiore di 5). Il canone oggettivo di ciascun alloggio si calcola facendo riferimento alla collocazione dell'alloggio nelle seguenti fasce che definiscono il valore delle superfici Euro/Mq/anno a seconda della tipologia dei Comuni e della zona. La definizione di cui alla tabella sotto riportata tiene conto della tabella dei valori minimi e massimi per fasce e Comune approvata dalla Regione con DGR 739/2017. Comuni Fino a 10.000 ab Oltre 10.000 ab e ATA Fascia bassa centro Fascia media Fascia alta zone rurali e frazioni Fascia bassa Fascia media Fascia alta 37,00 43,00 45,00 28,00 34,00 36,00 41,00 47,00 49,00 32,00 38,00 40,00 Capoluoghi 45,00 51,00 53,00 36,00 42,00 44,00

Il canone oggettivo annuo si ottiene moltiplicando il valore in euro al metro quadro della fascia della precedente tabella per la superficie netta del l alloggio. g) Decorrenza e aggiornamento del canone Il nuovo canone decorre dal 1 ottobre 2017 ed è aggiornato al 1 ottobre di ogni successivo anno in base all ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE. Il canone oggettivo è aggiornato annualmente nella misura del 75% dell indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. h) Variazione del canone 1) Per mutamento delle condizioni oggettive dell alloggio ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell alloggio, ha diritto all adeguamento del canone in relazione all eventuale mutamento delle condizioni dell alloggio con decorrenza al 1 Ottobre dell anno seguente alla richiesta di modifica del canone o al verificarsi di tale mutamento. 2) Per mutamento delle condizioni soggettive del nucleo assegnatario Nei casi in cui il nucleo assegnatario presenti l ISEE corrente, di cui all art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, viene ricalcolato il canone con decorrenza dal mese successivo alla richiesta e validità fino al 30 settembre successivo al ricalcolo. Il nucleo assegnatario può in qualsiasi momento richiedere il ricalcolo del canone per mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, avvalendo si di quanto previsto dall art. 10, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013. Le variazioni in aumento o in diminuzione del canone sono apportate dall ente proprietario o dall ente gestore in caso di modifica della composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal mese successivo al ricalcolo del canone. i) Canone applicabile agli assegnatari in condizioni di decadenza per superamento dei limiti di reddito Ai sensi della R 24/2011 e s.m.i. e della DGR 894/2016, la decadenza dall assegnazione è disposta con provvedimento comunale nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la permanenza, dopo la contestazione del fatto e il necessario contraddittorio. Il provvedimento di decadenza emesso per superamento dei limiti di reddito comporta, nei confronti dell'assegnatario, l'applicazione del Canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale canone non può tuttavia essere inferiore al canone oggettivo applicato per la fascia di permanenza. A conclusione della procedura di decadenza, laddove l'assegnatario non rilasci l'alloggio, fermo restando l'attuazione della disciplina di legge inerente i provvedimenti di rilascio di immobili ad uso residenziale, verrà applicato un canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3 - individuando il valore medio all'interno del campo di variazione del canone - maggiorato del 50%. l) Canone applicabile per le cause di decadenza di cui alla R 24/2, art. 30 comma1) lettere a)b)c)d)e)g)h)

Ai sensi della LR. 24/2001 e s.m.i., la mancata documentazione è causa di decadenza; nelle more dell attivazione del procedimento di decadenza, il canone oggettivo è aumentato del 20%. Resta inteso che in tutte le ipotesi di decadenza il canone non può essere inferiore a quello della permanenza.

Proposta N. 2017 / 1188 U.O. ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CASA OGGETTO: RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI ORIENTAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA N. 6/2016 E N.6/2017 ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 894/2016 DI DETERMINAZIONE DEI NUOVI REQUISITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NELL'ERP E DELLA NUOVA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE DEGLI ALLOGGI ERP E DELLA DGR 739/2017 DI APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI ALLA STESSA METODOLOGIA DI CALCOLO PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. Lì, 21/09/2017 IL DIRIGENTE MARESCA LEA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

Proposta N. 2017 / 1188 U.O. ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CASA OGGETTO: RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI ORIENTAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA N. 6/2016 E N.6/2017 ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 894/2016 DI DETERMINAZIONE DEI NUOVI REQUISITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NELL'ERP E DELLA NUOVA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE DEGLI ALLOGGI ERP E DELLA DGR 739/2017 DI APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI ALLA STESSA METODOLOGIA DI CALCOLO PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile. Lì, 21/09/2017 IL DIRIGENTE BARBIERI ANNA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Esecutività Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 28/09/2017 U.O. ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CASA Oggetto: RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI ORIENTAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA N. 6/2016 E N.6/2017 ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 894/2016 DI DETERMINAZIONE DEI NUOVI REQUISITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NELL'ERP E DELLA NUOVA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE DEGLI ALLOGGI ERP E DELLA DGR 739/2017 DI APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI ALLA STESSA METODOLOGIA DI CALCOLO. Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio on-line di questo Comune. Li, 30/10/2017 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE CANEPONE SANDRA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 28/09/2017 Oggetto: RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI ORIENTAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA N. 6/2016 E N.6/2017 ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 894/2016 DI DETERMINAZIONE DEI NUOVI REQUISITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NELL'ERP E DELLA NUOVA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE DEGLI ALLOGGI ERP E DELLA DGR 739/2017 DI APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI ALLA STESSA METODOLOGIA DI CALCOLO. Si dichiara l avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/10/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Li, 07/11/2017 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE CANEPONE SANDRA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005