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SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 366) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SALVATO, TEDESCO TATO, NESPOLO, ANTONIAZZI, ROSSANDA e GHERBEZ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983 Nuove norme relative all'indennità di maternità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge intende superare la disparità di trattamento in caso di indennità di maternità per le lavoratrici autonome. Infatti, la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 («Tutela delle lavoratrici madri»), mentre risolve in maniera positiva il problema per le lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente, prevede per le lavoratrici autonome solo un assegno di maternità, una tantum, di -lire 50.000. In anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 1204, diverse Regioni hanno provveduto, con proprie leggi e propri fondi, ad integrare l'assegno di maternità supplendo, almeno in parte, alla marcata inadeguatezza della legge nazionale e quindi all'intervento dello Stato. Particolarmente interessanti sono la legge della regione Lazio e quella dell'emilia-romagna. La prima prevede la corresponsione alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici artigiane di una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario medio contrattuale regionale per i salariati fissi nei due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data dell parto. La seconda stabilisce di corrispondere alle coltivatrici dirette per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi «una indennità giornaliera integrativa dell'assegno di natalità... fino a raggiungere l'80 per cento del reddito medio giornaliero calcolato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204». La regione Campania è intervenuta per le stesse categorie con un assegno integrativo di lire 200.000. La regione Sicilia delibera ogni anno un programma di intervento. La regione Umbria prevede un assegno integrativo di lire 106.000 a favore delle coltivatrici dirette. La regione Friuli-Venezia Giulia fissa 80.000 lire per le coltivatrici dirette, le artigiane e le commercianti. Le regioni Puglia e Valle d'aosta prevedono una indennità una tantum per coltivatrici dirette, artigiane e commercianti di lire 100.000. La regione Molise interviene TIPOGRAFIA DEL SENATO (IMO) - 2-3-4

Atti Parlamentari 2 Senato delta Repubblica 366 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI con un assegno di lire 50.000. La provincia di Trento interviene con un assegno, una tantum, di lire 30.000. La regione Abruzzo, con una recentissima legge, prevede per le coltivatrici dirette un contributo giornaliero integrativo dell'assegno di natalità fino a raggiungere l'80 per cento della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi; per le lavoratrici esercenti attività commerciali, prevede un contributo giornaliero fino a raggiungere l'80 per cento del salario minimo stabilito ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La regione Piemonte è intervenuta con un assegno integrativo non inferiore a lire 50.000, destinato alle coltivatrici dirette in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico. La regione Toscana prevede un assegno integrativo di lire 50.000 destinato alle coltivatrici dirette, alle artigiane, alle commercianti. Vi sono tuttavia Regioni che non hanno adottato propri provvedimenti, ed è comunque palese la diversità di trattamento delle 'lavoratrici autonome da regione a regione. Pertanto, tenuto conto di tutto ciò e soprattutto dell'assoluta inadeguatezza della somma di lire 50.000, stabilita dalla legge n. 1204 del 1971, si rende necessario un nuovo intervento legislativo. Il presente disegno di legge prevede l'unificazione della normativa al fine di garantire ai soggetti che ne abbiano diritto, e per tutto il territorio nazionale, un identico trattamento riconoscendo concretamente il valore sociale della maternità. Per questi motivi si propone di superare il contenuto dell'articolo 23 della legge n. 1204 del 1971 riconoscendo anche alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane e commercianti il diritto ad una indennità giornaliera nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. Solo con un tale intervento economico si creano le condizioni adeguate a tutelare la condizione della madre e del bambino nei primi mesi di vita. Il finanziamento delle prestazioni è posto, per grande parte, a carico delle categorie interessate, e l'intervento dello Stato già previsto dall'articolo 25 della legge n. 1204 del 1971 è assai contenuto e tale da consentire una rapida approvazione del provvedimento. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria nell'anno 1982 risultano nel modo seguente: artigiani 1.830.000; esercenti attività commerciali 1.583.000; coltivatori diretti 1.449.172. Sulla base di stime effettuate dalle organizzazioni di categoria nell'anno 1982 il numero dei parti è risultato il seguente: artigiane, 6.000; esercenti attività commerciali, 10.642; coltivatrici dirette, 9.600. Il basso tasso di natalità nelle categorie al nostro esame riflette la situazione generale della costante diminuzione delle nascite nel nostro Paese (675.696 nati nel 1979; 649.194 nel 1980; 629.675 nel 1981) e non crediamo che i contenuti del presente disegno di legge possano essere intesi come un intervento teso ad incrementare le nascite. Viceversa, anche dagli elementi che abbiamo voluto fornire relativi al potenziale numero delle lavoratrici interessate al provvedimento, discende la convinzione della necessità e dell'opportunità della rapida approvazione del presente disegno di legge.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 366 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Dal 1 gennaio 1984 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali iscritte alle gestioni previdenziali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, da almeno sei mesi prima dell'inizio della gravidanza una indennità di maternità calcolata ai sensi dei successivi articoli 3 e 4, Art. 2. L'indennità di maternità di cui al precedente articolo viene erogata dall'inps a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla Unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico. In caso di adozione o di affidamento preadottivo ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, spetta una indennità di maternità, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, sempre che, in ogni caso, non abbia superato i sei anni di età. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. Art. 3. Alle lavoratrici coltivatrici dirette è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera degli operai a tempo indeterminato come prevista dal-

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 366 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI l'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta alle lavoratrici su dichiarazione di assenza dal lavoro durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. La dichiarazione infedele comporta la decadenza dal diritto all'indennità. Art. 4. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalle aziende artigiane e dàlie aziende esercenti attività commerciali, stabilita ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta alle lavoratrici su dichiarazione di assenza dal lavoro durante i due mesi antecedenti la data presunta del parlo e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. La dichiarazione infedele comporta la decadenza dal diritto all'indennità. Art. 5. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dalla Unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità pari ai tre quinti di quella corrisposta alle partorienti ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 366 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 30 miliardi; b) con un contributo annuo di lire 4.000 per ogni unità attiva iscritta alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Tale contributo è ridotto del 50 per cento per le imprese diretto-coltivatrici situate nei territori dei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991; e) con un contributo annuo pari allo 0,40 per cento del reddito d'impresa derivante dall'aumento del contributo aziendale aggiuntivo previsto dall'articolo 3 del decretolegge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; d) con un contributo annuo di lire 5.000 per ogni unità attiva iscritta alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613; e) con un contributo annuo pari allo 0,40 per cento del reddito d'impresa derivante dall'aumento del contributo aziendale aggiuntivo previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. Art. 7. I contributi degli iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui alle lettere b), e), d) ed e) del precedente articolo 6 vengono aggiornati ogni biennio sulla base della revisione della retribuzione media giornaliera di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge. Al fine di assicurare il pareggio delle singole gestioni, le aliquote contributive previste dall'articolo 6 della presente legge pos-

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 366 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI sono essere modificate in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio d'amministrazione dell'inps, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo delle singole gestioni. Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge è versato all'inps entro il primo trimestre di competenza. Art. 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.