Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Documenti analoghi
Il giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Comunicazione dei dati conducente: non obbligatoria in caso di ricorso (F.Bravaccio)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. F.G.V.S. Errata vocatio in ius dell'impresa designata (M.Cuomo)

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.

Scoppio pneumatico. Risarcimento danni - Indennizzo diretto: applicabilità (F. Bravaccio)

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Art. 148 CdA. Mancato invio della documentazione medica: improponibilità della domanda (M. Marchese)

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza segnalata dall'avv.domenico Giordano REPUBBLICA ITALIANA. Premio assicurativo pagato in ritardo: garanzia integrale (F.

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Pietra schizzata da autocarro. Risarcimento danni: esclusione. Caso fortuito (F. Bravaccio)

). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: Improponibilità della domanda (M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Telefonia: il tentativo di conciliazione va fatto davanti agli organi previsti dal Regolamento approvato con

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Eccezione di litispendenza e improponibilità della domanda ex artt 145 e 148 CdA : infondatezza (A.Espos

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)

Circolazione del veicolo invito domino o proibente domino (Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dr.tommaso Pentangelo -sentenza 11.2.

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

Giudice di Pace. Pozzuoli. Sentenza 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L avv. Italo BRUNO,

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Se riporta lesioni, il trasportato non può testimoniare anche se ha rinunciato al risarcimento o il relativo d

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

...NICOLETTA con l'avv REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN VERONA SENTENZA

Improponibilità della domanda e decorso del termine di prescrizione - Art. 148 CdA (M. Cuomo)

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

Cass /2011. Contrassegno assicurativo falso: sussistenza rapporto assicurativo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 20 gennaio 22 marzo 2011, n Svolgimento del processo

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M

REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: il responsabile civile non è parte processuale (R. Iorio)

INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA VEICOLO STRANIERO: LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO E ALCUNE QUESTIONI PROCESSUALI RILEVANTI

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Buoni Fruttiferi Postali smarriti. Risarcimento danno non patrimoniale: inammissibilità (A. Esposito)

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14

REPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

O.S.A.Solo il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa è impugnabile (R.Turco)

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

-

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Contratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)

CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno)

PROCESSO CIVILE: Battute Iniziali L avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice, biasima non il giudice, ma sè stesso.

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO

E se l'attore, senza giustificato motivo, non mette il veicolo danneggiato a disposizione del CTU (M. Cuom

Il Giudice di Pace di Ottaviano avvocato Anna Esposito ha pronunciato la seguente

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)

Transcript:

Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, l'aver scelto la procedura di cui all'art. 149 del D.Lgs.209/2005 (procedura di risarcimento diretto) con il regolare adempimento degli obblighi da essa previsti (invio lettere raccomandate alle compagnie di assicurazione di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro), comporta che l'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve, necessariamente, a pena di improponibilità della domanda, evocare in giudizio l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato non potendo citare l'impresa assicuratrice del veicolo antagonista, perchè carente di legittimazione passiva (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 23.04.2012). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente Sentenza 1 / 6

provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n..121 /2012. R:G riservata a sentenza all'udienza. del 23/04/2012, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, promossa da CCC Mmm, nato a <...> (NA) il <...>, Cod. Fisc. <...>, elett.te dom.to in <...> (NA) al viale <...>, presso lo studio dell'avv. Aaa RRR (Cod. Fisc. <...> ) che lo rapp.ta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione Attore contro UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., (P. Iva 02705901201) con sede in Bologna alla via Stalingrado, n. 45 Convenuta contumace CONCLUSIONI All'udienza del 23/04/2012, l'attore concludeva come da verbale di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 2 / 6

Con atto di citazione per l'udienza del 16/01/2012, ritualmente notificato in data 04/11/2011, CC C Mmm evocava in giudizio avanti a questo ufficio giudiziario onorario la società Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura targata XX 0X0 XX, nella misura da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi dal fatto, nei limiti di 5.200,00, nonché le spese del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Esponeva che in data 31/07/2011, alle ore 23,30 circa, in Scafati (SA) alla via Oberdan, il conducente dell'autovettura Lancia Y targata YY 0Y0 YY, di proprietà di CCC EEE ed assicurata per la rca con polizza UGF Div. Unipol Assicurazioni S.p.A., impegnava l'incrocio ad elevatissima velocità ed urtava l'autovettura targata XX 0X0 XX, di sua proprietà ed assicurata per la rca con Generali Assicurazioni S.p.A. Continuava affermando che, a seguito del sinistro, l'autovettura DR, di sua proprietà, riportava danni alla parte anteriore destra ed alla meccanica e che inutilmente ne aveva richiesto il risarcimento con lettere raccomandate AR n. <...>-5 del 05-09/08/2011 e n. <...> del 05-09/08/2011, inviate rispettivamente alle Generali assicurazioni S.p.A. e all'unipol Assicurazioni S.p.A. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta Unipol Assicurazioni S.p.A, sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Venivano prodotti i documenti, ammessa ed espletata la prova testimoniale e, precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza all'udienza del 23/04/2012. Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società Unipol Assicurazioni. S.p.A, ritualmente citata, ma mai costituitasi. Ancora in via preliminare, si osserva che la domanda e improponibile ed inammissibile e, pertanto, deve essere rigettata. 3 / 6

L'attore in citazione ha dichiarato di agire in giudizio ai sensi dell'art. 149 del d. Lgs. n. 209/2005. Orbene., tale norma prescrive che "In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato'. Nel caso che ci occupa l'istante ha regolarmente adempiuto al dettato previsto dall'art. 149 del d. Lgs. n. 209/2005, provvedendo ad inviare le lettere raccomandate AR n. 0106-5 del 05-09/08/2011 e n. 0107-6 del 05-09/08/2011, rispettivamente, alle Generali Assicurazioni S.p.A., indicata nella messa in mora quale compagnia assicuratrice dell'autovettura DR targata XX X0X XX, di proprietà dell'attore CCC Mmm, ed alla Unipol Assicurazioni S.p.A., indicata sempre nella detta missiva, quale compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice Lancia Y targata YY 0Y0 YY. Tuttavia il CCC Mmm, pur avendo invocato, come già detto, la normativa in materia di indennizzo diretto, ha convenuto in giudizio non la propria compagnia assicuratrice Generali S.p.A., bensì la Unipol S.p.A., compagnia garante per la rca il veicolo del presunto responsabile civile. La stessa documentazione allegata al fascicolo attoreo, in particolare la nota datata 03/08/2001, inviata al CCC Mmm da Generali Assicurazioni S.p.A., e la nota datata 01/09/2011 sempre inviata al CCC Mmm dalla GGG s.r.l., per conto delle Generali Ass.ni, conferma che effettivamente la società Generali Assicurazioni S.p.A. copriva per la rca l'autovettura attorea al momento dell'incidente. Da quanto sopra deriva, dunque, che l'attore, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 209/2005, avrebbe dovuto convenire in giudizio le Generali Assicurazioni: S.p.A: e non già la società Unipol S.p.A. Ne consegue che non vi è identità. tra la persona del detto convenuto e quella cui la legge conferisce l'interesse a resistere in giudizio, come sancito dall'art. 100 c.p.c., secondo il quale: "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e necessario avervi interesse". 4 / 6

Pertanto, il giudice adito non può ritenere la convenuta società Unipol Assicurazioni S.p.A. legittimata passiva. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che con il principio del contraddittorio il legislatore si è limitato a sottolineare la necessità che venga citata in giudizio la parte contro cui l'azione deve essere proposta. In altre parole, il giudice non può statuire se non è citata la giusta parte, e, pertanto, il problema della legittimazione si identifica con il principio del contraddittorio. Da ciò deriva che l'indagine relativa all'accertamento del rispetto del contraddittorio deve stabilire se l'attore abbia veste per far valere il diritto, e se, come nel caso di specie, il convenuto abbia veste per contraddire. Su tale linea si muove la giurisprudenza, la quale -nel sottolineare che il difetto di legittimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, attenendo alla regolarità del contraddittorio- rileva che essa investe la titolarità del potere di promuovere un giudizio, o del dovere di subirlo (Cass. 6 dic. 1984 n. 6410; Cass. 23 gen. 1982, n. 456). L'accertata carenza di legittimazione passiva della convenuta società comporta l'inapplicabilità, nel caso di specie, della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 D.Lgs 209/2005 il quale presuppone, come detto, che venga citata in giudizio "l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". Ne segue il rigetto della domanda, non avendo l'attore provveduto a notificare l'atto di citazione al soggetto legittimato a stare in giudizio, ai sensi della normativa dallo stesso invocata. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia della convenuta società. P.Q.M. Il Giudice di. Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta. da CC C M mm nei confronti della società Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., cosi 5 / 6

provvede:. 1) dichiara la contumacia della società Unipol Assicurazioni S.p:A. in persona del legale rapp.te p.t.; 2) dichiara improponibile ed inammissibile la domanda; 3) nulla sulle spese processuali. Ottaviano, 23/04/2012 Il Giudice di Pace dott.ssa Filomena Bravaccio 6 / 6