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2. Con lettera del 27 luglio 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 15 settembre 2009.

5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci.

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COMMISSIONE EUROPEA. Mi pregio comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione agli aiuti previsti in oggetto.

COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

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COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

E X P O T R A I N I N G

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Per adottare la presente decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni.

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COMMISSIONE EUROPEA. Il regime è stato istituito con delibera DGR del 12 novembre 2001 della Regione Piemonte.

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S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1. I Roma COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, il 19.V.

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Allegato II INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTATI ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

dell'unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei, (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47) ed in particolare l articolo 14;

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

DETERMINAZIONE N /843 DEL

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione.

Complementi d informazione sono stati trasmessi dalle autorità italiane con lettere dell 11 febbraio 2004 e del 20 aprile 2004.

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.2.2017 C(2017) 1132 final Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Bolzano) SA.46062 (2016/N) Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all adeguamento del settore forestale Signor Ministro, mi pregio informarla che la Commissione europea ( la Commissione ) ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime in oggetto, in quanto esso è compatibile con il trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). Nell adottare tale decisione, che riguarda l insieme delle misure notificate, la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti. PROCEDURA (1) Con messaggio di posta elettronica del 25 luglio 2016, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (2) Con lettere del 23 agosto 2016 e del 27 ottobre 2016, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che sono state trasmesse con lettere ricevute e protocollate dalla Commissione, rispettivamente l 11 ottobre 2016 e l 11 gennaio 2017. DESCRIZIONE DEL REGIME Titolo (3) Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all adeguamento del settore forestale Obiettivo (4) Il regime in oggetto intende incoraggiare i silvicoltori a gestire le foreste in modo sostenibile, appoggiando investimenti materiali e immateriali connessi a S.E. On. Angelino ALFANO Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l adeguamento delle foreste, compreso l accesso ai terreni forestali. L attuazione del regime in oggetto consentirà ai beneficiari di avviare attività di silvicoltura che non sarebbero altrimenti realizzate. Descrizione dell aiuto e spese ammissibili (5) L aiuto può essere erogato a favore dei seguenti tipi di interventi: (a) (b) (c) (d) interventi per la creazione, il ripristino e l adeguamento multifunzionale delle strade forestali all interno di una proprietà e tra diverse proprietà al fine di migliorare la gestione sostenibile del patrimonio forestale che non è ancora o che è scarsamente dotato di strade forestali nonché agevolare la prevenzione e la riparazione dei danni e rendere le foreste accessibili liberamente al pubblico; investimenti per lo sviluppo, la modernizzazione e l adeguamento delle infrastrutture forestali collettive degli enti territoriali; investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste; elaborazione di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. (6) I costi contemplati dal regime in oggetto sono: (a) (b) (c) la costruzione o la ristrutturazione delle infrastrutture di cui al considerando 5; non sono ammissibili i lavori per coprire le strade forestali di asfalto o calcestruzzo e l acquisto di terreni; l acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; le spese generali connesse agli interventi di cui al considerando 5 fino a un massimo del 5% dell importo totale del progetto; tali spese comprendono i compensi dei professionisti e dei consulenti per i costi legati alla progettazione e realizzazione dei progetti. (7) I progetti devono superare un bilancio di 10 000 EUR per beneficiare del regime. L intensità massima di aiuto è limitata al: (a) (b) (c) (d) (e) 60% per gli interventi finalizzati alla creazione, al ripristino e all adeguamento funzionale della viabilità delle foreste aperte al pubblico e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste di cui al considerando 5, lettera a); 40% per le strade forestali delle imprese di cui al medesimo considerando 5, lettera a); 40% per gli interventi di cui al considerando 5, lettera b); 80% per gli interventi di cui al considerando 5, lettera c); 40% per gli interventi di cui al considerando 5, lettera d). 2

(8) Gli interventi previsti dal regime in oggetto non figurano nel programma di sviluppo rurale ( PSR ) della provincia autonoma di Bolzano per il periodo 2014-2020. Tali interventi erano parte del PSR provinciale per il periodo 2007-2013, ma non sono state inclusi nel PSR attuale poiché le autorità della Provincia autonoma di Bolzano hanno preferito finanziare le misure relative alle vie forestali esclusivamente con fondi provinciali. (9) L imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà sovvenzionata solo se non è recuperabile. (10) L intensità massima e l importo dell aiuto per beneficiario saranno calcolati dall autorità che concede l aiuto al momento della concessione e i costi ammissibili saranno dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (11) Le autorità italiane hanno segnalato che il regime non può avere un impatto ambientale negativo. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto sono pienamente conformi alla legislazione europea sull ambiente e contribuiscono a migliorare le condizioni ambientali. Per contro, senza questi interventi vi è il rischio di abbandono completo della silvicoltura e della stabilità idrogeologica e il rischio di perdita di piste e di tutte le funzioni della foresta per l interesse pubblico collettivo. Base giuridica (12) Articolo 48 della legge provinciale n. 21 del 21 ottobre 1996. (13) Progetto di deliberazione sui criteri di concessione di aiuti per interventi forestali. Bilancio (14) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è di 15 000 000 EUR. Beneficiari (15) I proprietari forestali, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato. (16) Le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto. (17) Gli aiuti non possono essere concessi ai candidati considerati imprese in difficoltà ai sensi dell articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 1, né a quelli che potrebbero dover rimborsare degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l importo da 1 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell 1.7.2014, pag. 1). La definizione figura anche al punto (35) 15 degli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell 1.7.2014, pag. 1). 3

rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (inclusi gli interessi in entrambi i casi). Forma dell aiuto (18) Sovvenzione diretta. Durata dell aiuto (19) Il regime di aiuti è applicabile nel periodo compreso tra la data di approvazione della Commissione e il 31 dicembre 2020. Cumulo (20) L aiuto non può essere cumulato con altri aiuti pubblici. Componente di incentivo (21) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti avranno un effetto di incentivazione e che saranno ammissibili agli aiuti solo le azioni realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto presso l autorità competente. La domanda di aiuto deve essere inoltrata all autorità competente prima di iniziare il progetto e deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell impresa, una descrizione del progetto o dell attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l importo dell aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Gli aiuti saranno concessi solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e la Commissione lo avrà dichiarato compatibile con il trattato. Trasparenza (22) Il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, il nome dell autorità che concede l aiuto e degli organismi a cui sarà concesso l aiuto del regime in oggetto saranno pubblicati su un sito web relativo agli aiuti di Stato a livello provinciale 2. Le suddette informazioni saranno pubblicate una volta adottata la decisione di concessione dell aiuto; i dati saranno conservati per almeno dieci anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni. VALUTAZIONE Applicazione dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (23) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (24) La qualifica di aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: (i) la misura deve essere imputabile 2 www.provincia.bz.it/foreste/ 4

allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; (ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; (iii) il vantaggio dev essere selettivo; (iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le gli Stati membri. (25) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai beneficiari sotto forma di sovvenzione diretta (v. precedente considerando 18). Tale vantaggio è concesso mediante risorse statali e favorisce gli operatori attivi nelle zone interessate. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza 3. (26) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-ue 4. I beneficiari dell aiuto operano sul mercato dei prodotti forestali (v. precedente considerando 15), che è soggetto a scambi intraunionali 5. I settori interessati sono aperti alla concorrenza a livello dell UE e quindi interessati dalle misure adottate a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri. (27) Tenuto conto di quanto precede, le condizioni dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (28) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 25 luglio 2016 e non è stato ancora messo in atto. L Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Applicazione dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (29) Il divieto di cui all articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è incondizionato. Sono ammesse deroghe. L articolo 107, paragrafo 3, lettera c), prevede che possano essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 3 4 5 Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. Per quanto riguarda il settore forestale, circa 31,1 milioni di tonnellate (esportazioni) e circa 10,8 milioni di tonnellate (importazioni) rispettivamente di legno grezzo (in tronco, tagliato o in particelle) sono state oggetto di scambi intra-ue nel 2013. 5

(30) In virtù degli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 6 (in seguito gli orientamenti ), parte II, sezione 2.1.6., la Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all adeguamento del settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti e le condizioni specificate nella suddetta sezione. (31) Per quanto riguarda le condizioni specifiche previste nella sezione 2.1.6. per questo tipo di aiuto, gli interventi inclusi e i costi previsti dal regime in oggetto sono compresi fra quelli indicati ai punti 543 e 502 degli orientamenti che si applicano a tutti gli aiuti agli investimenti nel settore forestale (v. precedenti considerando 5 e 6). (32) In conformità con il punto 544 degli orientamenti, l intensità massima dell aiuto per gli interventi finalizzati alla creazione, al ripristino e all adeguamento funzionale della viabilità delle foreste aperte al pubblico e che contribuiscono al loro carattere multifunzionale di cui al considerando 5, lettera a), e per gli investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste, di cui al considerando 5, lettera c), è limitata al 100% dei costi ammissibili (v. precedente considerando 7 (33) Per gli interventi connessi ai sentieri forestali delle imprese di cui al considerando 5, lettera a) e per gli altri investimenti di cui ai punti considerando 5, lettera b) e d), è rispettata la percentuale massima di intensità dell aiuto stabilita al punto 545, lettera d), degli orientamenti per un territorio come la provincia autonoma di Bolzano (v. precedente considerando 7). (34) Tenuto conto di quanto precede, risultano soddisfatti le pertinenti disposizioni della parte II, sezione 2.1.6., degli orientamenti. Principi comuni di valutazione (35) Per quanto riguarda le condizioni generali, secondo il punto 43 degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, illustrato al considerando 4 della presente decisione, persegue lo sviluppo sostenibile ed è pertanto conforme a uno degli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti. (36) Secondo il punto 47 degli orientamenti, per quanto riguarda le misure analoghe alle misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell ambito dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l adeguatezza e la coerenza tra l aiuto di Stato in esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. 6 GU C 204 dell 1.7.2014, pag. 1. Modificato dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.07.2016, pag. 5. 6

(37) Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità italiane, la Commissione ritiene le azioni del regime in oggetto simili a quelle previste dalla politica di sviluppo rurale e quindi compatibili con quest ultima (v. precedente considerando 8). (38) La Commissione rileva che il regime non può avere un impatto ambientale negativo secondo il punto (52) degli orientamenti, come hanno indicato anche le autorità italiane (v. precedente considerando 11). (39) Per quanto riguarda la necessità dell intervento dello Stato, conformemente al punto 55 degli orientamenti la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 2.1.16., degli orientamenti. Gli aiuti del presente regime possono quindi essere considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi d interesse comune di cui al punto 43 degli orientamenti, in particolare l uso efficiente e sostenibile delle risorse. (40) In applicazione del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla parte II, sezione 2.1.6., degli orientamenti. (41) Conformemente al punto 59 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l aiuto sia quella che meno rischia di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Nel regime in oggetto, l aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione diretta. Tenuto conto delle caratteristiche specifiche del regime e poiché gli effetti saranno più diretti ed efficaci di altre forme di aiuto possibili, come prestiti o garanzie, conformemente al punto 62 degli orientamenti, si può ritenere che lo strumento scelto sia il più appropriato (v. i precedenti considerando 4 e 18). (42) Secondo i punti 70 e 71 degli orientamenti, l aiuto ha il necessario effetto di incentivazione se il beneficiario inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali prima che i lavori relativi al progetto o all attività in questione siano avviati. La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell impresa, una descrizione del progetto o dell attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l importo dell aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Le autorità italiane hanno confermato che tutte queste condizioni sono soddisfatte (v. precedente considerando 21). (43) Il punto 72 degli orientamenti non è di applicazione, in quanto le grandi imprese non sono beneficiarie del regime in oggetto (v. precedente considerando 16). (44) Il punto 81 degli orientamenti indica che l aiuto si considera proporzionato se l importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto 82 degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Il punto 84 indica che il criterio di proporzionalità è soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II sono rispettati. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui ai precedenti considerando 32 e 33, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella 7

parte II, sezione 2.1.6, sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati. (45) Conformemente al punto 85 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l intensità massima e l importo dell aiuto per beneficiario saranno calcolati dall autorità che concede l aiuto al momento della concessione e che i costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (v. precedente considerando 10). (46) In linea con il punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che solo l IVA non recuperabile è ammissibile all aiuto (v. precedente considerando 9). (47) Le autorità italiane hanno dichiarato che l aiuto in oggetto non è cumulabile con altri aiuti (v. precedente considerando 20). (48) In base al punto 108 degli orientamenti, perché l aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell obiettivo di interesse comune. In linea con il punto 113 degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II, l effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui ai precedenti considerando 32 e 33, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 2.1.6., degli orientamenti sono state rispettate. (49) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto (35) 15 degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando le suddette imprese non abbiano rimborsato o versato su un conto bloccato l importo complessivo dell aiuto illegale e incompatibile, con i corrispondenti interessi di recupero (v. precedente considerando 17). (50) Conformemente ai punti 128 e 131 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, il nome dell autorità che concede l aiuto e il nome degli organismi a cui sarà concesso l aiuto del regime in oggetto saranno pubblicati su un sito web sugli aiuti di Stato a livello provinciale e che tali informazioni saranno pubblicate dopo l adozione della decisione di concessione dell aiuto, che saranno conservate per almeno dieci anni e che saranno accessibili al pubblico senza restrizioni (v. precedente considerando 17). (51) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 8

CONCLUSIONI La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto professionale in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto professionale 7 e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare. La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 8, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 7 8 Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1 dicembre 2003, relativa al segreto d ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 9