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CONSULTA DEGLI STUDENTI Accademia di Belle Arti di Roma Visto il DPR n. 132 del 28 Febbraio 2003 visto lo Statuto dell'accademia di belle Arti di Roma La consulta degli studenti delibera il seguente REGOLAMENTO INTERNO Art.1 Natura Giuridica La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale dell'accademia di Belle Arti di Roma. Partecipa alla gestione e al governo dell'istituzione di concerto con gli altri organi e secondo i modi e le prerogative previste dalle norme e dai regolamenti. Art.2 Finalità La Consulta degli Studenti costituisce l'organo di riferimento degli studenti rappresentativo della volontà studentesca in essa espressa e inserita nel quadro istituzionale dell'accademia attraverso i suoi membri e rappresentanti agli organi decisionali. La Consulta degli Studenti esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al CDA. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sulle modificazioni della qualità dei servizi offerti dall'accademia agli Studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e le condizioni di organizzazione didattica e logistica delle strutture dell'accademia e sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli Studenti. La Consulta degli Studenti vincola inoltre la votazione dei componenti studenteschi del Consiglio Accademico e del CDA, il cui ordine del giorno deve essere discusso nelle sedute. Art.3 Organizzazione dei membri della Consulta Fanno parte della Consulta degli Studenti un numero di 11 (undici) rappresentanti eletti ogni tre anni dall'elettorato attivo dell'accademia di Belle Arti di Roma. Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza del triennio. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere, oltre che per cessazione del corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica anche in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione alla Direzione. In caso di decadenza, la Consulta deve reintegrare con la massima urgenza il seggio vacante nominando membro effettivo il primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti; qualora non fosse disponibile si procede nel medesimo ordine. Qualora non ci sia nessun candidato non eletto disponibile alla nomina, la Consulta procede come segue: 1. Con un numero di membri restanti nella Consulta pari o inferiore al 50% del numero massimo previsto in rapporto al numero di Studenti iscritti all Accademia, la Consulta ha l obbligo di indire entro un mese dall ultima defezione le elezioni integrative. 2. Con un numero di membri restanti nella Consulta pari o inferiore al 50% del numero massimo previsto in rapporto al numero di Studenti iscritti all Accademia, la Consulta ha facoltà di scegliere quando indire le elezioni integrative, comunque entro il termine previsto in questo articolo.

Art. 4 Cariche della Consulta La Consulta si compone di un Presidente, un Segretario, due Rappresentanti per il Consiglio Accademico, un Rappresentante per il CDA, più gli altri componenti eletti. Le cariche di Presidente, di Rappresentante nel Consiglio Accademico e nel CDA non sono cumulabili. a) Il Presidente 1. È il rappresentante della Consulta, la carica ha durata triennale. 2. È eletto tra i rappresentanti della Consulta e presiede la Consulta stessa fissandone l'ordine del giorno. 3. In casi di assenza o di inadempimento ne può assumere il ruolo il Segretario o un altro membro della Consulta, che il Presidente incarica, tra i componenti non ricoprenti altre cariche. b) Il Segretario 1. È eletto tra i rappresentanti della Consulta, cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possono riguardare le attività e le funzioni della Consulta. 2. È garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti ed atti inerenti le funzioni e i compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa. c) Membri in Consiglio Accademico 1. Le designazioni per il Consiglio Accademico avvengono a votazione a maggioranza tra i membri della Consulta stessa. 2. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica. 3. La Consulta ha facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza per giustificati motivi. 4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione. 5. La Consulta ha facoltà di convocare i membri in riunione prima e dopo il Consiglio Accademico. d) Membro in Consiglio d'amministrazione 1.La designazione del rappresentanti per il Consiglio d'amministrazione avviene a votazione a maggioranza tra i membri della Consulta stessa. 2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale. 3. La Consulta ha facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza per giustificati motivi. 4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione. 5. La Consulta ha facoltà di convocare il membro in riunione prima e dopo il Consiglio d Amministrazione. Art.5 Rappresentanti Studenteschi di Scuola I Rappresentanti Studenteschi di Scuola sono eletti dagli Studenti a seguito delle candidature proposte in sede della prima Assemblea degli Studenti di ogni Anno Accademico. Vengono eletti 1 (uno) Rappresentante per il Triennio e 1 (uno) per il Biennio di ogni Scuola. I Rappresentanti hanno facoltà di scegliere un vice-rappresentante, dando priorità agli Studenti candidati ma non eletti in ordine dei voti ricevuti. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti e devono garantire la più ampia partecipazione. Il mandato annuale di ogni Rappresentante può decadere, oltre che per cessazione del corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica, anche in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con

comunicazione alla Direzione. I Rappresentanti hanno il compito di mediare tra la Consulta, gli Studenti e i Docenti per questioni inerenti alla Scuola di appartenenza (corsi singoli, problematiche personali, spazi e materiali), inoltre partecipano alle riunioni di Scuola come rappresentanti degli Studenti e portavoce della Consulta, come previsto dal Regolamento Didattico, Titolo II, art. 19, punto 2. La Consulta ha facoltà di convocare i Rappresentanti in riunione prima e dopo ogni singola Riunione di Scuola. Art.6 Candidature Si definiscono i seguenti requisiti per la presentazione alle candidature all'elezione per carica di componente della Consulta degli Studenti. 1. Età minima di 18 anni compiuti 2. Conseguimento di un diploma di Scuola Secondaria Superiore 3. Regolare iscrizione e frequenza al Quadriennio, Triennio o al Biennio dell'accademia di Belle Arti Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni, devono essere candidati almeno 8 allievi in possesso dei requisiti sopra definiti. Nel caso di elezioni indette per il sopraggiunto decadimento della carica di qualche componente della consulta, il numero di candidati deve essere almeno pari al numero degli uscenti più uno. Nell'impossibilità di rispettare suddette condizioni a causa di carenze di candidature, le elezioni verranno posticipate di sette giorni lavorativi a partire dalla data fissata per le votazioni onde consentire l'integrazione del numero di candidati. La candidatura scritta, firmata, corredata da fotocopia di un documento valido di riconoscimento e dai recapiti del candidato, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo dell'accademia entro e non oltre una settimana dalla data prefissata per l'inizio delle votazioni le quali verranno preventivamente ed adeguatamente pubblicizzate, allo scopo di ottenere una maggiore affluenza possibile da parte degli aventi diritto al voto. Tutti gli aspetti formali e organizzativi delle votazioni sono definiti dal regolamento generale per le elezioni di tutti gli organini di gestione dell'accademia approvato e pubblicato dal CDA. Art.7 Elettorato attivo Fa parte dell'elettorato attivo ogni studente iscritto ai corsi definiti dell'art.5, purché in regola con gli obblighi di iscrizione. Art.8 Organizzazione interna Le riunione della Consulta vengono convocate da ciascun membro previo accordo con i convocati e comunicazione al Presidente. In ogni caso, è prevista almeno una riunione mensile in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi. Art.9 Condizioni operative a) Per garantire una oculata, ordinata, efficiente ed efficace organizzazione e gestione degli argomenti oggetto riunione, la convocazione viene trasmessa ad ogni singolo membro: l atto di convocazione deve contenere la data e l'ora, nonché l'ordine del Giorno. b) Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in sua assenza impedimento, da un membro della Consulta da lui designato. All'inizio delle riunioni il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. c) Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'ordine del Giorno. Art.10 Organizzazione della comunicazione con gli studenti Sono istituiti dei canali di comunicazione on-line con gli studenti tra i quali lo spazio dedicato sul

sito web ufficiale dell Accademia di Belle Arti e una casella di posta elettronica. Il contenuto delle e-mail pervenute all'indirizzo e gestite sul computer della Consulta degli Studenti, troverà opportuno inserimento dell'o.d.g., garantendo così ordine nella gestione delle incombenze dandone opportuna priorità in sede di riunione. Art.11 Rapporto con gli altri organi istituzionali La Consulta degli Studenti riferisce al Direttore dell'accademia circa tutte le attività da essa svolte e relativa messa a verbale, sì da garantire una costante, presente e incisiva relazione proficua ai fini della corretta interazione con gli organi istituzionali. Art.12 Garanzia e trasparenza operativa dei Rappresentanti agli organi istituzionali Il contenuto dei verbali deliberati dalla Consulta degli Studenti costituisce il supporto essenziale di cui devono dotarsi i rappresentanti al Consiglio Accademico ed al CDA. Art.13 Valori del gruppo della Consulta Il gruppo della Consulta degli Studenti si poggia sui valori dello spirito di gruppo alimentato dalla trasparenza e lealtà nelle relazioni, onestà nelle comunicazioni e osservanza del rispetto delle reciproche differenze da integrare nel comune senso di comprensione e collaborazione reciproca. Art.14 Deliberazioni In virtù del comune senso di rispetto dei valori e di riferimento comunicati, il gruppo della Consulta degli Studenti decide sugli argomenti oggetto di riunione. Art.15 Uffici La sede della Consulta degli Studenti è situata all'interno dell'accademia di Belle Arti di Roma, sede di via Ripetta. Art.16 Rapporti tra l'assemblea degli Studenti e la Consulta degli Studenti La Consulta degli Studenti riconosce, in linea di principio, nell'assemblea degli Studenti la ulteriore fonte di istanze e delle linee di condotta che promuove e persegue, poi, nelle attività di gestione e di governo dell'accademia per gli ambiti di propria competenza. La Consulta degli Studenti sollecita l'espressione delle istanze dell'assemblea, ne recepisce ogni direttiva, ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della funzione della Consulta. La Consulta degli Studenti, con la delibera indìce le assemblee di istituto degli Studenti. La proposta di convocazione di Assemblea deve essere consegnata al Direttore dell'accademia di Belle Arti due settimane prima della data prefissata per l'approvazione. A partire dal momento di consegna, il Direttore ha a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda e sentire la Consulta, in caso di necessità di chiarimenti ed approfondimenti. In caso di mancata risposta scritta da parte del Direttore si farà riferimento al silenzio-assenso. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare l'autorizzazione dell'assemblea in seconda convocazione o impedirne in altri modi il corretto svolgimento. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in Assemblea una volta al mese. In caso di estrema e comprovata necessità urgente potrà essere convocata una seconda Assemblea all'interno dello stesso mese. Le Assemblee degli Studenti dell'accademia di Bella Arti si tengono in aula magna. Art.17 Assemblea degli Studenti Ha la funzione di informare gli Studenti sull'attività didattica, amministrativa istituzionale e giuridica dell'accademia di Belle Arti di Roma. La Consulta in essa relaziona sulle sue attività ed espone le decisioni prese in Consiglio

Accademico e in CDA, facendo fede delle riunioni dei suddetti organismi. Art.18 Gli organi dell'assemblea Il Presidente della Consulta degli Studenti presiede l'assemblea degli Studenti. In caso di impossibilità alla presenza, il Presidente nominerà un suo sostituto tra gli altri suoi membri. Il Segretario dell'assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta e dal Segretario verbalizzante. Art.19 Trasparenza La Consulta degli Studenti connota di pubblicità e trasparenza le decisioni prese da tutti i suoi organi. I verbali vengono pubblicati nelle bacheche dell'accademia riservate agli Studenti entro e non oltre una settimana dalla seduta. Detti verbali devono essere mantenuti in bacheca per un numero di giorni non inferiore a quindici. Roma 20/03/2017 La Consulta degli Studenti Il Presidente della Consulta Angelica Speroni Il Segretario verbalizzante Marta Quercioli