STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO/ULSS. 5 ARZIGNANO - VICENZA



Documenti analoghi
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO. ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VILLAVERLA. Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

STATUTO UILDM GENOVA ONLUS Associazione di Volontariato L. 266/1991

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ASSOCIAZIONE NEXTO. Sede in Torino (TO) Via Ottavio Assarotti, 10. Codice fiscale n STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO/ULSS. 5 ARZIGNANO - VICENZA ART. 1 Denominazione È costituita, ai sensi della legge n 266/1991 l Associazione AMICI DEL CUORE- OVEST VICENTINO/ULSS. 5. ART. 2 - Sede L Associazione che ha sede in Arzignano (Vicenza), in Via Cazzavillan, 12/interno 3, agisce come organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L Associazione potrà istituire altre sezioni nei luoghi che ritenesse opportuni, previa approvazione di un regolamento di funzioni. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. ART. 3 - Statuto L Associazione di volontariato Amici del cuore-ovest Vicentino/ULSS. 5, è apolitica, apartitica, libera, autonoma ed indipendente. Non ha scopo di lucro. È disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge sopra citata, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento giuridico. L Assemblea dei Soci delibera l eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto, per disciplinare gli aspetti organizzativi più significativi. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Associazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell interpretazione dei contratti e i criteri dell art.12 delle preleggi al Codice Civile. ART. 4 Durata e ambito territoriale La durata dell Associazione è illimitata nel tempo e l ambito territoriale di intervento è, prioritariamente, quello dell ULSS. 5, nella Provincia di Vicenza. ART. 5 Finalità e ambiti di intervento L Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale nell ambito socio-sanitario e di ricerca scientifica, principalmente nel settore della Cardiologia, mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi : a. favorire l educazione sanitaria della popolazione; b. diffondere la prevenzione e la riabilitazione cardiologica; c. collaborare con le scuole per l educazione sanitaria, mediante incontri atti a sensibilizzare gli studenti nell adozione di stili di vita adeguati a prevenire malattie cardiocircolatorie e non solo; d. realizzare screening nei giovani studenti su eventuali patologie cardiologiche congenite o acquisite;

e. attuare giornate di sensibilizzazione in luoghi pubblici, con controlli gratuiti ed anonimi alla popolazione, di alcuni fattori di rischio cardiovascolare (misurazione della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa, del giro vita, del peso e dell altezza con calcolo della massa corporea). Rilasciare, per ciascun intervento, apposita documentazione, con l invito a farla vedere al proprio medico. Realizzare tutto ciò con la collaborazione volontaria e gratuita di personale infermieristico professionale, e in sinergia, eventualmente, con altre Associazioni; f. organizzare conferenze mediche divulgative, con l obiettivo di migliorare la conoscenza dei fattori di rischio, favorendo, così, la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini; g. supportare la ricerca nel campo della fisiopatologia, della diagnosi e della terapia delle cardiopatie; h. contribuire al potenziamento delle strutture dell Unità Operativa Complessa di Cardiologia della ULSS.5; i. promuovere incontri, dibattiti, congressi sia culturali che ricreativi sul tema della cardiopatia e delle problematiche cardiache in genere, per realizzare una maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico o psicologico dei cardiopatici. ART. 6 Ammissione Sono componenti dell Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano esplicita richiesta scritta, che ne condividano gli scopi e che siano in regola con il versamento dell annuale quota associativa. L ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell Assemblea nella prima riunione utile, ed è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all atto costitutivo dell Associazione. Sono Soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni significative a favore dell Associazione. Sono Soci Onorari coloro che, per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi o di rappresentanza sociale, vengano nominati dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Sostenitore e di Socio Onorario non comporta il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto di voto. ART. 7 Diritti e doveri dei Soci Tutti gli iscritti all Associazione possono partecipare alla vita culturale ed organizzativa della stessa. A tutti spetta, inoltre, il diritto di : eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sull attività dell Associazione e controllarne l andamento; partecipare alle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario.

Gli iscritti all Associazione hanno il dovere di: rispettare il presente Statuto e l eventuale Regolamento; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e gratuito; versare la quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. ART. 8 Perdita della qualifica di Socio La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e per indegnità morale. La valutazione dell indegnità morale conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente Statuto, è di competenza del Collegio dei Probiviri, previa analisi delle controdeduzioni dell interessato, da presentare entro trenta giorni, dall atto di convocazione dei Probiviri. L eventuale esclusione di Soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri. I Soci che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. ART. 9 Organi dell Associazione Sono Organi dell Associazione : Assemblea generale ; Consiglio Direttivo ; Presidente ; Collegio dei Revisori dei conti ; Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche devono essere svolte gratuitamente. ART. 10 Nomine a titolo onorario È prevista la possibilità di nomina di Presidente e di Soci onorari. Il titolo viene conferito dal Consiglio Direttivo con specifica motivazione. ART. 11 Assemblea Generale L Assemblea generale è formata dai Soci che, al momento della convocazione hanno diritto di partecipare. L Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri che vi partecipano, previa delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le deliberazioni dell Assemblea, con voto palese, sono prese a maggioranza dei votanti, salvo le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell Associazione, e vengono riportate su appositi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario. ART. 12 Competenze dell Assemblea Generale L Assemblea Generale provvede a : Eleggere e revocare il Consiglio Direttivo; Nominare i Probiviri e i Revisori dei conti; Determinare le linee programmatiche generali dell attività dell Associazione; Approvare il Conto consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio finanziario, che si chiude con il 31 dicembre; Approvare l eventuale Regolamento interno; Deliberare su quant altro demandatole per legge, o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. ART. 13 Convocazione Assemblea Gli Associati, in regola con il pagamento della quota sociale, sono convocati in assemblea, dal Presidente, almeno una volta all anno, mediante comunicazione scritta o telematica e affissione all Albo della Sede, 15 giorni prima di quello fissato per l adunanza, e contenente l ordine del giorno. L Assemblea Generale ordinaria che approva il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. L Assemblea può essere convocata ogni volta che sia necessario deliberare su problemi ad essa proposti dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei Soci. Le Assemblee saranno valide, in prima convocazione, se risultano presenti la maggioranza dei Soci, e, in seconda convocazione, sempre nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. ART. 14 Assemblea straordinaria L Assemblea straordinaria può modificare lo Statuto dell Associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Può deliberare anche lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Tale disposizione non è derogabile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell organizzazione, i beni che residuano, dopo l esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 15 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo, composto da undici membri, dura in carica per tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili solo per un secondo mandato. Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Tutte le elezioni avvengono con voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri, e, comunque non meno di quattro volte l anno, per: Porre in essere tutte le iniziative atte a realizzare il programma ratificato dall Assemblea; Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all Assemblea; Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione; Stabilire l importo della quota associativa annuale; Procedere, all inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione; Approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai Soci a favore dell Associazione; Esprimere parere su tematiche/problematiche sottoposte al suo esame, dal Presidente; Deliberare sull adesione e partecipazione dell Associazione a Circoli, Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l attività dell Associazione. Il Consiglio Direttivo, che si riunisce presso la sede dell Associazione, è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno sette componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di componenti del Consiglio, si provvederà a surroga, con il primo dei non eletti, chiedendo la convalida della cooptazione nella prima riunione. I subentranti rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per coloro che sono stati sostituiti. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L assenza non giustificata dei Consiglieri, per tre volte consecutive, comporta automaticamente la decadenza dal Consiglio. ART. 16 Comitato scientifico Al fine di offrire consulenza al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei programmi di attività dell Associazione, è previsto il Comitato Scientifico. Esso è costituito dal Primario che lo presiede, e dal Vice Primario dell Unità di Cardiologia dell ospedale civile di Arzignano (Vicenza) e da altri tre componenti da loro individuati, ed opera in collaborazione con l Associazione, nello spirito di volontariato gratuito del presente Statuto.

ART. 17 Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Cura l esecuzione delle delibere consigliari ed assembleari, e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo, alla prima riunione. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente con pari poteri e responsabilità. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni. Ha la firma di qualsiasi atto e documento dell Associazione. La nomina del Presidente deve essere comunicata all Ufficio Regionale e all Ufficio dell Agenzia delle Entrate, territorialmente competente. ART. 18 Segretario Al Segretario dell Associazione competono tutte le funzioni tipiche dell ufficio. In particolare, deve provvedere a: redigere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee; curare la convocazione delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo ; aggiornare l elenco dei Soci e certificarne il diritto a partecipare alle Assemblee; controllare e sbrigare la corrispondenza; riscuotere le entrate e pagare le spese, previa ratifica del Presidente; curare la tenuta dei documenti e dei libri contabili nelle forme d uso; tenere aggiornato l inventario dei beni dell Associazione; avere periodiche verifiche contabili e di cassa con il Presidente, il Vicepresidente e i Revisori dei conti; controllare il Conto consuntivo e redigere apposita relazione da sottoporre all Assemblea. Il Segretario non può assumere iniziative che comportino spese non vincolate o comunque non di ordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario rimane in carica con le stesse modalità previste dall articolo 16 del presente Statuto. ART. 19 Revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere anche non Soci. Durano in carica con le stesse modalità previste nell articolo 16 del presente Statuto, e sono rieleggibili. I membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile della gestione e sull osservanza di tutte le norme di legge e di Statuto da parte del Consiglio Direttivo. Relaziona all Assemblea in ordine al Bilancio di previsione e sul Conto consuntivo, per la loro approvazione.

ART. 20 Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci effettivi e due supplenti, tutti aderenti all Associazione. I membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica con le stesse modalità previste nell articolo 16 del presente Statuto, e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri dirime le questioni legate all applicazione e all interpretazione dello Statuto e di eventuali Regolamenti. Delibera sulle questioni disciplinari che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo e su tutte le eventuali controversie tra Soci o fra questi e l Associazione e i suoi Organi, in tutti i casi non vietati dalla legge. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et ex aequo, senza formalità di procedura, salvo la verbalizzazione del contenuto delle riunioni, degli interventi e delle decisioni assunte. ART. 21 Risorse e patrimonio dell Associazione Le risorse economiche sono quelle ammesse dall art.5, Legge n 266/91: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni ; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio. ART. 22 Ufficio di tesoreria La tesoreria dell Associazione, previo apposito documento a firma dei responsabili di entrambe le parti, sarà presso l Istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo. ART. 23 Divieto di distribuzione di utili È vietata la distribuzione di utili e avanzi di amministrazione, di fondi, riserve o altri elementi del capitale dell Associazione durante l esistenza della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ogni eventuale utile o avanzo di amministrazione dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionalmente previste. ART. 24 Dipendenti e collaboratori L Associazione può assumere dipendenti e servirsi di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla Legge n 266/91. I rapporti tra l Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall Associazione.

Sono assicurati contro malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi. ART. 25 Responsabilità dell Associazione Assicurazione L Associazione di volontariato Amici del cuore-ovest Vicentino/ULSS.5 risponde, con le proprie risorse economiche, degli eventuali danni causati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L Associazione può assicurarsi contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell Associazione stessa. Gli aderenti all Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art.4 della Legge n 266/91. ART. 26 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. Arzignano, 12 gennaio 2012