STATUTO. Art. 1. E' costituita l'organizzazione di Volontariato di Pubblica Assistenza Volontaria "CROCE VERDE



Documenti analoghi
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO Il Sole Onlus

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA BREVART Parapendio Alto Lario - A.L.B.A.

CROCE VERDE NONE STATUTO. TITOLO I Principi Generali. Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

Transcript:

Allegato "B" all'atto n. 13282/6350 di Repertorio. STATUTO Art. 1 E' costituita l'organizzazione di Volontariato di Pubblica Assistenza Volontaria "CROCE VERDE ZONA OGLIO-PO", di seguito semplicemente chiamata "Associazione" con sede legale in Comune di Viadana (MN). La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) 12 (dicembre) 2100 (duemilacento), salvo proroga. I propri principi ispiratori sono quelli della solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa tipica del movimento di volontariato organizzato, nonchè quelli previsti dalla Legge dell' 11 agosto 1991 n. 266 i cui scopi sociali sono la esplicazione di attività di: - primo soccorso e trasporto di infortunati ed infermi; - tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile; - telesoccorso e teleassistenza; - assistenza sociale e socio-sanitaria; - assistenza sanitaria; - trasporti protetti; - beneficenza; - istruzione e formazione; - solidarietà internazionale; - collaborazione e partecipazione a enti, istituti e organismi sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe e per un efficace perseguimento degli scopi istituzionali; nonchè l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione sanitaria e collaborazione con

Enti Pubblici, privati e con le altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto. Art. 2 L'associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro. Art. 3 L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario diretto e gratuito dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente. Può assumere personale dipendente od avvalersi di lavoratori autonomi, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da esse svolte. Art. 4 L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Per le proprie necessità l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi: a) proventi da donazioni, oblazioni, lasciti, offerte da sostenitori; b) da contributi privati; c) contributi da Enti Pubblici, Istituti e Sodalizi; d) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991 n. 266, pervengono all'associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio; g) contributi di Organismi internazionali; h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; l) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; m) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. Art. 5 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: a) beni mobili ed immobili; b) titoli pubblici e privati; c) lasciti, legati e donazioni purchè accettate dal Consiglio Direttivo; d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Art. 6 Possono essere Soci dell'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che mantengano un comportamento decoroso. Gli aspiranti Soci volontari debbono dimostrare la necessaria attitudine all'espletamento dei servizi richiesti e debbono presentare domanda per l'iscrizione al Consiglio Direttivo che decide, con provvedimento motivato, entro un mese dalla presentazione della domanda. Tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori al diciottesimo anno di età possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari ed in particolar modo hanno il diritto di voto in assemblea ed il diritto di eleggere, diritti questi da esercitarsi per il tramite dei loro legali rappresentanti (genitori o tutore). Sono previste due categorie di Soci: - Soci Volontari; - Soci Onorari.

Art. 7 I diritti dei Soci sono: a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso derivato; b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui sopra; c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto. Art. 8 I doveri dei Soci sono: a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi; b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione. Art. 9 Non possono esser Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale. Il regolamento stabilirà i casi in cui i Soci possono essere ammoniti, sospesi dal Consiglio Direttivo o radiati; saranno radiati coloro che facciano opera di disgregazione, compromettano il buon nome e l'andamento della vita associativa, danneggino i beni sociali. Art. 10 L'Associazione è costituita dai seguenti organismi: - Assemblea dei Soci, - Consiglio Direttivo, - Collegio dei Sindaci,

- Collegio dei Probiviri, - Presidente. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e si intendono ricoperte a titolo gratuito. E' consentita la rieleggibilità degli uscenti. La carica di Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale è incompatibile con la carica di Presidente o Vice-Presidente dell'associazione. La carica di Assessore e/o Sindaco è incompatibile anche con la carica di Consigliere dell'associazione. Art. 11 L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedessero, può venire convocata dall'organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci regolarmente iscritti. I Soci impediti a presenziare possono farsi rappresentare da altro associato con delega scritta che resterà agli atti, nessun socio può rappresentare più di un'altro Socio. E' vietato conferire deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci ed ai Probiviri. Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'assemblea. Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del Giorno; in caso di parità le proposte si intendono respinte.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati. Le delibere prese dall'associazione validamente costituita vincolano gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea verrà preannunciata almeno quindici giorni prima, mediante affissione all'albo Sociale di apposita comunicazione, pubblica affissione di manifesti e/o pubblicazione su almeno un periodico locale. Eventuali mozioni da inserire nell'ordine del Giorno dell'assemblea, dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. L'Assemblea: - discute ed approva la relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo; - elegge i propri organi rappresentativi; - delibera, in via preventiva, l'alienazione di beni immobili già di proprietà dell'associazione, la richiesta di affidamenti bancari, l'effettuazione di acquisti che comportino per l'associazione l'assunzione di debiti verso terzi (ossia spese che non abbiano necessaria copertura in denaro); - delibera su ogni altra questione posta all'ordine del Giorno; - delibera su eventuali modifiche statutarie; - delibera lo scioglimento dell'associazione. Art. 12 In caso di votazione per il rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea nomina un Comitato elettorale composto da almeno tre membri, all'interno del quale sarà nominato un Presidente. I membri del comitato elettorale provvedono a firmare ed a distribuire le schede di votazione ai Soci aventi diritto di voto. Sulle schede di votazione dovrà essere specificato il numero massimo di preferenze che dovrà attribuire ciascun elettore; qualora siano state avanzate candidature, sulle schede verrà riportato il

nome dei candidati. E' di competenza dell'assemblea l'elezione dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri. Risultano eletti alle varie cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Art. 13 Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da nove membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri, gli subentrerà il primo risultato non eletto nelle ultime votazioni; tale nuovo consigliere durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui è chiamato a far parte. Il consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto e deve essere sostituito. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei Soci. I compiti del Consiglio Direttivo sono: - deliberare sulle domande di ammissione a Socio; - predisporre le proposte da presentare all'assemblea ed eseguire i deliberati; - approvare, solo su specifica delega dell'assemblea, le modifiche al regolamento; - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione compresi quelli disciplinari e di radiazione; - stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali; - assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;

- fissare la quota annuale minima che deve essere versata dai Sostenitori; - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione escluso l'alienazione e l'acquisizione di beni immobili e richiedere affidamenti bancari. In difetto di approvazione dell'assemblea, salvo successiva ratifica della stessa, i Consiglieri risponderanno in solido, qualora non abbiano espresso voto contrario all'atto compiuto. Sono fatti salvi i diritti dei Consiglieri assenti al momento della delibera del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti la modifica del presente statuto, nonchè istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia. Art. 14 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, a meno che non vi provveda direttamente l'assemblea. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione; egli può agire e resistere in giudizio solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e convoca le relative riunioni. Ha la sovrintendenza su tutte le attività svolte dai singoli Consiglieri. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Art. 15 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi più due supplenti. Ad esso è demandato il compito di controllare l'attività amministrativa dell'associazione in conformità a quanto disposto dall'art. 2403 del Codice Civile. Per esso valgono, inoltre, le norme di compatibilità di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile. I Sindaci possono assistere collegialmente o singolarmente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio seno il Presidente. In caso venga a mancare un Sindaco effettivo, gli subentrerà il primo eletto fra i Sindaci supplenti, al posto di quest'ultimo in qualità di Sindaco supplente, il primo dei non eletti nelle ultime elezioni effettuate. Tali membri dureranno in carica sino a scadenza del Collegio di cui sono stati chiamati a far parte. Art. 16 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi in conferenza personale in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei Soci, in tema di disciplina associativa, nonchè su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri elegge, nel proprio seno, il Presidente al quale spetta l'incarico di convocare il Collegio stesso ed, in difetto del Presidente del Consiglio Direttivo, l'assemblea generale dei Soci. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Dirigente dei Servizi. Art. 17 E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire encomi e premi di riconoscimento, per particolari meriti, ai volontari. Art. 18 In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni operanti nell'ambito del territorio. Ogni modifica, parziale o totale, al presente Statuto, deve venire comunicata alla Regione Lombardia entro il quindicesimo giorno dall'adozione. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dettate dalla Legge n. 266/91, dalla Legge Regionale n. 22/93 e dalle altre Leggi e Regolamenti vigenti in materia di volontariato.

F.TO: MARTELLI ALBERTO - AUGUSTO CHIZZINI NOTAIO.