STATUTO Costituzione - Denominazione - Sede Art. 1. Art. 2. Archivio Comunale Memoria Locale Finalità e attività Art. 3.



Documenti analoghi
Statuto dell Associazione Gruppo Volontari di Protezione Civile USFIM Ut Sementem Feceris Ita Metes STATUTO COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE

ASSOCIAZIONE AMICI ALZHEIMER

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL CORTILE. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL JALIL.

STATUTO. Unione per la difesa dei diritti dei Malati Anziani Non Autosufficienti (Associazione Umana) Costituzione - Denominazione - Sede

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRO OVIBUS UNUS GREX ( PROGREX ) COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI GIOVANNI PASCOLI SCUOLA PRIMARIA DI COMERIO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL TASSELLO. Costituzione - Denominazione Sede

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Associazione Tincontro Associazione Genitori per la Neonatologia - Varese. Costituzione - Denominazione - Sede

STATUTO Costituzione - Denominazione - Sede Finalità e attività Soci

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Aggiornamento al 27 gennaio 2013

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Il Sughero

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DI STEVEN

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Allegato "A" al rep. n / STATUTO. Art. 1. E' costituita con Sede in Angera, Via Solari. n.2 l'associazione di Volontariato denominata

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

Statuto di Associazione di Volontariato STATUTO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Statuto della Associazione culturale La casa di Atena circolo delle donne

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO. Costituzione - Denominazione Sede. Finalità e attività

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOI DEL TOSI GAS (GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE) Costituzione - Denominazione Sede

(ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. CINOFILA, EQUESTRE, RADIO EMERGENZA, ANTINCENDIO BOSCHIVO- ONLUS)

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Statuto Associazione di Promozione Sociale L altra Via

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ART. 1* (Denominazione e sede)

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA CITTADINA DI MUGGIA AMICI DELLA MUSICA. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1. Costituzione

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLO STATUTO DELLA. I.P.ASS.I. Incontinentia Pigmenti ASSociazione Italiana - ONLUS

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Statuto associativo di Libera Uscita

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

Allegato "A" al n di raccolta S T A T U T O "OLTRE IL GIARDINO ONLUS o ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'SOCIALE" S t a t u t o

Transcript:

Allegato A STATUTO PREMESSE L'Archivio Comunale Memoria locale nasce su impulso dell'amministrazione Comunale di Mandello del Lario, in ottemperanza all' art. 11 (patrimonio storico, artistico, culturale) dello Statuto Comunale e delle linee Programmatiche e azioni politiche amministrative per il mandato 2005-2010 approvate dal Consiglio Comunale in data 08.09.2005. Lo stesso viene riconosciuto, conferendone le competenze, con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 160 in data 12.07.2006 e n. 10 in data 21.01.2009. I rapporti tra l'associazione Culturale Archivio Comunale Memoria Locale e il Comune di Mandello del Lario, ai sensi dell'art. 102 dello Statuto Comunale, vengono disciplinati con apposita convenzione. Costituzione - Denominazione - Sede Art. 1. E costituita in Mandello del Lario, in Via Manzoni 44/3 (nello stabile di proprietà del Comune di Mandello del Lario) l'associazione di Volontariato denominata Archivio Comunale Memoria Locale (ACML), in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato e che le consente, una volta acquisita l iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria. Art. 2. L Associazione Archivio Comunale Memoria Locale, più avanti chiamata per brevità ACML non ha scopo di lucro e persegue, nell ambito territoriale locale, esclusivamente le finalità di cui al successivo art. 3. Finalità e attività Art. 3. L ACML persegue le seguenti finalità: tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse storico, artistico, culturale del territorio, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 Le finalità verranno perseguite mediante le seguenti attività: archiviare in modo informatico foto, documenti, oggetti e altri materiali ricevuti da privati, Enti, Associazioni, Aziende e altri soggetti che conservino la memoria storica mandellese nel significato più ampio promuovere con eventi e pubblicazioni la diffusione e la conoscenza del passato presso la cittadinanza, le scuole, le nuove generazioni proporre itinerari e occasioni per un turismo culturale e didattico che promuova il territorio e riscopra in particolare il piacere dell andare a piedi svolgere studi e ricerche; raccogliere sul territorio testimonianze che si riferiscano alla Storia, all Economia, al Lavoro, alla Tecnologia, agli aspetti della vita quotidiana e familiare, contadina e artigianale, alla religiosità popolare, alla cultura, agli usi e costumi locali 1

censire il patrimonio artistico, immobiliare, naturale per suggerirne la conservazione Le suddette finalità fanno riferimento a quanto previsto dall Art.11 dello Statuto Comunale. Art. 4. L ACML realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo: organizzare mostre pubblicare dépliants, quaderni, cartellette, libri, pannelli commemorare eventi realizzare manufatti, modellini promuovere iniziative che coinvolgano le scuole, i cittadini, i turisti nel riscoprire, in particolare, il piacere dell'andare a piedi tenere aperta la sede, aggiornato il sito internet, la bacheca e ogni materiale informativo messo a disposizione del pubblico, rispondere alle mail L organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse o marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995 Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l ACML potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Soci Art. 6. Possono diventare soci dell'acml tutti coloro che avendo compiuto il 18 anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall assemblea All interno dell Associazione sono previste 2 tipologie di soci: soci fondatori: premesso che l attività dell Archivio Comunale Memoria Locale ha avuto inizio nel gennaio 2006, sono comunque considerati fondatori i firmatari dell Atto costitutivo; soci ordinari: operano volontariamente all interno dell ACML; pagano una quota annuale (simbolica) definita dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto nell assemblea. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell ammissione dell aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Sostenitori esterni Art. 7. Possono altresì aderire all Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico, annuale, saltuario o professionale (consulenze, progetti a titolo gratuito). I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall ACML. 2

Diritti e doveri dei soci Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall appartenenza all Associazione. I soci hanno l obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Art. 9. La qualità di socio si perde: per morte per morosità nel pagamento della quota associativa dietro presentazione di dimissioni scritte per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure, che senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all Assemblea. Organi Sociali e Cariche Elettive Art. 10. Sono organi dell Associazione: l Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo il Presidente il Vicepresidente il Tesoriere il Segretario Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Assemblea dei soci Art. 11. L Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, per l approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l ora della prima convocazione ed il giorno e l ora della seconda convocazione. 3

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora e la sede della convocazione; l ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Art. 12. L Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. Art. 13. L Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Art. 14. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 15. L Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo definisce il programma generale annuale di attività procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti determina l ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell Associazione delibera sulle responsabilità dei consiglieri decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell art. 9 discute e decide su tutti gli argomenti posti all Ordine del Giorno. Art. 16. L Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio, l Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Consiglio Direttivo Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, nominati dall Assemblea e, in qualità di rappresentante dell'amministrazione Comunale, dall'assessore alla Cultura o da un suo delegato (senza diritto a cariche elettive, solo con facoltà di parola e non di voto). Il Consiglio dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. 4

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il Presidente elegge tra i propri componenti il Vice presidente nomina il Tesoriere e il Segretario attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione cura l esecuzione dei deliberati dell Assemblea predispone all Assemblea il programma annuale di attività presenta annualmente all Assemblea per l approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l anno in corso. conferisce procure speciali assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni propone all Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell Associazione e degli organi sociali riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci delibera in ordine all esclusione dei soci come da art. 9. ratifica e respinge i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire Presidente e VicePresidente Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione ed ha l uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Segretario Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che riporta sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 5

Tesoriere Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell ACML relativamente all esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma disgiunta dal Presidente del Consiglio solo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Art. 24. L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 25 Le entrate dell Associazione sono costituite da: quote associative contributi di privati contributi dello Stato, di Enti pubblici, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti donazioni e lasciti testamentari rimborsi derivanti da convenzioni entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all ACML nei limiti della legislazione di riferimento. Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili, anche derivanti da donazioni e lasciti azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati donazioni e lasciti altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell Associazione. Scioglimento dell ACML e devoluzione dei beni Art. 28. Lo scioglimento dell ACML viene deciso dall Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell art. 16 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell ACML, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Norma finale Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell ACML. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 7

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 8