STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AGER - per l Ambiente ed il Territorio TITOLO I ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000 l Associazione di promozione sociale AGER per l Ambiente ed il Territorio. L Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente tra gli associati. 2. L Associazione ha sede in Fraz. Prognetto, 14 64010 Torricella Sicura (TE) e potrà essere trasferita in qualsiasi momento su decisione del Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà decidere di istituire sedi decentrate, rappresentanze ed uffici nel resto d Italia ed in Paesi Esteri, anche delegandone i poteri amministrativi e gestionali a soggetti terzi. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. ART. 2 (Statuto) 1. L Associazione AGER per l Ambiente ed il Territorio è disciplinata dal presente Statuto, e dalle norme di legge regolanti la materia. 2. L assemblea delibera l eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della organizzazione stessa. ART. 4 (Modificazione dello statuto) Il presente statuto è modificabile con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con le finalità, con la dottrina e con la legge italiana. TITOLO II ART. 5 (Finalità) L Associazione AGER - per l Ambiente ed il Territorio si propone di promuovere la tutela, la salvaguardia, la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la conoscenza e la riscoperta del patrimonio naturale, archeologico, storico, artistico, culturale, folkloristico, antropologico, demoetnoantropologico ed enogastronomico del territorio della provincia di Teramo e di aree ad essa limitrofe. L Associazione si propone inoltre di promuovere la comunicazione, la sensibilizzazione, la formazione e l educazione, nel suddetto territorio, tesa a sviluppare: una cultura ed una conoscenza ecologica relativa alle problematiche e tematiche inerenti gli ambienti naturali ed antropici; una coscienza civica ed etica tesa ad un uso consapevole delle risorse naturali (rinnovabili e non) ed ad una diminuzione dell impatto ambientale delle attività antropiche; A tali scopi l Associazione AGER si ispira liberamente ai concetti di sviluppo sostenibile, comunicazione ecologica, partecipazione attiva o riferibili a qualsiasi teoria, metodologia o disciplina ritenute valide per il perseguimento delle finalità dell Associazione stessa. L Associazione si propone infine di favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano conoscenze e competenze inerenti alle finalità perseguite dall Associazione stessa, anche al fine di favorire occasioni ed opportunità di lavoro di giovani, associati e non. Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti ed esperienze nei campi di interesse dell Associazione stessa, da collegare ed utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative. L Associazione AGER ritiene che il perseguimento delle finalità suddette favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio e un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. L Associazione AGER ritiene inoltre che tali finalità possano favorire la formazione di una identità culturale in una regione, come l Abruzzo, che ha fatto della tutela, conservazione e valorizzazione del suo ricco patrimonio naturale e culturale una scelta strategica di lungo periodo. L Associazione AGER ritiene che iniziative ed attività di turismo consapevole e responsabile rappresentino una forma di promozione e valorizzazione del territorio rispettosa dei valori e dei principi etici e morali in cui l Associazione stessa si riconosce. Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e sociali e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti. ART.6 (Attivita Istituzionali) Per il conseguimento delle finalità di cui all articolo 5 svolge le seguenti attività istituzionali. Tutte le attività non conformi alle finalità sono espressamente vietate. Tutte le finalità e le attività dell Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 1
sensibilizzazione, comunicazione, informazione, divulgazione, educazione e formazione sulle tematiche di interesse dell Associazione; ricerca scientifica, tecnica, storica, archeologica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell Associazione; promuovere la salvaguardia e la protezione di specie in via di estinzione e della biodiversità del territorio di riferimento; promuovere la salvaguardia e la protezione dei beni culturali del territorio di riferimento; favorire ed incentivare il collegamento tra soggetti, strutture ed in genere risorse tra la zona costiera del territorio di riferimento e le aree interne; promozione del territorio di riferimento dell Associazione nel resto d Italia ed in Paesi Esteri; gestione di strutture, aree e servizi -in proprio o in convenzione- destinate al conseguimento degli scopi sociali; sperimentazione di strumenti e metodi in materia di tutela, gestione e recupero dell ambiente e del patrimonio storico-culturale; consulenze tecnico-scientifiche; attività nei campi della gestione dell ambiente e del patrimonio storico-culturale; proposte di normative e regolamenti; promuovere la fruizione di aree di interesse naturalistico e culturale favorire un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali e siti di interesse storico-culturale. elaborazione e gestione di progetti di natura turistica, economica, sociale, culturale, didattica, ambientale anche in collaborazione con terzi; collaborazione con soggetti pubblici e privati con finalità analoghe a quelle dell Associazione; favorire il contatto, l aggregazione e la collaborazione tra soggetti interessati ai temi trattati dall Associazione al fine di favorire la crescita culturale e professionale di associati e non; svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine al perseguimento delle finalità sociali. ART. 7 (Strumenti) Per il conseguimento delle finalità sociali e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di cui agli articoli 5 e 6 l Associazione si avvarrà degli strumenti di seguito indicati e di altri strumenti ritenuti validi ed idonei e che saranno esplicitati in apposito Regolamento redatto ed aggiornato dal competente organo associativo. promuovere, sostenere, realizzare e contribuire alla realizzazione di attività ricreative, culturali e turistiche; promuovere, sostenere, realizzare e contribuire alla realizzazione di campagne di informazione, sensibilizzazione e comunicazione; promuovere, sostenere, realizzare e contribuire alla realizzazione di iniziative editoriali, redazionali e multimediali (guide, atti, opuscoli, vademecum, periodici, pagine web, CD-ROM, DVD, ecc.) ; programmazione, sviluppo, finanziamento ed esecuzione di progetti, studi e ricerche nel campo della tutela, conservazione, valorizzazione e gestione dell ambiente e del patrimonio culturale; stipulare convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l attività dei singoli soci; progettare, promuovere, realizzare, organizzare, gestire, coordinare, sostenere, anche con terzi, progetti di sensibilizzazione, comunicazione, informazione, educazione e formazione didattica, ambientale ed alla convivenza civile; promuovere, realizzare, organizzare, gestire, coordinare, sostenere, anche con terzi, corsi, seminari, convegni, conferenze, manifestazioni, concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, laboratori, workshop, mostre, mercati ed in genere eventi nei campi di interesse dell Associazione; escursioni guidate in ambiente e visite guidate a musei, città, siti di interesse naturalistico, storico, archeologico, cantieri di scavo archeologico ed impianti produttivi; progetti ed iniziative di montagna-terapia per disabili e non progettare, cartografare e realizzare, attrezzare e manutentere sentieri, percorsi ed itinerari in aree protette e non; realizzazione di segnaletica e cartellonistica escursionistica, didattica e turistica; interventi di recupero e riqualificazione di aree di interesse naturalistico e culturale interventi che favoriscano la fruizione responsabile e consapevole di aree di interesse naturalistico e culturale; campagne di scavo archeologico; progettazione di proposte turistiche; corsi, seminari ed iniziative di aggiornamento per insegnanti e professionisti; consulenze a soggetti pubblici e privati; catalogazione e schedatura di beni naturali e culturali TITOLO III ART. 8 (Soci) L associazione è fondata sul principio dell uguaglianza dei soci. I soci dell Associazione si distinguono in: 2
fondatori: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale; ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato; onorari: sono coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l'associazione o si sono distinti per le loro attività nel campo dei fini statutari; sono nominati dall assemblea dei soci dietro proposta del Consiglio Direttivo e non sono soggetti al pagamento della quota sociale e dell iscrizione annuale. ART. 9 (Ammissione) 1. Sono aderenti dell organizzazione tutte le persone fisiche, le Associazioni, gli Enti pubblici e privati, le persone giuridiche che condividono le finalità dell organizzazione, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e che si impegnano concretamente per realizzarle. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. 3. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta dichiarando le loro generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. 4. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. 5. Il socio ammesso si impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni, a versare una quota d adesione ed una quota annuale d iscrizione. L ammontare delle quote e le relative scadenze verranno stabilite dal Consiglio Direttivo annualmente. Le quote stabilite verranno approvate in sede di bilancio dall Assemblea ordinaria. Le quote associative sono intrasmissibili. 6. Il socio ammesso è tenuto al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall iscrizione nel libro dei soci. 7. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l importo delle rispettive quote. 8. La qualità di socio non è trasferibile. 9. le attività svolte dai soci a favore dell Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. ART. 10 (Diritti e doveri degli aderenti) 1. I soci maggiorenni hanno il diritto di voto in assemblea; il diritto di eleggere gli organi dell organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali. 2. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell Associazione; il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci; il diritto di controllo sull andamento dell Associazione come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto. 3. Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati, ai sensi di legge, delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata. 4. L Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata dai propri associati in forma personale, volontaria, gratuita, senza fini di lucro ed in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate 5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l esterno deve essere animato da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 6. Gli aderenti hanno l obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l importo annualmente stabilito. ART. 11 (Recessione ed Esclusione) 1. Il socio può recedere dall Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell esercizio nel corso del quale è stato esercitato. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall Associazione o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all Associazione stessa. 3. L esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera all interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione e rattificata dall assemblea dei soci nella prima riunione utile. 4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. ART. 12 (Gli organi sociali) Sono organi dell organizzazione: Assemblea dei soci Consiglio direttivo Presidente ART. 13 (L Assemblea dei soci ) 3
1. L assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota ed è l organo sovrano dell Associazione. 2. L assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente 3. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone e qualità delle persone e quando l assemblea lo ritenga necessario. 4. Un segretario, appositamente nominato, redige su apposito registro un verbale delle sedute, che viene sottoscritto dal Presidente e dall estensore e conservato, a cura del Presidente, presso la sede dell Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia a proprie spese. ART. 14 (Convocazione) 1. L assemblea si riunisce almeno una volta all anno su convocazione del Presidente ed anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. 2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso almeno 20 giorni prima nei locali della sede dell Associazione. 3. Gli avvisi e le comunicazioni deve contenere l ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione. ART. 15 (Assemblea ordinaria) 1. L assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; e in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. 2. Gli aderenti possono farsi rappresentare solo da altri aderenti non amministratori, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 3. L assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati. 4. L assemblea ordinaria elegge il Presidente; elegge il Consiglio direttivo; propone attività indicandone modalità e supporti organizzativi; approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo; approva il programma annuale dell Associazione. ART. 16 (Assemblea straordinaria) L assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. ART. 17 (Consiglio direttivo) 1. Il consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea 2. Il Consiglio direttivo è composto da aderenti dell Associazione eletti dall assemblea e rieleggibili senza restrizioni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell Associazione, dura in carica cinque anni ed è composto da tre a dieci membri. Il numero di membri del Consiglio direttivo è deciso dall assemblea in sede di elezione dello stesso. 3. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. 4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. 5. nell ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall assemblea dei soci), il Vice Presidente ed il Tesoriere (eletti nell ambito del Consiglio Direttivo stesso). 6. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sulle attività dell Associazione; redige e presenta all assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; ammette nuovi soci; esclude i soci salva successiva ratifica dell assemblea ai sensi dell art. 11 del presente statuto. ART. 18 (Il Presidente) 1. Il presidente rappresenta legalmente l Associazione 4
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. 3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 4. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. ART. 19 (Risorse economiche) I mezzi finanziari per il funzionamento dell Associazione provengono da: quote e contributi degli associati eredità donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti, programmi ed attività realizzati nell ambito dei fini statutari contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e di terzi proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I fondi dell Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell Associazione ed arricchire il suo patrimonio. ART. 20 (Bilancio) I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall assemblea I bilanci sono approvati dall assemblea ordinaria dei soci con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. I bilanci sono depositati presso la sede dell Associazione almeno 20 giorni prima dell assemblea e possono essere consultati da ogni associato. L assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. ART. 21 (Scioglimento dell Associazione) Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità sociale. 5