ART. 1 - COSTITUZIONE



Documenti analoghi
Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia. Art.1 Costituzione

STATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.

Art.l. Costituzione. Art.2. Attività

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

ART.1 Costituzione. ART.2 Attività

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96

A.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

Associazione Obiettivo Francesco ONLUS

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000)

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO" Art.1 Costituzione. Art.2 Finalità

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.l Costituzione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M''

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IPAEA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N / DI REPERTORIO STATUTO. dell'associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO - ONLUS" Art. 1.

VOLONTARIATO STELLA LASALLIANA ONLUS

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

Repertorio n Raccolta n ATTO CONSTITUTIVO DI ONLUS REPUBBLICA ITALIANA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ADEMPIMPRESA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DEL CLUB EMAS VENETO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO. 1. E' costituita su iniziativa di Daniele Pernigotti l'associazione senza

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA PHILOS-ACCADEMIA DI COUNSELING

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

La Casa di Margherita

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Associazione di Volontariato Aspettando un Angelo organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Statuto

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - Pisa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

ASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO. ART. 1 - Costituzione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PAOLO PERDUCA COSTITUZIONE

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

fondo Chiara Rama ONLUS S T A T U T O

Transcript:

ART. 1 - COSTITUZIONE 1. E' costituita con sede in Bernezzo, Via Alpi n. 25, l'associazione denominata Centro Recupero Animali Selvatici organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, e dalla legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. I contenuti e la struttura dell associazione sono democratici 2. L'associazione: - persegue esclusivamente finalità non di lucro e il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale in ambito ambientale;- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni di volontariato da specifica deliberazione del consiglio direttivo dell'associazione o, in subordine,che per legge, statuto, regolamento vengono considerate efficacemente operanti nel campo della tutela degli animali; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 3. In particolare l associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo. 4. L'associazione ha durata illimitata. 5. L Associazione per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali potrà avvalersi della collaborazione di esperti del settore, e di eventuali dipendenti. L associazione di volontariato, potrà assumere dei dipendenti stipulando appositi contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. ART. 2 - ATTIVITÀ (1) 1. L'associazione svolge le seguenti attività: - Raccolta di animali selvatici feriti o comunque inabili alla vita libera;

- Attività e terapie di recupero degli animali raccolti, vincolata a costante controllo veterinario di professionisti abilitati, che escludono parimenti l'accanimento terapeutico e la soppressione per la semplice inabilità alla vita libera; - Monitoraggio costante delle degenze con raccolta dati finalizzata alla divulgazione ed alla formazione di personale veterinario; - Custodia di animali esotici, già degenti all'atto della costituzione o provenienti da sequestri giudiziari o da cessioni gratuite da privati. Sono promosse e supportate iniziative che ne prevedano la reimmissione nel loro ambiente naturale. E' esclusa ogni forma di immissione tramite acquisto. - Attività divulgative finalizzate a promuovere la tutela ambientale negli ambiti scolastici e sociali ed a diffondere, nell'ambito della cittadinanza e degli Enti, l'interesse per gli animali non convenzionali e selvatici al fine di aumentare e supportare le iniziative per la loro tutela. - Attività formative per operatori di vigilanza o di gestione ambientale. ART. 3 SOCI 1. Sono Soci fondatori quelli che sottoscrivono il presente statuto; sono altresì soci quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato e che siano mossi da spirito di solidarietà e condividano le finalità dell ente (ovvero che siano in possesso di specifici requisiti nel campo ambientale e medico veterinario e di divulgazione didattica). 2. I soci svolgono attività non retribuita. 3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. 4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; - morte; - indegnità deliberata dal comitato. In quest' ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

5. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo,inoltre le prestazioni non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e dentro i limiti preventivamente stabiliti dall organizzazione stessa. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l associazione. L associazione di volontariato assicura i soci che prestano attività in modo continuativo in caso di malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi. ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI 1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. 2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. 3. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all interno dell associazione. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell associazione. Tutti possono accedere alle cariche sociali. ART. 5 ORGANI 1. Sono organi dell'associazione: - l'assemblea; - il comitato; - il presidente; - il segretario. Si ribadisce che le cariche sono assolutamente elettive e gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell espletamento dei loro incarichi.

ART. 6 ASSEMBLEA 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria,ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti. 6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 e 17. 8. L'assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere i membri del comitato; - approvare il programma di attività proposto dal comitato; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. 9. l assemblea è presieduta dal presidente del comitato e in sua assenza dal vice presidente, nel caso di assenza di entrambi l assemblea elegge un proprio presidente che resta in carica per la sola durata dell assemblea. Il presidente dell assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 7 COMITATO 1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possonoesprimersi con solo voto consultivo. 2. Il comitato si riunisce ogni qual volta si renda necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Il comitato ha i seguenti compiti: - eleggere il Presidente e Vicepresidente;- assumere il personale; - nominare il segretario; - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivoannuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; ART. 8 - PRESIDENTE 1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest' ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4. 3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. ART. 9 - SEGRETARIO 1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato; - è a capo del personale. ART. 10 - COLLEGIO ARBITRALE 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Cuneo il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 11 - DURATA DELLE CARICHE 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 3. Tutte le cariche previste dal presente ordinamento non sono retribuite. ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE 1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - introiti derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo. - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente, del segretario e del responsabile di settore. ART. 13 - QUOTA SOCIALE 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 14 - BILANCIO O RENDICONTO (4) 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributie i lasciti ricevuti. 3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare. ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL ASSOCIAZIONE L associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell ente stesso. ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. ART. 17 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell associazione è deliberato dall assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti a libro soci, che determinerà le modalità di ripartizione dei beni residui. In caso di scioglimento dell associazione i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono gli stessi scopi in identico o analogo settore. ART. 18 - NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Note (1) Si ricorda che le attività che possono svolgere le associazioni di volontariato devono appartenere almeno ad uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni con particolare riferimento agli archivi di Stato; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili. La ricerca scientifica di particolare interesse sociale può essere svolta dalle Onlus che hanno la forma giuridica di fondazione direttamente ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. L'ambito e le modalità saranno definite con apposito regolamento governativo. (2) Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo alcune modalità, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. (3) Il presidente della Corte d'appello è quello competente per territorio. (4) Il decreto legislativo sulle Onlus (460/97) stabilisce l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Si ricorda che fra bilancio e rendiconto corre la seguente differenza: il bilancio può essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico-patrimoniali. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. Esso fotografa la realtà di una azienda che produce profitti o che si prefigge un utile. E' possibile considerare il bilancio come una scrittura complessa nella quale confluiscono tutte le scritture elementari. Il rendiconto, invece, è un tipo di scritturazione semplice, di norma adottato da organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro interessi su altri valori. Esso è, in sostanza, una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.