6778/14 don/ms/s 1 DPG

Documenti analoghi
6779/14 don/ms/sp/s 1 JUR

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

A8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

Parlamento europeo

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0594),

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

8493/14 bag/bp/s 1 DPG

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 maggio 2016 (OR. en)

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

15643/17 fra/tab/ms/s 1 DRI

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

TESTI APPROVATI. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici ***I

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 aprile 2013 (12.04) (OR. en) 8355/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0104 (COD)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

PE-CONS 30/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 settembre 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 ottobre 2013 (18.10) (OR. en) 14433/13 Fascicolo interistituzionale: 2012/0066 (COD)

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A8-0251/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 settembre 2018 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en)

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

ECOMP.2.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

GSC.TFUK. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 gennaio 2019 (OR. en) XT 21106/18. Fascicolo interistituzionale: 2018/0426 (NLE) BXT 125

ESERCITAZIONI DI DIRITTO ALIMENTARE Anno Accademico

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1,

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2013/0313 (COD) LEX 1530 PE-CONS 78/1/14 REV 1 FIN 242 CODEC 888

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

ECOMP.3.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 aprile 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Fascicolo interistituzionale: 2009/0125 (CNS)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 febbraio 2015

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 luglio 2015 (OR. fr)

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 maggio 2019 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 ottobre 2017 (OR. en)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

PE-CONS 4/1/16 REV 1 IT

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00)

***I PROGETTO DI RELAZIONE

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 maggio 2016 (OR. en)

***I PROGETTO DI RELAZIONE

5305/10 DT/ff DG H 2 B

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

A8-0252/ Abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Transcript:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato dei rappresentanti permanenti/consiglio Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 24 al 27 febbraio 2014) I. INTRODUZIONE Il relatore, Jozsef SZAJER (PPE - HU), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione che raccomanda di accogliere la proposta della Commissione senza emendamenti. II. DISCUSSIONE Non ha avuto luogo alcuna discussione. 6778/14 don/ms/s 1

III. VOTAZIONE Nella votazione che ha avuto luogo il 25 febbraio 2014 la plenaria ha accolto la proposta della Commissione. La risoluzione legislativa e la posizione in prima lettura del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. 6778/14 don/ms/s 2

ANNEX (25.2.2014) Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all articolo 290 del trattato sul funzionamento dell Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0452 C7-0197/2013 2013/0220(COD)) (Procedura legislativa ordinaria prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0452), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2013), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 1, vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento europeo in data 11 ottobre 2013, vista l'intesa comune sugli atti delegati, approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti, visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea 2, in particolare il punto 15 e l'allegato 1, vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa 3, vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 4, visto l'articolo 55 del suo regolamento, 1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 2 GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47. 3 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6. 4 Testi approvati, P7_TA_PROV(2014)0127. 6778/14 don/ms/s 3

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0480/2013), A. considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adeguamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto, 1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 6778/14 don/ms/s 4

P7_TC1-COD(2013)0220 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n..../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all articolo 290 del trattato sul funzionamento dell Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 81, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell atto legislativo. (2) Le misure che possono essere interessate dalla delega dei poteri di cui all articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 3. (3) Occorre adattare all articolo 290 del TFUE gli atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. (4) Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell entrata in vigore del presente regolamento. 1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 2 Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014. 3 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 6778/14 don/ms/s 5

(5) È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (6) Il Regno Unito e l Irlanda sono vincolati dagli atti giuridici di cui all allegato e partecipano pertanto all adozione e applicazione del presente regolamento. (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell Unione europea, la Danimarca non partecipa all adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Laddove gli atti giuridici elencati nell allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l articolo 2 del presente regolamento. Articolo 2 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. 3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 3 Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. 6778/14 don/ms/s 6

Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a..., il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente 6778/14 don/ms/s 7

ALLEGATO Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati 1. Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell assunzione delle prove in materia civile o commerciale 2. Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati 3. Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d ingiunzione di pagamento 4. Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità 5. Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio 6778/14 don/ms/s 8