Presupposti della crisi

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Presupposti della crisi La crisi d impresa trova le sue basi nei seguenti ambiti: Crisi celata per: Ragioni psicologiche Difficoltà competitive Capacità di Monitoraggio e Programmazione Solidità Patrimoniale Finanziaria

LA CRISI La crisi d impresa rappresenta un segnale di allarme, che deve spingere gli organi di controllo della società ad esaminare in maniera ancora più approfondita i rischi dell impresa vigilata e, di conseguenza, i correlati obiettivi di vigilanza e di revisione. La crisi si configura come una situazione della vita dell azienda che si verifica quando lo squilibrio economico - finanziario si protrae per più tempo rispetto al suo normale verificarsi durante la vita dell impresa. Lo squilibrio economico finanziario è rappresentato dall insorgere di una crescente difficoltà a ristabilire il normale rapporto tra le singole grandezze finanziarie che impedisce di ritornare ad una sana gestione aziendale.

LA CRISI La disciplina civilistica non stabilisce disposizioni speciali riguardanti la condotta che l organo di controllo deve assumere in presenza di situazioni di difficoltà dell impresa. E, pertanto, necessario che i sindaci facciano riferimento alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che distinguono le attività di verifica in base in due momenti: la fase di emersione della crisi, oggetto del presente contributo, La fase di adozione di uno strumento di soluzione della stessa. In particolare, i sindaci sono inizialmente tenuti all esercizio degli ordinari doveri di vigilanza, tesi ad accertare, tra l altro, l adeguatezza del sistema organizzativo ed amministrativo della società, il rispetto dei corretti principi di amministrazione e l integrità del capitale sociale.

Gli indicatori pre-crisi Indicatori della crisi possono essere: Deficit patrimoniale o CCN negativo; Incapacità di saldare i debiti; Incapacità di rinnovare i prestiti in scadenza; Riduzione dei finanziatori o dei creditori; Situazione di cash flow negativa storica e prospettica; Indicatori finanziari negativi; Cambiamento condizioni economiche con fornitori.

I compiti stabiliti per il Collegio Sindacale sono: Vigilare sull osservanza della legge e dello statuto; Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare deve valutare l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile e vigilare sul suo concreto funzionamento; Se è anche incaricato del il controllo contabile svolgere le funzioni previste per l attività di Revisore Legale.

In caso di azienda in crisi potremmo riassumere i doveri e i poteri del collegio sindacale in tre livelli: Un primo livello in cui il collegio sindacale richiede tutti i chiarimenti necessari all organo di amministrazione e, in caso di insoddisfazione rispetto alle informazioni ricevute, sollecitare lo stesso ad adottare ulteriori provvedimenti; Un secondo livello in cui, nell inerzia degli amministratori, può e deve convocare l assemblea ai sensi dell articolo 2406 codice civile; Un terzo livello in cui, nel caso di inerzia anche della stessa assemblea, proporre denunzia ex articolo 2409 codice civile.

Il primo livello comporta analisi e valutazioni circa gli strumenti ed i correttivi adottati dal CdA. Ovviamente qualora la informazioni ricevute non consentano di ottenere una ragionevole aspettativa di risoluzione e miglioramento dello stato di crisi occorre richiedere agli amministratori di intensificare le scelte individuate. Controllo della legittimità e della razionalità economica delle scelte. Verifica della non trascuratezza riguardo ad informazioni da acquisire prima di adottare le scelte.

Il primo livello è ulteriormente rafforzato dalla norma di comportamento n. 11 di comportamento del Collegio Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi Norma 11.2. Segnalazione all assemblea e denunzia al tribunale Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. 79 Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f. Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

Norma 11.1: Principio Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di VIGILANZA rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la CONTINUITA dell impresa, SOLLECITA gli amministratori a porvi rimedio. La norma cerca di colmare la lacuna prevedendo due piani di intervento del collegio sindacale: 1.l attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. Norma 3.3 e Norma 5.3); 2.il monitoraggio dell attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.

La fase di emersione della crisi costituisce, infatti, un warning, che deve condurre i sindaci a rivedere la mappa dei rischi e i correlati obiettivi di controllo: nei periodi di crisi, si genera una sorta di allarme tra i diversi stakeholders si pensi ai rapporti della società con banche, fornitori ed altri finanziatori che può indurre gli amministratori a redigere il bilancio, ed effettuare operazioni, in contrasto con i principi normativi e di corretta amministrazione. Con l effetto che soltanto una tempestiva emersione della crisi, e la conseguente adozione di appropriati rimedi, può tutelare gli amministratori e i sindaci dalle responsabilità che ne potrebbero derivare. Consapevolezza dello STATO DI ALLARME.

ART. 2403 cc Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma. ART 2381comma 3 cc Il consiglio di amministrazione (ndr cui partecipa il Collegio sindacale) determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

ART 2381 comma 5 cc Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. L art. 2407 c.c. prevede la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. In altri termini, il comportamento dei sindaci è censurabile, qualora non abbiano posto in essere misure preventive utili ad impedire il danno causato dal fatto o dall omissione degli amministratori, oppure abbiano assunto un atteggiamento di acquiescenza acritica rispetto all operato dell organo di gestione.

Il secondo livello di intervento viene adottato quando di fronte all inerzia degli amministratori o al caso in cui le misure adottate dovessero risultare inadeguate il collegio sindacale, parametrando la misura degli interventi decisi dal CdA rispetto alla gravità ed alla rilevanza della situazione di crisi, dovrà attivarsi e convocare l assemblea dei soci affinché questa, una volta che è adeguatamente informata dallo stesso collegio sindacale, richieda agli amministratori di adottare quanto ritenuto necessario per il superamento della crisi stessa.

NORMA di riferimento è la n. 9 In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a: convocare l assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla Norma 5.7; eseguire le pubblicazioni previste dalla legge; presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società. In caso del venir meno dell organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, inoltre, all ordinaria amministrazione della società. In tali circostanze il collegio sindacale svolge le seguenti attività: esegue l iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori; provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo secondo le modalità indicate dalla Norma 5.7; compie gli atti di ordinaria gestione che si rendano necessari per la prosecuzione dell attività. ma solo nel caso in cui sia venuto meno l intero organo amministrativo e la sua cessazione è determinata da cause di immediata efficacia.

Il terzo livello è sicuramente il più incisivo. Prevede il ricorso all art. 2409 c.c Per poter attivare questa scelta il Collegio: Deve essere in possesso di elementi che lascino presupporre l esistenza di fondati dubbi riguardo il porre in essere gravi irregolarità; Deve presumere che esistano le condizioni per arrecare un danno significativo all azienda ed ai terzi; Accerta l esistenza di un effettiva contestualità delle irregolarità

In caso di inerzia degli organi societari preposti dovrà essere il Collegio Sindacale, ai sensi dell art. 2406 c.c., ad attivarsi per non incorrere nelle responsabilità civili e penali (ai sensi dell art. 217 l.f. è punibile l imprenditore - e con lui il collegio sindacale per il rimando dell art. 2407 c.c.- che abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento e abbia aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento).

Il Collegio Sindacale deve altresì operare con mirate verifiche qualora l azienda abbia deciso di effettuare operazioni straordinarie per «uscire» dalla situazione di crisi. Nel caso di operazioni sul capitale la NORMA di comportamento è la n. 10. Norma 10.1. Aumento di capitale: liberazione azioni ed esecuzione conferimenti precedenti; versamento 25%; relazione di stima per conferimenti in natura per spa e srl, oppure esistenza condizioni esonero; valutazione amministratori entro 180 gg conferimenti spa Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale: riduzione volontaria: ragioni e modalità; riduzione per perdite: + di 1/3 CS durevole - vigilanza su convocazione ass. e relazione amministratori, sulla quale formula osservazioni; riduzione al di sotto del limite legale: vigila su convocazione ass. per riduzione + ripristino o trasformazione.

Il Collegio Sindacale, se non svolge la funzione di revisione legale, non è, pertanto, tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità aziendale: prende comunque atto del venir meno della medesima, chiede informazioni e chiarimenti all organo di amministrazione, anche in ordine alle azioni correttive intraprese, monitorandone l esecuzione. Nell ottica del monitoraggio della sussistenza dei requisiti della continuità aziendale, la norma di comportamento CNDCEC 11 individua due piani di intervento dell Organo sindacale: l attività di vigilanza diretta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi; il monitoraggio dell attuazione, da parte degli amministratori, di misure idonee a garantire la continuità aziendale.