Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Documenti analoghi
Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica)

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Incasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

Contratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Tasso di interessi usurario: nulla è dovuto alla banca (M.Cuomo)

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

IL COLLEGIO ARBITRALE

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Cartella esattoriale: stesso termine di prescrizione previsto per il credito in essa contenuto (M.Cuomo)

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

CORTE DI APPELLO DI RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 89/2001 PER L ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO PENALE TRIBUNALE DI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Storno di assegno bancario ed addebito della somma dopo un anno dall'incasso: illegittimità (A. Ventimig

COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

= non presente N = BELLO CLAUDIA LAUDIA BELLO. irmato digitalmente da

Sentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Per. a ed ivi residente alla (C.F.: ),

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

(Tar Lazio Sentenza n. 416/16 - Trasfusioni di sangue infetto da HCV Responsabilità del Ministero della Salute nella produzione dell evento lesivo.

ATTO DI PRECETTO PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

ha pronunciato la presente

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Transcript:

L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto destinato a persona giuridica. Il Giudice di Pace, con la sentenza che segue ha ritenuto, che l ultimo comma all art. 7 della L. 20.11.1982 n. 890 che dispone: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto, l agente postale dà notizia al destinatario medesimo della notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata", deve coordinarsi con la disposizione dell art 145 CPC secondo il quale la notificazione di un atto diretto a persona giuridica si compie con la "consegna di copia dell atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa" (Giudice di Pace di Nola - Sentenza del 27.06.2014). 1 / 9

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1777/2014 RGNR 2 / 9

assegnata a sentenza il 23/6/14 promossa da L avv. Rrr NNN (cod. fisc. < >) rapp.to e difeso dall avv. Rrr AAA (cod. fisc. < >), giusta procura speciale estesa a margine della citazione, ed elettivamente domiciliato in < > alla Via < > n. 34 - che ha dichiarato, ai sensi della normativa vigente, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente n. di fax 081. < > ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): < >.< >@pecavvocatinola.it; - parte attrice CONTRO SPA POSTE ITALIANE in persona del legale rapp.te con sede in Roma al Viale Europa, 190 C.F. 971 03880585, rappresentata e difesa dail avv. Ccc Ggg cod. fisc. < >, giusta procura generale alle liti per atto in Notaio Cimmino di Roma del 09.11.2011, elettivamente domiciliata presso l ufficio postale di < > sito in via < > - fax 081 < > e- mail < >.< > pec.posteìtaliane.it. - parte convenuta - 3 / 9

OGGETTO: Ripetizione di indebito CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. 4 / 9

La domanda proposta dall'avv. RRR NNN con l atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pari ad euro 302,80, ovvero alla restituzione di quella somma minore e/o maggiore che fosse stata ritenuta giusta, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento delle singole quote al saldo, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Vista la documentazione prodotta, deve ritenersi provata la titolarità ad agire dell'attore e quella a resistere della spa POSTE ITALIANE. Deve, quindi, prendersi atto della sola costituzione della spa POSTE ITALIANE e della sua mancata comparizione nel processo alle udienze di trattazione celebrate senza alcun rinvio di ufficio ma secondo la calendarizzazione per le prime udienze delle cause assegnate ai Giudice accorpati presso l'ufficio di Nola. Per quanto al merito, osserva questo giudice che parte attrice lamenta la illegittima richiesta e l'illegittimo incasso da parte della spa POSTE ITALIANE della somma pari ad euro 2,80 per la emissione del C.A.N. con riferimento alla notifica di un atto destinato ad una persona giuridica ed in particolare, per l'emissione del CAN con riferimento alla notifica di un atto giudiziario indirizzato all'enel ( raccomandata n. 00000000 del 17/11/08). 5 / 9

Al fine di risolvere la controversia deve prendersi atto della normativa di riferimento e deve osservarsi che la notificazione di un atto diretto a persona giuridica, si compie ai sensi dell art. 145 CPC, con la " consegna di copia dell atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa... ; Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui la notifica avvenga, piuttosto che a mani proprie del soggetto cui è diretto l atto, per mezzo del servizio postale, ai sensi dell art. 149 CPC. La legge n. 31 del 28/2/08, di conversione del decreto legge n. 248/07, ha apportato, con decorrenza dall'1/03/08, una modifica alla L. 890/82, aggiungendo l ultimo comma all art. 7 che così dispone: Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto, l agente postale dà notizia al destinatario medesimo della notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata" ma tale norma deve coordinarsi con la disposizione dell art 145 CPC. Tenuto conto del fatto che per le persone giuridiche esiste il rapporto di cd. immedesimazione organica che deve essere inteso estensivamente anche in materia di notifiche, laddove si equipara al legale rappresentante della persona giuridica la categoria di soggetti indicati nell'art. 145 c.p.c., deve ritenersi che, se la notifica avviene non solo a mani del rappresentante legale ma anche per mezzo di uno di quei soggetti, diversi dal rapp. te indicati nella disposizione del codice, la notifica deve intendersi effettuata personalmente al soggetto destinatario, sicché l emissione della CAN, con il relativo costo, deve ritenersi atto non dovuto, per cui l esborso sopportato pur se in regime di esenzione, in quanto estraneo al procedimento di notificazione, va a costituire oggetto di un indebito oggettivo, con conseguente diritto alla ripetizione. Con riferimento al caso che ci occupa, preso atto dell'avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte attrice per una notifica avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge sopra richiamata; visto che l'atto è stato ricevuto dall'ufficio addetto alla ricezione della corrispondenza ; ritenuto che tale notifica, per quanto innanzi espresso, è equiparata ad 6 / 9

una notifica a mani proprie, deve ritenersi illegittima l'emissione del CAN e giustificata la richiesta di restituzione della somma pari ad euro 2,80, oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Nulla può essere, invece, riconosciuto a titolo di ulteriore risarcimento del danno siccome non provato. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione parziale delle competenze nella percentuale del 50%. Per la parte da corrispondere, visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; le competenze vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. 7 / 9

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. RRR NNN contro la SPA POSTE ITALIANE così provvede: -in parziale accoglimento della domanda, condanna la società convenuta al rimborso in favore della parte attrice della somma pari ad euro 2,80, oltre interessi dalla domanda al saldo; -Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite; Condanna la società al pagamento della ulteriore metà delle competenze che liquida, per la parte da corrispondere in euro 133,00 oltre al rimborso delle spese nella misura di euro 37,00 oltre al rimborso forfettario sulle spese nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore ex art. 93 c.p.c.. Così deciso in Nola il 27/6 /14 IL GIUDICE DI PACE 8 / 9

DOTT. SSA MARIA CUOMO 9 / 9