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Transcript:

Convenzione Tra Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche - Ciclo integrato delle Acque E Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria Civile Il Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche Ciclo integrato delle Acque della Regione Calabria, con sede legale in Cittadella Regionale, Viale Europa, Germaneto, 88100 Catanzaro, rappresentato dall'ing. Domenico Pallaria in qualità di Dirigente Generale, in prosieguo denominato Dipartimento LL.PP.; Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell Università della Calabria con sede legale in Via Pietro Bucci, Edificio Cubo 45b, 87036 Rende (CS), rappresentato dal prof. Paolo Veltri in qualità di Direttore, in prosieguo denominato DINCI; di seguito indicate anche come Parti, Premesso che il Dipartimento LL.PP. individua tra le sue finalità la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla a uno sviluppo sostenibile della Calabria, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'unione Europea; che il DINCI è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società in cui opera e che tra le sue finalità statutarie vi è quella di promuovere anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, e in particolare con la Regione Calabria e i suoi enti locali; convengono quanto di seguito Pagina 1 di 5

Articolo 1 - Oggetto Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e stipulare iniziative di collaborazione finalizzate alla convergenza di competenze ed esperienze scientifiche e tecniche e alla realizzazione di progetti di ricerca applicata e di formazione nelle seguenti aree tematiche: sostenibilità e impatto sociale dell edilizia; trasporti e mobilità sostenibile; infrastrutture di trasporto; produzione e gestione risorse idriche; bacini idrografici calabresi; sicurezza delle costruzioni edilizie, idrauliche, infrastrutturali e dei sistemi di trasporto; problematiche geotecniche. Art. 2 - Modalità di avvio di specifiche attività collaborative tra le Parti Per l attuazione e la gestione di attività connesse alle aree tematiche individuate all'art. 1, su iniziativa avviata dal Dipartimento LL.PP., le Parti provvederanno a designare formalmente di volta in volta uno o più referenti. I referenti dovranno determinare le modalità di attuazione delle attività oggetto della suddetta Collaborazione tra le Parti, dettagliando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale e gli aspetti riguardanti l utilizzo della proprietà dei risultati della Collaborazione stessa. Art. 3 - Uso di locali, laboratori e attrezzature Per consentire l'attuazione delle forme di collaborazione della Convenzione in oggetto, le Parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente l'uso dei propri spazi, laboratori e attrezzature. Pagina 2 di 5

Art. 4 - Coperture assicurative e sicurezza In attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si stabilisce che il personale del DINCI ospitato presso le sedi della Regione Calabria sia equiparato ai lavoratori di questa. Compete, quindi, alla stessa Regione Calabria l attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normative vigente. Analogo obbligo è previsto a carico dell Università della Calabria. Il personale che espleterà le attività di cui alla Convenzione avrà l'obbligo di uniformare il proprio comportamento ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione stessa, in applicazione della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Ciascuna delle Parti provvede a garantire le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni al proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell altra Parte. Ciascuna delle Parti garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), ivi compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Riguardando la presente Convenzione attività di natura esclusivamente intellettuale, le Parti prendono atto ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dell'esclusione dall'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Art. 5 - Durata La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. Potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un periodo analogo, previa delibera degli Organi competenti. Pagina 3 di 5

Art. 6 - Carattere non oneroso delle prestazioni di collaborazione La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti e, pertanto, le prestazioni di collaborazione saranno svolte dai referenti individuati dai soggetti attuatori a titolo gratuito. Art. 7 - Recesso e scioglimento Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata AR ovvero mediante PEC presso le sedi indicate nell intestazione della presente Convenzione. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. Art. 8 - Clausola di riservatezza I referenti incaricati dalle Parti nonché gli esperti ed il personale comunque impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione sono tenuti a non divulgare dati, informazioni, documenti di carattere riservato di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della loro attività di collaborazione di cui alla Convenzione in oggetto. Art. 9 - Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale Le Parti si impegnano, ciascuna nei propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del Dipartimento LL.PP. e del DINCI coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano evidenza in tutte le comunicazioni verso l esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni a congressi e realizzazione di azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nelle convenzioni attuative, la proprietà Pagina 4 di 5

intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione. Art. 10 - Trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. Art. 11 - Incompatibilità I referenti incaricati dalle Parti nonché gli esperti e il personale comunque impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione non dovranno trovarsi, per l espletamento di tale attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e si impegnano a osservare la medesima. Art. 12 - Foro competente controversie Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. Data Per il Dipartimento LL.PP. Ing. Domenico Pallaria Per il DINCI Prof. Paolo Veltri Pagina 5 di 5