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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONE MOLISE Cons. SALVATORE MICONE 1 SEDE e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE MOLISE Prof. DONATO TOMA SEDE OGGETTO: Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli comuni. Proposta di legge. Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma del consigliere regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli. Campobasso, 05/11/2018 (Micaela Fanelli)

2 XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli comuni. di iniziativa del consigliere regionale Micaela Fanelli

Relazione illustrativa 3 La presente proposta di legge nasce dall esigenza di dare un segnale inequivocabile della volontà di ridurre strutturalmente le spese sostenute dalla Regione per i costi della politica, riducendo le indennità e eliminando anacronistici istituti come quello dell Assegno di fine mandato, nell ottica di un relativo contenimento della spesa pubblica che la classe politica regionale intende perseguire in un contesto economico di difficoltà per i cittadini, le famiglie e le imprese molisane. L abolizione dell Assegno di fine mandato (art. 8 della legge regionale 25 luglio 2013 n. 10) viene prevista dall articolo 1, mentre all articolo 2 si propone una riduzione pari al 18,33% del trattamento economico dei consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Tale percentuale di riduzione viene fuori da una riduzione delle indennità del 10% unita alla trattenuta dell 8,33% prevista per l assegno di fine mandato di cui si chiede l abolizione. Le economie che si produrranno dall'applicazione della presente legge saranno destinate al finanziamento di politiche a sostegno dei negozi nei piccoli comuni al fine di tutelare ed incentivare attività che sono sempre più dei veri e propri presidi sociali. Con la specifica destinazione delle economie derivanti della presente legge si evita che diventi un mero risparmio di spesa e si opera una perequazione volta a soddisfare esigenze di utilità sociale. In ogni caso, nelle more dell iter di approvazione della presente proposta di legge, armonizzare con eventuali successivi interventi di leggi nazionali e/o provvedimenti di autodisciplina in seno alla conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.

Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche di sostegno dei negozi nei piccoli comuni. 4 Art. 1 Abrogazione dell articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2013 n. 10 1. L articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2013 n. 10 (Assegno di fine mandato) è abrogato. Art. 2 Riduzione del trattamento economico dei consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale 1. Il comma 3 dell art. 2 della legge regionale 25 luglio 2013 n. 10 è sostituito dal seguente: Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo mensile riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, diminuito del 18,33%. Detto importo mensile è individuato nella seguente misura: 11.270,46 euro lordi per il Presidente della Giunta regionale e per il Presidente del Consiglio regionale; 9.065,37 euro lordi per i consiglieri regionali senza ulteriori funzioni. Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'istat, ove non rideterminato secondo le modalità di cui al primo periodo del presente comma.. Art. 3 Destinazione delle risorse finanziarie 1. Le economie generate dalle riduzioni di cui all art. 2 della presente legge vengono destinate al finanziamento di politiche a sostegno dei negozi nei piccoli comuni.

2. La Giunta Regionale e l'assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo apposite leggi e regolamenti. 5 Art. 4 Entrata in vigore 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.