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Mercoledì 13 dicembre 2017 185 Commissione XIII XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) S O M M A R I O COMITATO RISTRETTO: Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian... 185 SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (Seguito dell esame e rinvio Adozione del testo base). 185 ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)... 187 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI... 186 COMITATO RISTRETTO Mercoledì 13 dicembre 2017. La Commissione prosegue l esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016. Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian. Il Comitato si è riunito dalle 12.55 alle 13.15. SEDE REFERENTE Mercoledì 13 dicembre 2017. Presidenza del presidente Luca SANI. Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione. La seduta comincia alle 13.15. Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian. (Seguito dell esame e rinvio Adozione del testo base). Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l attivazione. Avverte che il Comitato ristretto, testé riunitosi, ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge (vedi allegato). Giorgio ZANIN (PD), relatore, illustra i contenuti del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato). Sottolinea come tale testo risulti coerente con gli obiettivi sottesi alla pluralità dei progetti di legge dai quali ha preso avvio l iter legislativo. Evidenzia inoltre che la formulazione dell articolato è il risultato dei pregevoli contributi tecnici forniti nel corso delle audizioni dai docenti universitari esperti della materia e di un impor-

Mercoledì 13 dicembre 2017 186 Commissione XIII tante lavoro di sintesi delle varie esigenze emerse. Luca SANI, presidente, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto. La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato). La seduta termina alle 13.20. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

Mercoledì 13 dicembre 2017 187 Commissione XIII ALLEGATO Disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian). TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE AGRICOLTURE FAMILIARI E VALORIZ- ZAZIONE DELLA TERRA A FINI AGRI- COLI CAPO AGRICOLTURE FAMILIARI I attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo; d) riconoscere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate. ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nell articolo 44 della Costituzione, ha la finalità di: a) promuovere la custodia della terra quale fonte originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture tradizionali per la produzione e la trasformazione del bene primario; b) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l individuazione, il recupero e l utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio e sostenendo l uso collettivo delle terre finalizzato, tra l altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica; c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agricola ART. 2. (Campo di applicazione). 1. Sono considerati agricoltori familiari i coltivatori diretti come definiti dall articolo 2083 c.c., che abbiano i requisiti e svolgano le attività indicate al comma 2, indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale essi conducono il terreno o sullo stesso svolgano attività di allevamento di animali, iscritti nell apposita sezione presso il registro delle imprese. 2. La presente legge si applica altresì alle cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente i cui soci siano coltivatori diretti. 3. Ai fini della presente legge sono considerate imprese agricole familiari quelle che: a) sono gestite dal titolare, dai suoi familiari e, nel caso di cooperative, dai soci delle stesse, attraverso un loro apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione; b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, adottino le tecniche di allevamento che comportino prevalen-

Mercoledì 13 dicembre 2017 188 Commissione XIII temente la pratica del pascolo e aderiscano ai disciplinari di produzione dell agricoltura biologica; c) producano per l autoconsumo o anche per la vendita diretta, controllino le varie fasi del ciclo produttivo, in caso di trasformazione, trasformino i propri prodotti in azienda o comunque in strutture locali escludendo processi industriali, applichino criteri di economia solidale e partecipata. 4. Le imprese agricole familiari possono costituire: a) cooperative agricole con l obiettivo di custodire la terra come indicato nell articolo 1, lettera a, composte esclusivamente da imprese che hanno lo stesso obiettivo; b) forme associative con enti pubblici e privati e in particolare con università e altri enti di ricerca mediante contratti di rete. ART. 3. (Albo delle imprese agricole familiari). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, ad istituire l Albo delle imprese agricole familiari presenti nei loro territori. 2. All Albo potranno essere iscritte le imprese agricole che hanno i requisiti di cui all articolo 2. 3. L iscrizione è gratuita ed avviene tramite comunicazione al Sindaco del Comune di cui al comma successivo. Il Comune, tramite posta certificata, provvede a trasmettere telematicamente alla regione la domanda di iscrizione. 4. I beni aziendali devono essere prevalentemente ubicati nello stesso Comune dove ha la residenza il titolare e, nel caso di cooperative, la maggioranza dei soci. 5. L uso dei beni a qualsiasi titolo può essere concesso dal titolare e, in caso di cooperative, dal singolo socio solo a uno dei propri familiari. Si intendono per familiari i soggetti di cui al terzo comma dell articolo 230-bis del codice civile. 5. Il titolare è chiamato ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall articolo 2. 6. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari l iscrizione all albo è revocata d ufficio. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l iscrizione all Albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l accesso a eventuali contributi concessi per l agricoltura familiare o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali. ART. 4. (Norme per la semplificazione delle norme di produzione e dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienici dei locali). 1. Le Regioni possono stabilire norme di semplificazione per la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle imprese agricole familiari conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione di limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n.852/2004 e n.853/2004, del 29 aprile 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari; b) equiparazione dei requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti a quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso civile di abitazione; c) individuazione dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti; d) definizione di procedure semplificate urbanistiche per la realizzazione di strutture rimovibili e senza possibilità di

Mercoledì 13 dicembre 2017 189 Commissione XIII cambio di destinazione d uso, quali ricoveri animali, fienili, serre e altri annessi destinati all attività agricola del titolare e per la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco, con possibilità di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici rurali, sia per uso abitativo del titolare e della sua famiglia sia come annessi agricoli aziendali, anche in economia diretta. ART. 5. (Accesso ai mercati). 1. Alle imprese agricole familiari è consentito l accesso prioritario al mercati settimanali del comune di residenza e di quelli confinanti. ART. 6. (Servizi di ristorazione). 1. All articolo 144, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «e da sistemi di filiera corta» sono aggiunte le seguenti: «, di imprese agricole familiari». CAPO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA TERRA E DEI BENI AGRICOLI II ART. 7. (Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati). 1. Lo Stato, in virtù di quanto previsto agli articoli 42 e 44 della Costituzione, provvede alla valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2. 2. Ai fini dell individuazione dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono, si considerano abbandonati o incolti: a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione; b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale. 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l elenco dei beni oggetto di ricognizione. 5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che presentano un progetto volto alla valorizzazione e all utilizzo del bene, con priorità a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un età compresa trai18ei40anni. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per cia-

Mercoledì 13 dicembre 2017 190 Commissione XIII scun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. 6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente: a) l immobile viene consegnato al beneficiario, con l immissione in uso; b) il beneficiario assume l obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive; c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto. 7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti interessati, con priorità a quelli che al momento della domanda risultino avere un età compresa tra i 18 e i 40 anni, manifestano al comune l interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio: a) i dati di identificazione catastale; b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari; c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione; d) l inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell ultimo ventennio. 8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7. 9. Entro centottanta giorni dall avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell atto firmato digitalmente a norma dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. La mancata manifestazione del consenso dell avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto. 10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi

Mercoledì 13 dicembre 2017 191 Commissione XIII dell azienda organizzata per l esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. 11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all articolo 230-bis del codice civile. 12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell usucapione. 13. Nel caso in cui l assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall assegnazione del bene; nelle more dell approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate. 14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente. 15. L avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall atto di trasferimento a titolo oneroso dell immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l immobile dall acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati. 16. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.