COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
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- Michela Ricciardi
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1 COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI Provincia di Frosinone REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA NELLE AREE PEEP (art. 31 comma 45 e ss. Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e ss. mm. ii.) All. 1 alla Deliberazione n. 7 del Consiglio Comunale del
2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto ai sensi dell art. 31 commi 45, 46, 47, 48, 49,49 bis, 49 ter e 50 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962 n. 167 (Piani di zona per le aree P.E.E.P.) ovvero delimitate ai sensi dell art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie. ART. 2 - BENEFICIARI Possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edilizie e gli acquirenti di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti, che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione realizzati in aree comprese nei piani di zona di cui all articolo 1 del presente regolamento, già concesse in diritto di superficie, per la quota millesimale corrispondente. ART. 3 - COMUNICAZIONE Per favorire la più ampia informazione dei cittadini, il Comune organizzerà una preventiva campagna di sensibilizzazione. Tutte le informazioni relative al procedimento oggetto del presente regolamento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, ivi compresi il modulo per la presentazione della domanda (Mod. 1/PEEP) nonché quello per la formale accettazione (Mod. 2/PEEP). ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il procedimento si attiva ad istanza di parte con la presentazione al Comune di Castro dei Volsci della domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di determinazione del corrispettivo calcolato per la quota millesimale corrispondente, utilizzando esclusivamente l apposita modulistica (Mod. 1/PEEP) reperibile sul sito istituzionale come specificato al precedente art. 3. Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti: - Fotocopia di un documento di identità; - Copia dell atto notarile di assegnazione o compravendita dell immobile; - Copia della Tabella dei millesimi di proprietà generale allegata al regolamento condominiale. In assenza della Tabella dei millesimi di proprietà, può essere sufficiente una semplice suddivisione proporzionale, l importante è che, qualsiasi sia la forma della suddivisione, la stessa sia datata e sottoscritta da tutti i comproprietari. In caso di domanda incompleta, il Comune si riserva la facoltà di chiederne la regolarizzazione e/o l integrazione documentale.
3 La domanda di cui sopra va presentata mediante lettera raccomandata a.r. oppure direttamente presso l ufficio protocollo di questo Comune, Via San Rocco n. 1. Non occorre una deliberazione condominiale che renda obbligatoria per tutti i condomini la trasformazione, essendovi, piuttosto la possibilità di procedere alla trasformazione per singole unità immobiliari. A seguito della presentazione della domanda, il responsabile del procedimento procederà all istruttoria della domanda. ART. 5 - ITER AMMINISTRATIVO Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda a norma del precedente art. 4, se completa, o dal giorno del completamento della stessa, il Comune provvederà a notificare al richiedente, la determinazione ufficiale del corrispettivo calcolato secondo i criteri indicati nel presente regolamento. Entro e non oltre i trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, il richiedente dovrà depositare, a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure direttamente presso l ufficio protocollo di questo Comune, Via San Rocco n. 1, l accettazione formale della determinazione del corrispettivo, utilizzando esclusivamente l apposito modulo di cui al precedente articolo 3 (Mod. 2/PEEP). Decorso inutilmente il termine per l accettazione formale, la domanda di cui al precedente art. 4 si intende decaduta. In tal caso è comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei modi e nei termini di cui al medesimo art.4. L accettazione formale della determinazione del calcolo del corrispettivo dovuto avrà valore di attestazione del prezzo per il Segretario Comunale rogante che curerà l atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e comporterà l obbligo di comparire davanti al Segretario Comunale medesimo il giorno e l ora che saranno comunicati dal Comune. ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA NELLE AREE PEEP Il Comune di Castro dei Volsci tramite il Responsabile del Servizio Tecnico procede alla determinazione del corrispettivo inerente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. La determinazione del detto corrispettivo va effettuata sulla base dei criteri dettati dall art. 31, comma 48, L. 448/98, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell atto di cessione delle aree, applicando la riduzione del 60 per cento del valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell indennità di espropriazione, ovvero all art. 37,
4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001, come modificati dalla Legge 24 dicembre 2007 n A tale corrispettivo, che sarà proporzionale alla corrispondente quota millesimale, saranno applicate le seguenti percentuali per tener conto di quanto previsto dal comma 49bis, per lo svincolo dagli obblighi convenzionali relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione degli alloggi. Infatti il Legislatore, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, ha integrato nuovamente l art. 31 comma 49 della Legge n. 448/1998 con le previsioni di cui all art. 5, comma 3 bis della Legge 12 luglio 2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13 maggio 2011 n. 70), prevedendo con i seguenti commi aggiunti: comma 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n comma 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Iin base al art. 29 comma 16-undecies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012,è stata rimessa ai Comuni, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, la competenza a stabilire la percentuale di cui al predetto comma 49-bis dell art. 31 della Legge 448/98. Ai sensi del comma 49-bis dell art. 31 della Legge 448/98, le percentuali vengono cosi stabilite dal Comune di Castro dei Volsci: P = 100% per convenzioni stipulate oltre 5 e fino a 10 anni fa; P = 95% per convenzioni stipulate oltre 10 e fino a 15 anni fa; P = 90% per convenzioni stipulate oltre 15 e fino a 20 anni fa; P = 85% per convenzioni stipulate oltre 20 anni fa. Il corrispettivo viene pertanto rapportato alla durata residua del vincolo in relazione alla scadenza di ogni singola convenzione ed alla data di presentazione dell istanza di eliminazione vincoli da parte del privato; ovvero si terrà conto degli anni decorrenti dal 5 anno successivo al primo trasferimento in cui è applicabile la liberalizzazione del prezzo dal vincolo e dal numero di anni che
5 rimangono a far data dalla presentazione dell istanza al Comune da parte del soggetto interessato. In tal modo maggiore è il numero di anni residui rispetto alla scadenza della convenzione maggiore è l ammontare del corrispettivo ai sensi del comma 49-bis e viceversa. Il corrispettivo da versare si ottiene dall applicazione della seguente formula matematica: C = [(Vv x 0,75) x 0,6 - Ocr] x Qm x P Dove: C: corrispettivo da versare Vv: valore venale del terreno di riferimento (per l anno 2015 tale valore viene fissato in 15,00/mq tenuto conto dei valori fissati per le zone PEEP con Del. C.C. n.9 del 30/03/2007 e Del. C.C. n.18 del 31/05/2007 opportunamente aggiornato sulla base della variazione ISTAT); Ocr_: importo pagato per la concessione del diritto di superficie aggiornato sulla base della variazione ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operari ed impiegati), intervenuta fra la data della stipula della convenzione originaria e la data di trasformazione. Qm: quota millesimi di proprietà di cui alla Tabella dei millesimi di proprietà generale allegata al regolamento condominiale o di cui alla suddivisione proporzionale datata e sottoscritta da tutti i proprietari. P: percentuale di cui al comma 49 bis. Tenuto conto che il valore venale del bene ai fini della determinazione del corrispettivo dovrà essere calcolato alla stregua di criteri e valori che per loro natura sono soggetti a continue oscillazioni e quindi non possono essere stabiliti una tantum ma devono essere calcolati periodicamente, il corrispettivo come sopra individuato dovrà essere aggiornato di anno in anno su relazione del competente servizio tecnico ed approvato dalla fine del 2016 con provvedimento formale dalla Giunta Comunale. In ogni caso il costo dell area come sopra determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà. ART. 7 - STIPULA ATTO Il richiedente dovrà in ogni caso concordare la data per la stipula dell atto di cessione che dovrà effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell accettazione formale del corrispettivo di cui all art. 5 del presente regolamento. In caso contrario, decorsi ulteriori giorni 30 il procedimento verrà archiviato. Alla stipula dell atto di cessione interverranno, per il Comune il Responsabile del Servizio Tecnico o, in caso di sua assenza, altro Responsabile Comunale appositamente individuato, e i singoli soci assegnatari o condomini proprietari degli appartamenti, ciascuno per la relativa quota millesimale di proprietà.
6 ART. 8 - SPESE Le spese di rogito, catastali e ipotecarie, l imposta di registro e di bollo, se ed in quanto dovute, inerenti e conseguenti la cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, sono interamente a carico del proprietario richiedente. ART. 9 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo per la cessione dell area deve essere versato almeno tre giorni prima della stipula dell atto di cessione mediante bonifico al seguente IBAN IT70D CC intestato al Comune di Castro dei Volsci. L attestazione del bonifico deve essere presentata al Segretario Comunale rogante. ART ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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